CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 39467/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo, accogliendo l'appello avanzato dal Pubblico ministero a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] gli arresti domiciliari, in relazione alla detenzione per la vendita di circa 410 grammi di cocaina, ha disposto nei confronti dello stesso la custodia cautelare in carcere. Il Tribunale ha escluso l'adeguatezza degli arresti donniciliari ai fini della neutralizzazione del ritenuto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, evidenziando il quantitativo rilevante di stupefacente detenuto, il confezionamento del medesimo per lo più in dosi pronte al consumo (112), la disponibilità di due bilancini di precisione: il tutto, rinvenuto all'interno dell'abitazione dell'indagato in occasione del suo arresto; inoltre ha valorizzato la presenza, a carico di costui, di diversi precedenti specifici, il mancato svolgimento di stabile attività lavorativa lecita, l'omessa indicazione delle modalità di approvvigionamento della sostanza. Hanno perciò concluso quei giudici che tali dati dimostrerebbero l'esercizio di un'attività di smercio di stupefacenti esercitata dall'indagato in modo professionale all'interno della sua abitazione, con il risultato che gli arresti domiciliari finirebbero per lasciarlo all'interno di quella casa, già nota alla clientela come luogo di spaccio, dove egli potrebbe perciò continuare a delinquere anche se sottoposto a controllo elettronico. 2. Ricorre per cassazione l'indagato per il tramite del proprio difensore, denunciando: I) in linea generale, la violazione dell'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., per difetto di autonoma valutazione, essendosi il Tribunale limitato a ripiegarsi sull'atto d'appello, senza introdurre alcun elemento motivazionale autonomo; II) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di esclusiva adeguatezza della custodia carceraria e non anche, in particolare, degli arresti domiciliari con controllo elettronico: la mancanza di un'occupazione stabile ed i precedenti penali sono irrilevanti sotto questo aspetto; inoltre, l'ordinanza non spiega come l'indagato, in tale condizione restrittiva, potrebbe reperire altra sostanza, perciò venendo meno il rischio di recidiva. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Ha depositato una nota scritta, con allegati, la difesa ricorrente, evidenziando che l'attuale luogo di esecuzione degli arresti domiciliari è diverso da quello in cui è stata rinvenuta e sequestrata la sostanza stupefacente, perciò insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso. 2. Il primo, anzitutto, è generico, perché si risolve nella pura e semplice enunciazione della doglianza. Inoltre, è manifestamente infondato. L'ordinanza adottata dal Tribunale in sede d'impugnazione cautelare non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen., esclusivamente per la decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente e quello giudicante. Avverso i provvedimenti cautelari diversi dall'ordinanza genetica, dunque, possono farsi valere unicamente gli ordinari vizi della motivazione, comprese l'assenza o l'apparenza di essa (Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020, dep. 2021, Galletta, Rv. 280603; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278122). 3. Il secondo motivo sollecita la Corte di cassazione ad una valutazione di puro merito, risolvendosi nella contestazione del giudizio del Tribunale e non della coerenza logica della relativa motivazione, alla quale, invece, deve arrestarsi il sindacato di legittimità. La giustificazione offerta dal Tribunale, invece, si presenta indiscutibilmente lineare e ragionevole. Infatti, sebbene l'ordinanza non lo dica espressamente, tutte le circostanze con essa specificamente evidenziate sono evoc:ate per dimostrare l'inaffidabilità dell'indagato e, di conseguenza, l'elevata probabilità che egli eluda i controlli, necessariamente discontinui, che caratterizzano ogL arresti domiciliari, continuando perciò a delinquere anche se sottoposto ad essi e nonostante il controllo elettronico, in quanto si tratta di condotta delittuosa che non implica necessariamente completa libertà di movimento. 4. Nessun rilievo, infine, può avere in questa sede la "nota" difensiva trasmessa in cancelleria nelle more dell'udienza. Essa non può valere come esposizione di conclusioni scritte, poiché pervenuta oltre il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza, previsto dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Né alcuna rilevanza può assumere la documentazione ad essa allegata, dalla quale parrebbe che il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari attualmente sia diverso da quello in cui la droga è stata rinvenuta: si tratta, infatti, di una circostanza di fatto, per di più sopravvenuta al provvedimento oggetto del presente ricorso, che perciò non può essere fatta valere in questa sede, ma, semmai, va rappresentata al giudice di meril:o con un'istanza ex art. 299, cod. proc. pen.. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n, 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempime