CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 aprile 2019
Cassazione n. 22430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33366/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 10165/2019depositata l’11/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso il silenzio - rifiuto formatosi in data 7 agosto 2010 a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso avanzata, in relazione all'IVA pagata per le fatture TIA negli anni compresi tra il 2006 ed il 2009, all'AMIU Genova spa. 2.All'esito del giudizio, nel quale l'AMIU Genova s pa eccepiva il difetto di legittimazione attiva del contribuente, la CTP di Genova con sentenza dell'8.11.2011, in accoglimento di detta eccezione, riteneva inammissibile il ricorso. 3. Pro posto appello da parte del contribuente, la CTR d ella Liguria, con sentenza n. 1131 depositata il 23.10.2014 , rigettava l'appello; osservava che titolari della TIA per gli anni 2006-2009 erano i sgnori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali nulla avevano disposto a favore del ricorrente, divenuto proprietario a seguito di donazione proveniente dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; concludeva che non vi era rapporto diretto tra i titolari della TIA, i coniugi Danuzzo e Pennacino , e il Rozio, nè prova di una successione da costoro al Rozio in relazione a quei rapporti tributari. 4. Avverso detta pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione (RG 11131/15) cui resistevano le controparti con controricorso. 5.Sotto la rubrica « violazion e degli artt. 100, 115, comma 2 e 116, comma 1, del c.p.c., in relazione all’art. 360 1° comma, nn. 3 e 5 (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti) del c.p.c. Violazione degli artt.459, 475, 769 e 1260 del c.c., in relazione all’art. 360, 1° comma, nn. 3 e 5(omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti) del c.p.c.», il ricorrente deduceva che la CTR aveva errato nel ritenere che il contribuente non fosse legittimato attivo a vedersi riconosciuti i crediti vantati sull'immobile, sostenendo che i donanti erano gli eredi dei coniugi Danuzzo e Pennacino e la donazione aveva compreso tutti i diritti inerenti all’immobile. 6. Questa Corte, con ordinanza n. 10165/2019, riten eva infondato il motivo rigettava conseguentemente il ricorso, affermando quanto segue: «..risulta accertato che l'odierno ricorrente è proprietario dell'immobile sito in Genova, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, per averlo ricevuto in donazione dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che a loro volta erano divenuti proprietari dell'immobile in virtù di successione mortis causa dai signori Danuzzo. Del pari risulta che le fatture TIA erano intestate ai coniugi Danuzzo e Pennaccino. Pertanto, in mancanza di prova circa l'avvenuto trasferimento del credito riguardante la restituzione dell'Iva in relazione alle fatture TIA, non può ritenersi, come correttamente statuito dal giudice di appello, che la mera proprietà dell'immobile comporti che l'odierno ricorrente sia altresì titolare del diritto a richiedere il rimborso per cui è processo. In conclusione il ricorso va rigettato». 7. Contro la presente ordinanza il contribuente ha proposto ricorso per revocazione. 8.Restano intimati il Comune di Genova e la AMIU di Genova. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Secondo il ricorrente la Corte era caduta in errore revocatorio in quanto la prova risultava agli atti ed era costituita dall’atto pubblico di donazione dell’immobile, che comprendeva «tutti gli inerenti diritti», a cui si dovevano aggiungere le dichiarazioni, prodotte nel giudizio davanti alla CTR, rese dai donanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui gli stessi avevano asseverato che era loro «chiara e ferma intenzione » cedere con l’atto di donazione anche eventuali crediti relativi a tributi locali pagati sull’immobile oggetto della liberalità. 2.Il ricorso è inammissibile e, comunque, è infondato. 3.La revocazione dei provvedimenti della Corte di Cassazione è consentita soltanto nel caso previsto dall’art. 395 n. 4 c.p.c. di “errore percettivo” che consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, qualora il fatto non sia stato un punto controverso oggetto della sentenza impugnata (Cass. n. 37382 del 2022; Cass. n. 25752 del 2022). 4. A questa stregua, la configurabilità dell'errorerevocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area deglierrori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. n. 10040 del 2022; Cass. n. 20635 del 2017) e ricadenti su un punto controverso (Cass. n. 2236 del 2022). 5. V a premesso che a fronte di un errore di percezione in cui sia incorso il giudicedi merito, con riguardo alla prova, il discrimine tra la denuncia in sede di legittimitàe i l vizio revocatorio dinanzi al giudice che ha emesso la sentenza va individuato, rispettivamente, nell'essere controverso o meno il fatto in questione: «L'errore di percezione, quando investa un fatto incontroverso, è censurabile con la revocazione ordinaria, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c.» (Cass. n. 7187 del 2022; v. anche Cass. n. 9356/2017, in motivazione). Proprio perché incontroverso tra le parti, il giudice non ha reso alcun giudizio su quel fatto e l’errore di percezione si è tradotta in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che ha portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa (Cass.n. 24395 del 2020). 6. Alla luce di questi principi , nel caso in questione non è configurabile un errore revocatorio in relazione a gli elementi indicati, la cui rilevanza probatoria era controvers a - tanto che il ricorso per cassazione era stato fondato sul n. 5 dell’art. 360 comma 1 c.p.c., che presuppone che i fatti s iano stati « oggetto di discussione fra le parti»- e il rilievo della «mancanza di prova circa l'avvenuto trasferimento del credito» costituisce comunque l’esito di un giudizio ovvero di una valutazion e di quanto dedotto nel motivo di ricorso. 7. Giova osservare che i dedotti elementi probatori n o n implicavano automaticamente l’accertamento del fatto controverso, come preteso invece dal ricorrente («..se i Giudici avessero rilevato l’esistenza di tali dichiarazioni, non avrebbero potuto affermare la mancanza di prova della titolarità del diritto di credito in capo al ricorrente»), richiede ndo una attività di valuta zione e interpretazione, demandata in via esclusiva al giudice di merito ed estranea al sindacato di legittimità: l’invocata clausola negoziale richiedeva una attività interpretativa,al fine di accertare se il diritto azionato rientrasse nel perimetro di quelli oggetto della donazione, mentre le dichiarazioni dei donanti, come tutte le dichiarazione dei terzi nel processo tributario, hanno soltanto valore indiziario che dev'essere vagliato dal giudice in seno al complessivo contesto probatorio emergente dagli atti, al fine di riscontrare la credibilità dei relativi autori in base ad elementi oggettivi e soggettivi (Cass.n. 39831 del 2021). 8. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e non vi è da provvedere sulle spese atteso che le controparti sono rimaste intimate. P.Q.M. rigetta il ricorso; nulla sulle spese; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que