CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18696/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeRosa– controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 12469/2022Numero sezionale 2452/2026Numero di raccolta generale 18696/2026Data pubblicazione 09/06/2026UNICREDIT [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGiancarlo Catavello– controricorrente –nonché contro– intimato –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4087/2021depositata il 03/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno29/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 4087/2021, pubblicata in data 3 novembre2021, la Corte d’appello di Napoli, nella regolare costituzione delleappellate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nellacontumacia dell’altro appellato [OSCURATO:PERSONA] ha parzialmente accolto l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.38911/2009, pubblicata il 22 novembre 2016 e, per l’effetto, hadichiarato estinta l’obbligazione di [OSCURATO:PERSONA] nei riguardidella [OSCURATO:PERSONA], rigettando la domandariconvenzionale proposta da quest’ultima.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA],chiedendo di dichiarare la risoluzione sia del contratto di costruzionee fornitura di una imbarcazione per inadempimento della costruttriceMASTER [OSCURATO:PERSONA] sia del contratto di leasingSez. S1 - R.G. 12469/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 2 di 12Numero registro generale 12469/2022Numero sezionale 2452/2026Numero di raccolta generale 18696/2026Data pubblicazione 09/06/2026finanziario stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA] - poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] - per il verificarsi della condizione risolutiva,consistente nella mancata consegna del bene compravenduto.Aveva ulteriormente chiesto la condanna alla restituzione di tuttigli importi versati per i SAL già corrisposti, con sospensione edinibitoria della garanzia fideiussoria collegata al rapporto di locazionefinanziaria, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti.A fondamento delle domande aveva dedotto che l’imbarcazionenon era stata consegnata e che, ciononostante, la società di leasingaveva continuato a richiedere i pagamenti dei canoni della locazione,pretendendo poi, con l’attivazione della collegata garanziafideiussoria, il rimborso di somme non dovute.Costituitesi sia [OSCURATO:PERSONA] sia [OSCURATO:PERSONA] - laquale aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna della stessaROSALIA ESPOSITO al pagamento della somma di € 405.619,13 – siala [OSCURATO:PERSONA] e successivamenteinterrottosi il giudizio per il fallimento di quest’ultima, il Tribunale diNapoli, all’esito della riassunzione, aveva respinto le domande diROSALIA ESPOSITO ed accolto la domanda riconvenzionale diUNICREDIT [OSCURATO:PERSONA], affermando, in sintesi, che:− la domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] doveva essere azionata mediante insinuazioneallo stato passivo del fallimento;− la garanzia resa dall’odierna ricorrente era da qualificarsicome contratto autonomo di garanzia e non fideiussione, conla conseguenziale perdita dell’accessorietà dell’obbligazionegarantita rispetto a quella principale;− la domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] SPAera fondata.Sez. S1 - R.G. 12469/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 3 di 12Numero registro generale 12469/2022Numero sezionale 2452/2026Numero di raccolta generale 18696/2026Data pubblicazione 09/06/20263. La Corte d’appello di Napoli, per quanto ancora rileva nellapresente sede, ha disatteso il motivo di gravame col quale sicensurava la decisione di prime cure per aver ritenuto legittimal’escussione della garanzia.La Corte territoriale, infatti, ha richiamato la clausola risolutivaespressa, contenuta nel contratto di locazione finanziaria - la qualeprevedeva la risoluzione del contratto medesimo in caso diinterruzione dei lavori di realizzazione dell’imbarcazione – e dellaquale sia l’odierna ricorrente sia la [OSCURATO:PERSONA] avevanodichiarato di volersi avvalere con comunicazioni reciprocamenteinviate, una volta appreso dell’interruzione dei lavori di allestimentodell’imbarcazione da parte della [OSCURATO:PERSONA].La Corte partenopea ha quindi ritenuto operante l’ulterioreprevisione contrattuale, la quale stabiliva che in tale ipotesil’utilizzatore non avrebbe avuto alcuna azione per danni nei confrontidel concedente ed avrebbe dovuto rimborsare a quest’ultimo tutte lesomme eventualmente anticipate per l’imbarcazione, ed haconseguentemente ritenuto legittima l’escussione della garanzia daparte della [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] afronte del mancato adempimento dell’odierna ricorrente.A tale ultimo riguardo, la Corte partenopea ha confermato laqualificazione della garanzia quale contratto autonomo, conconseguente possibilità per il garantito di sollevare unicamentel’exceptio doli, l’esistenza dei cui presupposti, tuttavia, non è stataritenuta provata nel caso specifico.In particolare, la Corte d’appello ha negato rilevanza allededuzioni dell’odierna ricorrente riferite alla circostanza della mancataautorizzazione del pagamento di una fattura, osservando che eranoSez. S1 - R.G. 12469/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 4 di 12Numero registro generale 12469/2022Numero sezionale 2452/2026Numero di raccolta generale 18696/2026Data pubblicazione 09/06/2026state prodotte in copia tutte le fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], compresa unafattura pagata alla società costruttrice del bene primadell’autorizzazione della stessa ricorrente, ma da quest’ultimasuccessivamente autorizzata, e ritenendo, pertanto, che taleautorizzazione costituisse ratifica del pagamento.La Corte d’appello ha invece ritenuto fondato il motivo di appellocol quale si censurava l’accoglimento della domanda riconvenzionaledi [OSCURATO:PERSONA] per €. 405.619,13 e si deduceva che taleimporto era già stato incassato da [OSCURATO:PERSONA] SPAmediante l’escussione della garanzia prestata dalla [OSCURATO:PERSONA].La Corte partenopea, infatti, ha ritenuto provata tale ultimacircostanza, giungendo alla conclusione per cui l’obbligazionedell’odierna ricorrente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SPAdoveva ritenersi estinta.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoliricorre [OSCURATO:PERSONA].Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].È rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositatomemoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso si sviluppa sulla base della seguente rubrica:“omessa, illogica contraddittoria e travisata motivazione per ilSez. S1 - R.G. 12469/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 5 di 12Numero registro generale 12469/2022Numero sezionale 2452/2026Numero di raccolta generale 18696/2026Data pubblicazione 09/06/2026travisamento dei fatti circa un punto decisivo della controversia inrelazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c - erronea applicazione delledisposizioni di legge di cui agli artt. 1321, 1366, e 1375 c.c, 1398 c.ced agli artt. 1175, 1337, 1359, 1526 c.c - errata e scorrettainterpretazione dei principi di buona fede e della correttezzacontrattuale – omessa ed errata valutazione della richiesta diriduzione della somma versata (di tutti i canoni e dell’escussione dellagaranzia) di cui al contratto di leasing a seguito del mancato beneficiodel bene da parte dell’utilizzatore sulla scorta dell’acclarata edintenzionale nonché’ reciproca risoluzione del contratto da entrame[sic] le parti in causa - illogica contraddittoria e travisata motivazioneper il travisamento dei fatti circa un punto decisivo della controversiain relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c e dei richiamati artt. del codice dirito 115, 116 cpc -fatti controversi in relazione alla motivazione”.Si argomenta, in sintesi, che:− il pagamento delle fatture da parte della società di leasingsarebbe avvenuto senza autorizzazione formaledell’utilizzatore, e la successiva “ratifica” non può essereconsiderata valida in assenza di un consenso scritto, inquanto il bene non è mai stato consegnato;− la Corte territoriale ha omesso di valutare la mala fede dellasocietà di leasing, che avrebbe ignorato le diffide e continuatoi pagamenti nonostante le evidenti difficoltà della societàcostruttrice;− la decisione della Corte partenopea sarebbe ulteriormenteerronea per non aver ritenuto sussistente il diritto dellaricorrente alla restituzione delle somme versate ed alrisarcimento del danno subito, richiamando a tal fine leSez. S1 - R.G. 12469/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 6 di 12Numero registro generale 12469/2022Numero sezionale 2452/2026Numero di raccolta generale 18696/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026clausole contrattuali che prevedono la detrazione del valoredel bene dal credito del concedente in caso di risoluzione;− la ricorrente avrebbe diritto al ristoro dell’interesse positivoed alla riduzione della penale ex art. 1384 c.c.;− la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare letestimonianze che confermerebbero la mancata realizzazionee consegna dell’imbarcazione, i pagamenti effettuati senzaautorizzazione, la condotta fraudolenta delle controricorrenti.2. Il ricorso – che, in ogni caso, si viene a caratterizzare per unaformulazione onnicomprensiva delle doglianze di compatibilità almenodubbia con principi enunciati da questa Corte (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 26874 del 23/10/2018; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.7009 del 17/03/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21611 del20/09/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011) – nonè comunque meritevole di accoglimento.2.1. In primo luogo, infatti, deve essere dichiaratal’inammissibilità di ogni deduzione ancorata al disposto di cui all’art360, n. 5), c.p.c., operando sul punto la preclusione di cui all’art 348-ter c.p.c., dal momento che il ricorso viene ad impugnare la decisionedella Corte partenopea nella parte in cui la stessa è venuta aconfermare la decisione di prime cure.2.2. Inammissibile ed anche infondata risulta ogni censura di“omessa, illogica, contraddittoria e travisata motivazione”reiteratamente proposta nell’ambito del ricorso.Questa Corte è costantemente costretta a richiamare il principioper cui, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n.5), c.p.c. – risalente all'art. 54, D.L. 83/2012 – il sindacato dilegittimità sulla motivazione risulta ormai ridotto al c.d. "minimocostituzionale", con la conseguenza che è denunciabile in CassazioneSez. S1 - R.G. 12469/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 7 di 12Numero registro generale 12469/2022Numero sezionale 2452/2026Numero di raccolta generale 18696/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella"mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico",nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del12/10/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018;Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) mentre risultainvece esclusa qualunque rilevanza sia del semplice difetto di"sufficienza" della motivazione.Orbene, l’esame della motivazione della decisione impugnataviene ad evidenziare che, non solo non risulta ravvisabile nessuna didette carenze estreme – dovendosi anzi osservare che la sentenzadella Corte partenopea espone il proprio percorso argomentativo inmodo completo, univoco, comprensibile ed immune da affermazionireciprocamente inconciliabili – ma anche che le doglianze formulatenel ricorso si sostanziano in una mera critica del merito delladecisione e nella inammissibile sollecitazione – rivolta a questa Corte– ad operare una nuova valutazione di tale merito.Si deve, allora, ribadire il principio per cui è inammissibile ilricorso per cassazione che, dietro l'apparente deduzione del vizio diviolazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudiziomiri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudicedi merito (Cass. Sez. U - Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), atteso che il ricorsoper cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite ilquale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata,Sez. S1 - R.G. 12469/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 8 di 12Numero registro generale 12469/2022Numero sezionale 2452/2026Numero di raccolta generale 18696/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a criticavincolata ed a cognizione determinata dall'ambito della denuncia[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013).2.3. Come anche eccepito dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], il ricorso viene a dedurre profili che non risultanoessere stati in alcun modo affrontati nella decisione impugnata e cheparte ricorrente omette di specificare di avere dedotto nei precedentigradi di giudizio, individuando, in ossequio all’art. 366 c.p.c., l’atto ogli atti nei quali sarebbe avvenuta tale deduzione.Da ciò consegue l’applicazione del principio, reiteratamenteenunciato da questa Corte, per cui qualora siano prospettatequestioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, ilricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non soloallegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, invirtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specificoricorso devono investire questioni già comprese nel themadecidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, insede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi dicontestazione nuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili diufficio (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 18018 del 01/07/2024; Cass. Sez.2 - Sentenza n. 20694 del 09/08/2018; ed anche Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 2193 del 30/01/2020; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 14477del 06/06/2018; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15430 del13/06/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013).2.4. Ferme le carenze generali che affliggono il ricorso nel suocomplesso, si deve poi osservare, in relazione ai singoli profili dedotti,che:Sez. S1 - R.G. 12469/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 9 di 12Numero registro generale 12469/2022Numero sezionale 2452/2026Numero di raccolta generale 18696/2026Data pubblicazione 09/06/2026− le deduzioni riferite alla fondatezza dell’exceptio doli – peravere la Corte d’appello erroneamente ritenuto l’esistenza diratifica rispetto al pagamento di una fattura alla costruttriceprima dell’autorizzazione della ricorrente - ed alla inesistenzadella ratifica risultano inammissibili in quanto, ancora unavolta, si sostanziano in una censura mossa al giudizio di fattodella Corte territoriale, non senza rilevare l’ulteriore profilo diinammissibilità per mancato rispetto dell’art. 366, n. 6),c.p.c. non avendo la ricorrente specificato la sede processualenella quale sarebbe avvenuto il dedotto disconoscimento;− la doglianza riferita alla dedotta omessa pronuncia della Corted’appello sulla domanda di risarcimento danni per abusivaescussione della garanzia risulta infondata, dal momento chela Corte territoriale ha invece statuito sul punto, rilevandol’assenza di violazioni della buona fede;− la censura riferita alla mancata valutazione delle prove, ed inparticolare della prova testimoniale, che confermerebberol’inadempimento sia della società fornitrice sia della società dileasing risulta invece radicalmente inammissibile per più diun aspetto, dovendosi constatare sia che risulta omessa lanecessaria indicazione delle norme violate sia che la censuramedesima risulta riferita, ancora una volta al giudizio di fattosia che il ricorso non ha adeguatamente assolto l’onere dispecificità ex art. 366 n. 6), c.p.c.3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguentecondanna della ricorrente alla rifusione in favore delle controricorrentidelle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente indispositivo.Sez. S1 - R.G. 12469/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 10 di 12Numero registro generale 12469/2022Numero sezionale 2452/2026Numero di raccolta generale 18696/2026Data pubblicaz ion e 09/06/20264. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in:• € 10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generalial 15% ed accessori di legge, quanto alla controricorrente[OSCURATO:PERSONA];• € 13.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generalial 15% ed accessori di legge, quanto alla controricorrente[OSCURATO:PERSONA].Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 maggio 2026.Sez. S1 - R.G. 12469/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 11 di 12Numero registro generale 12469/2022Numero sezionale 2452/2026Numero di raccolta generale 18696/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 12469/2022 – CC 29/05/2026 - Pagina nr. 12 di 12