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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023

Cassazione n. 11495/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27501/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avversola sentenza della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 680/2017 depositata il 10/04/2017.

RG 27501/17Puccio-Prov.

Reg. di [OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a questa Corte al fine di sentire cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Palermo, in riforma dell'impugnata decisione di primo grado, ha respinto l'opposizione proposta dal medesimo avverso l'ordinanza-ingiunzione a mezzo della quale la Provincia regionale di Palermo – della quale il Puccio era stato amministratore – aveva proceduto al recupero della maggiorazione erogata in favore dello stesso sull'indennità corrispostagli per la carica di seguito all'istituzione della Cit tà metropolitana di Palermo.

La Corte distrettuale, ribadita la legittimazione passiva dell'ente appellante, malgrado nelle more del giudizio ne fosse intervenuta l'estinzione a beneficio della istituita città metropolitana e ritenuto, altresì, che la pretesa non fosse prescritta, ha accolto il proposto atto di gravame considerando «che, come esattamente dedotto dall'appellante, nei casi, come quello di specie, in cui lo Stato e gli altri enti pubblici facciano ricorso al procedimento monitorio disciplinato dal R.D. 14 Aprile 1910, n. 639 per la riscossione di entrate patrimoniali, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, a differenza delle entrate tributarie il credito come attestato dallo Stato e dall'ente pubblico, è assistito da una presunzione di legittimità, purché la sussistenza la quantificazione e le condizioni di esigibilità derivino da parametri obiettivi predeterminati e si prescinda da valutazioni discrezionali».

E, dunque, non avendo l'opponente offerto nessun elemento probatorio da cui sia desumibile l'erroneità dell'accertamento,altrimenti assistito da una presunzione di legittimità, la pretesa restitutoria doveva ritenersi provata anche nel quantum.

RG 27501/17Puccio-Prov.

Reg. di [OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA] mezzo proposto dal soccombente si vale di sei motivi, seguiti da memoria, ai quali resiste l'intimata provincia con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA]

2. Previamente considerato che la vicenda di che trattasi ha già costituito, con riferimento ad altri soggetti, parimenti interessati all'azione di recupero posta in essere dall'amministrazione resistente, oggetto di disamina da parte di questa Corte con ordinanze della I Sezione civile 25/08/2022, n. 25364 e della III Sezione civile 8/04/2021, n. 9381 – ai cui enunciati il collegio intende dare anche nell'occasione presente convinta continuità –, va detto che il ricorso – alla cui trattazione non osta la preg iudiziale opposta dalla Provincia, perché i documenti su cui il ricorso si fonda sono, pur nel contesto di un'esposizione ridondante, individuabili senza soverchio sforzo – allega, con il primo motivo, l'erroneità dell'impugnato pronunciamento, oltre che per omesso esame di un fatto decisivo, per non aver tenuto conto, sulla premessa che il credito fosse assistito da una presunzione di legittimità e che ciò onerasse l'opponente di provarne l'infondatezza, dei mezzi in tal guisa dedotti da ricorrente che aveva capitolato varie prove non ammesse dal Tribunale ed aveva chiesto che si disponesse consulenza tecnica d'ufficio, in ogni caso rappresentando che ove fosse stata riconosciuta la natura indebita della percezione, la ripetizione non avrebbe dovuto concernere la somma al lordo, ma quella al netto.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato come terzo, si deduce l'erroneità del pronunciamento per aver ritenuto conclamato che le somme richieste in restituzione fossero state indebitamente erogate quantunque la loro corresponsione fosse avvenuta in esecuzione di un provvedimento amministrativo rappresentato dalla delibera di RG 27501/17Puccio-Prov.

Reg. di [OSCURATO:PERSONA].

Cons. [OSCURATO:PERSONA] provinciale n. 611/1996 ed il legislatore regionale ne avesse legato la debenza alla sola individuazione e delimitazione delle Aree metropolitane, e ciò a prescindere comunque dalla avvenuta loro attivazione.

Con il terzo motivo di ricorso, rubricato come quarto, si deduce l'erroneità del pronunciamento per aver denegato l'intervenuta prescrizione della pretesa sul presupposto che,trattandosi di azione di indebito, la prescrizione era quella decennale, al contrario dovendo invece trovare applicazione il più ridotto termine dell'art. 2498 ed, in ogni caso, risultando prescritta la pretese relativa al 1996, ferma poi la perfetta buona fede del ricorrente nell'aver percepito le somme reclamate in forza di un valido provvedimento amministrativo.

Con il quarto motivo di ricorso, rubricato come quinto, di deduce l'erroneità del pronunciamento per aver ritenuto che il ricorrente non avesse titolo alla percezione delle somme di che trattasi in quanto l'Area metropolitana non era stata ancora costituita, il contrario constando invece dai documenti prodotti dal ricorrente, dimostrativi, insieme pure alle prove orali non espletate, dell'avvenuta attivazione dell'ente e, segnatamente, della costituzione in seno alla Provincia di una commissione e di un Asse s sorato preposti all'Area metropolitana.

Con il quinto motivo di ricorso, rubricato come sesto, si deduce l'erroneità del pronunciamento per aver ritenuto che l'opposizione al provvedimento di recupero configuri un accertamento negativo del credito azionato con conseguente assunzione in capo all'opponente dell'onere probatorio di dimostrarne l'infondatezza, diversamente dovendo al contrario ritenersi che sia l'amministrazione ingiungente a dover essere onerata di provare la fondatezza di quanto reclamato, che, peraltro, nella specie, non potrebbe essere accordato per RG 27501/17Puccio-Prov.

Reg. di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli difetto, in particolare, dei requisiti formali dell'atto, mancando in esso ogni indicazione afferente al titolo che ne legittimava l'adozione.

Con il sesto motivo di ricorso, rubricato come settimo, si deduce l'erroneità del pronunciamento per aver del tutto preterito la buona fede con cui era avvenuta da parte del ricorrente la percezione delle somme ora richieste in restituzione, che in ogni caso non avrebbero potuto essere recuperate considerandone al tempo la legittimità della loro erogazione. 3.1.Nella disamina dei predetti motivi di ricorso, il collegio reputa di dover prendere le mosse – così invertendo l'ordine espositivo adottato dal ricorrente – dal terzo motivo di ricorso, con cui si censura la determinazione adottata dalla Corte di merito in punto di prescrizione, ritenuta di durata decennale di contro alla durata quinquennale eccepita invece dall'appellato.

Configurandosi, infatti, nella doglianza ivi esplicata una questione pregiudiziale di merito, va da sé che, se il motivo fosse fondato, la cassazione in parte quadella sentenza impugnata imporrebbe al giudice del rinvio di riesaminare la questione alla stregua del principio di diritto che andrebbe perciò enunciato, di modo che il thema decidendi devoluto alla sua cognizione consisterebbe innanzitutto nell'accertare se, fermo il detto principio di diritto, la pretesa esercitata dall'odierna ricorrente possa ritenersi prescritta o meno, questione rispetto alla quale le ulteriori questioni oggetto di ricorso dovrebbero di conseguenza dichiararsi assorbite.

3.2. Ciò detto, tuttavia, il motivo si sottrae al richiesto scrutinio perché inammissibile, sebbene non già per la ragione opposta ex adverso, essendo noto che, al fine di essere ritualmente dedotta, l'eccezione di prescrizione postula solo l'allegazione del fatto costitutivo di essa, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi RG 27501/17Puccio-Prov.

Reg. di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto che spetta al giudice indagare (Cass., Sez.

U, 13/06/2019, n. 15895).

Ragione di inammissibilità è piuttosto il difetto di specificità che infirma la doglianza, posto che, a fronte dell'argomento speso dal decidente d'appello per ricusare il corrispondente motivo del gravame incidentale dell'appellato – «è stato più volte chiarito che il termine quinquennale riguarda i diritti dei dipendenti (anche con riferimento ai rapporti di impiego con la pubblica amministrazione) e non si estende al di fuori di tale ambito.

Il termine quinquennale, pertanto, non si applica alla restituzione di somme non dovute che siano state versate al dipendente (indebito oggettivo): per tali somme, in mancanza di diversa ed espressa previsione, vale la prescrizione decennale» – la denuncia ricorrente è del tutto silente, omette dal prendere posizione in ordine all'affermazione operata e si astiene, perciò, dal confrontarsi con le ragioni della decisione, in tal modo mostrandosi inosservante del comando secondo cui i motivi di ricorso, a mente dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., devono essere declinati in modo che in essi trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di congruenza, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica puntuale e non generica, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione.

4.1. Riprendendo quindi l'ordine seguito dal ricorrente, i l primo motivo di ricorso nei limiti in cui si deduce l'erroneità del pronunciamento impugnato per aver accollato all'opponente l'onere di provare l'infondatezza della pretesa invalsa nell'ingiunzione fiscale e, con esso, il quinto motivo di ricorso – che si esaminano qui RG 27501/17Puccio-Prov.

Reg. di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli congiuntamente in quanto afferenti allo stesso tema decisionale – sono fondati e meritano perciò di essere accolti.

4.2. La Corte d'Appello, come visto, onde accogliere il gravame sul punto della Provincia appellante, si è richiamata all'insegnamento di questa Corte in vista del quale, essendo il credito azionato per mezzo dell'ingiunzione exr.d. 639/2010 assistito da una presunzione di legittimità, l'azione proposta a mezzo dell'opposizione mette capo ad un accertamento negativo del credito, con l'ovvia conseguenza che ricade sull'attore-opponente l'onere di provare l'infondatezza della pretesa opposta.

Il richiamato principio non riflette tuttavia lo stato attuale dell'arte, essendo più recente convinzione di questa Corte – ancorché già in consonanza temporale con l'insegnamento richiamato, segnatamente in campo tributario, fosse coesistente un insegnamento opposto (Cass., Sez.

V, 6/09/2006, n. 19194) – maturata sul filo della considerazione che la condizione di privilegio accordata in tal guisa all'amministrazione ingiungente non si accordi con i principi del giusto processo, dato che nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. 639/1910 «la P.A. opposta assume la posizione sostanziale di attrice, in quanto l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che grava sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi del credito portato dal provvedimento, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione» (Cass., Sez.

III, 26/07/2022, n. 23346).

Si è infatti osservato che la circostanza che l'ingiunzione cumuli in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, non implica affatto che nel giudizio di RG 27501/17Puccio-Prov.

Reg. di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso – perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. – che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (Cass., Sez.

I, 16/05/2016, n. 9989).

E' compito dunque dell'amministrazione convenuta in opposizione, rivestendo essa la posizione di attrice in senso sostanziale, a mente dell'art. 2697 cod. civ., di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa e compete viceversa all'opponente, in quanto convenuto in senso sostanziale, dimostrarne l'ineffic acia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi (Cass., Sez. 8/04/2021, n. 9381).

Si impone perciò in parte quala cassazione dell'impugnata sentenza.

5. Restano di conseguenza assorbite, in ragione della loro subordinazione, le ulteriori doglianze fatte valere con il primo motivo di ricorso, tanto laddove si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, essendo evidente che il giudice del rinvio dovrà rinnovare il vaglio delle acquisizioni istruttorie alla luce del principio di diritto dianzi enunciato, quanto laddove si lamenta la mancata considerazione de i riflessi fiscali del recupero operato, questione di cui il giudice del rinvio tornerà ad occuparsi se e quando alla luce del detto principio di diritto, riterrà raggiunta la prova da parte dell'amministrazione reclamante della natura indebita degli emolumenti aggiuntivi erogati all'interessato.

6. Assorbite devono reputarsi anche le ulteriori doglianze fatte valere dalla ricorrente con il secondo e il quinto motivo di ricorso – l'una RG 27501/17Puccio-Prov.

Reg. di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli intesa, come visto, a rivendicare la legittimità della percezione, non prescrivendo il legislatore regionale che l'Area metropolitana fosse divenuta operante, l'altra intesa comunque a dimostrare l'attività preparatoria svolta in quella direzione – giacché la loro rilevanza si appalesa subordinata alla prova che l'amministrazione oggi ricorrente nell'instaurando giudizio di rinvio sarà tenuta ad offrire in ossequio al comando giuridico impartito accogliendo il primo ed il quinto motivo di ricorso.

7. Del pari assorbita deve reputarsi anche la doglianza rapportata con il sesto motivo di ricorso, risultando la questione ivi sollevata suscettibile di delibazione solo se all'esito del rinnovato vaglio probatorio che dovrà essere effettuato dal giudice del rinvio alla luce del principio di diritto qui enunciato , che onera l'amministrazione reclamante della relativa prova, sarà dimostrata la sussistenza dell'indebito.

8. In conclusione vanno accolti il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, ed il quinto motivo di ricorso; va dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso e restano assorbiti il primo, parzialmente,il secondo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso.

Cassata perciò nei limiti dei motivi accolti la sentenza qui impugnata, la causa va rinviata al giudice a quoper la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, ed il quinto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso ed assorbiti il primo , parzialmente, il secondo , il quar to ed il sesto motivo di ricorso; cassa l'impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Palermo che, in alt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27501/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avversola sentenza della CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 680/2017 depositata il 10/04/2017. RG 27501/17Puccio-Prov. Reg. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a questa Corte al fine di sentire cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Palermo, in riforma dell'impugnata decisione di primo grado, ha respinto l'opposizione proposta dal medesimo avverso l'ordinanza-ingiunzione a mezzo della quale la Provincia regionale di Palermo – della quale il Puccio era stato amministratore – aveva proceduto al recupero della maggiorazione erogata in favore dello stesso sull'indennità corrispostagli per la carica di seguito all'istituzione della Cit tà metropolitana di Palermo. La Corte distrettuale, ribadita la legittimazione passiva dell'ente appellante, malgrado nelle more del giudizio ne fosse intervenuta l'estinzione a beneficio della istituita città metropolitana e ritenuto, altresì, che la pretesa non fosse prescritta, ha accolto il proposto atto di gravame considerando «che, come esattamente dedotto dall'appellante, nei casi, come quello di specie, in cui lo Stato e gli altri enti pubblici facciano ricorso al procedimento monitorio disciplinato dal R.D. 14 Aprile 1910, n. 639 per la riscossione di entrate patrimoniali, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, a differenza delle entrate tributarie il credito come attestato dallo Stato e dall'ente pubblico, è assistito da una presunzione di legittimità, purché la sussistenza la quantificazione e le condizioni di esigibilità derivino da parametri obiettivi predeterminati e si prescinda da valutazioni discrezionali». E, dunque, non avendo l'opponente offerto nessun elemento probatorio da cui sia desumibile l'erroneità dell'accertamento,altrimenti assistito da una presunzione di legittimità, la pretesa restitutoria doveva ritenersi provata anche nel quantum. RG 27501/17Puccio-Prov. Reg. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] mezzo proposto dal soccombente si vale di sei motivi, seguiti da memoria, ai quali resiste l'intimata provincia con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 2. Previamente considerato che la vicenda di che trattasi ha già costituito, con riferimento ad altri soggetti, parimenti interessati all'azione di recupero posta in essere dall'amministrazione resistente, oggetto di disamina da parte di questa Corte con ordinanze della I Sezione civile 25/08/2022, n. 25364 e della III Sezione civile 8/04/2021, n. 9381 – ai cui enunciati il collegio intende dare anche nell'occasione presente convinta continuità –, va detto che il ricorso – alla cui trattazione non osta la preg iudiziale opposta dalla Provincia, perché i documenti su cui il ricorso si fonda sono, pur nel contesto di un'esposizione ridondante, individuabili senza soverchio sforzo – allega, con il primo motivo, l'erroneità dell'impugnato pronunciamento, oltre che per omesso esame di un fatto decisivo, per non aver tenuto conto, sulla premessa che il credito fosse assistito da una presunzione di legittimità e che ciò onerasse l'opponente di provarne l'infondatezza, dei mezzi in tal guisa dedotti da ricorrente che aveva capitolato varie prove non ammesse dal Tribunale ed aveva chiesto che si disponesse consulenza tecnica d'ufficio, in ogni caso rappresentando che ove fosse stata riconosciuta la natura indebita della percezione, la ripetizione non avrebbe dovuto concernere la somma al lordo, ma quella al netto. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato come terzo, si deduce l'erroneità del pronunciamento per aver ritenuto conclamato che le somme richieste in restituzione fossero state indebitamente erogate quantunque la loro corresponsione fosse avvenuta in esecuzione di un provvedimento amministrativo rappresentato dalla delibera di RG 27501/17Puccio-Prov. Reg. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. [OSCURATO:PERSONA] provinciale n. 611/1996 ed il legislatore regionale ne avesse legato la debenza alla sola individuazione e delimitazione delle Aree metropolitane, e ciò a prescindere comunque dalla avvenuta loro attivazione. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato come quarto, si deduce l'erroneità del pronunciamento per aver denegato l'intervenuta prescrizione della pretesa sul presupposto che,trattandosi di azione di indebito, la prescrizione era quella decennale, al contrario dovendo invece trovare applicazione il più ridotto termine dell'art. 2498 ed, in ogni caso, risultando prescritta la pretese relativa al 1996, ferma poi la perfetta buona fede del ricorrente nell'aver percepito le somme reclamate in forza di un valido provvedimento amministrativo. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato come quinto, di deduce l'erroneità del pronunciamento per aver ritenuto che il ricorrente non avesse titolo alla percezione delle somme di che trattasi in quanto l'Area metropolitana non era stata ancora costituita, il contrario constando invece dai documenti prodotti dal ricorrente, dimostrativi, insieme pure alle prove orali non espletate, dell'avvenuta attivazione dell'ente e, segnatamente, della costituzione in seno alla Provincia di una commissione e di un Asse s sorato preposti all'Area metropolitana. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato come sesto, si deduce l'erroneità del pronunciamento per aver ritenuto che l'opposizione al provvedimento di recupero configuri un accertamento negativo del credito azionato con conseguente assunzione in capo all'opponente dell'onere probatorio di dimostrarne l'infondatezza, diversamente dovendo al contrario ritenersi che sia l'amministrazione ingiungente a dover essere onerata di provare la fondatezza di quanto reclamato, che, peraltro, nella specie, non potrebbe essere accordato per RG 27501/17Puccio-Prov. Reg. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli difetto, in particolare, dei requisiti formali dell'atto, mancando in esso ogni indicazione afferente al titolo che ne legittimava l'adozione. Con il sesto motivo di ricorso, rubricato come settimo, si deduce l'erroneità del pronunciamento per aver del tutto preterito la buona fede con cui era avvenuta da parte del ricorrente la percezione delle somme ora richieste in restituzione, che in ogni caso non avrebbero potuto essere recuperate considerandone al tempo la legittimità della loro erogazione. 3.1.Nella disamina dei predetti motivi di ricorso, il collegio reputa di dover prendere le mosse – così invertendo l'ordine espositivo adottato dal ricorrente – dal terzo motivo di ricorso, con cui si censura la determinazione adottata dalla Corte di merito in punto di prescrizione, ritenuta di durata decennale di contro alla durata quinquennale eccepita invece dall'appellato. Configurandosi, infatti, nella doglianza ivi esplicata una questione pregiudiziale di merito, va da sé che, se il motivo fosse fondato, la cassazione in parte quadella sentenza impugnata imporrebbe al giudice del rinvio di riesaminare la questione alla stregua del principio di diritto che andrebbe perciò enunciato, di modo che il thema decidendi devoluto alla sua cognizione consisterebbe innanzitutto nell'accertare se, fermo il detto principio di diritto, la pretesa esercitata dall'odierna ricorrente possa ritenersi prescritta o meno, questione rispetto alla quale le ulteriori questioni oggetto di ricorso dovrebbero di conseguenza dichiararsi assorbite. 3.2. Ciò detto, tuttavia, il motivo si sottrae al richiesto scrutinio perché inammissibile, sebbene non già per la ragione opposta ex adverso, essendo noto che, al fine di essere ritualmente dedotta, l'eccezione di prescrizione postula solo l'allegazione del fatto costitutivo di essa, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi RG 27501/17Puccio-Prov. Reg. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto che spetta al giudice indagare (Cass., Sez. U, 13/06/2019, n. 15895). Ragione di inammissibilità è piuttosto il difetto di specificità che infirma la doglianza, posto che, a fronte dell'argomento speso dal decidente d'appello per ricusare il corrispondente motivo del gravame incidentale dell'appellato – «è stato più volte chiarito che il termine quinquennale riguarda i diritti dei dipendenti (anche con riferimento ai rapporti di impiego con la pubblica amministrazione) e non si estende al di fuori di tale ambito. Il termine quinquennale, pertanto, non si applica alla restituzione di somme non dovute che siano state versate al dipendente (indebito oggettivo): per tali somme, in mancanza di diversa ed espressa previsione, vale la prescrizione decennale» – la denuncia ricorrente è del tutto silente, omette dal prendere posizione in ordine all'affermazione operata e si astiene, perciò, dal confrontarsi con le ragioni della decisione, in tal modo mostrandosi inosservante del comando secondo cui i motivi di ricorso, a mente dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., devono essere declinati in modo che in essi trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di congruenza, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica puntuale e non generica, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione. 4.1. Riprendendo quindi l'ordine seguito dal ricorrente, i l primo motivo di ricorso nei limiti in cui si deduce l'erroneità del pronunciamento impugnato per aver accollato all'opponente l'onere di provare l'infondatezza della pretesa invalsa nell'ingiunzione fiscale e, con esso, il quinto motivo di ricorso – che si esaminano qui RG 27501/17Puccio-Prov. Reg. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli congiuntamente in quanto afferenti allo stesso tema decisionale – sono fondati e meritano perciò di essere accolti. 4.2. La Corte d'Appello, come visto, onde accogliere il gravame sul punto della Provincia appellante, si è richiamata all'insegnamento di questa Corte in vista del quale, essendo il credito azionato per mezzo dell'ingiunzione exr.d. 639/2010 assistito da una presunzione di legittimità, l'azione proposta a mezzo dell'opposizione mette capo ad un accertamento negativo del credito, con l'ovvia conseguenza che ricade sull'attore-opponente l'onere di provare l'infondatezza della pretesa opposta. Il richiamato principio non riflette tuttavia lo stato attuale dell'arte, essendo più recente convinzione di questa Corte – ancorché già in consonanza temporale con l'insegnamento richiamato, segnatamente in campo tributario, fosse coesistente un insegnamento opposto (Cass., Sez. V, 6/09/2006, n. 19194) – maturata sul filo della considerazione che la condizione di privilegio accordata in tal guisa all'amministrazione ingiungente non si accordi con i principi del giusto processo, dato che nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. 639/1910 «la P.A. opposta assume la posizione sostanziale di attrice, in quanto l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che grava sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi del credito portato dal provvedimento, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione» (Cass., Sez. III, 26/07/2022, n. 23346). Si è infatti osservato che la circostanza che l'ingiunzione cumuli in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, non implica affatto che nel giudizio di RG 27501/17Puccio-Prov. Reg. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso – perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. – che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie (Cass., Sez. I, 16/05/2016, n. 9989). E' compito dunque dell'amministrazione convenuta in opposizione, rivestendo essa la posizione di attrice in senso sostanziale, a mente dell'art. 2697 cod. civ., di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della pretesa e compete viceversa all'opponente, in quanto convenuto in senso sostanziale, dimostrarne l'ineffic acia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi (Cass., Sez. 8/04/2021, n. 9381). Si impone perciò in parte quala cassazione dell'impugnata sentenza. 5. Restano di conseguenza assorbite, in ragione della loro subordinazione, le ulteriori doglianze fatte valere con il primo motivo di ricorso, tanto laddove si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo, essendo evidente che il giudice del rinvio dovrà rinnovare il vaglio delle acquisizioni istruttorie alla luce del principio di diritto dianzi enunciato, quanto laddove si lamenta la mancata considerazione de i riflessi fiscali del recupero operato, questione di cui il giudice del rinvio tornerà ad occuparsi se e quando alla luce del detto principio di diritto, riterrà raggiunta la prova da parte dell'amministrazione reclamante della natura indebita degli emolumenti aggiuntivi erogati all'interessato. 6. Assorbite devono reputarsi anche le ulteriori doglianze fatte valere dalla ricorrente con il secondo e il quinto motivo di ricorso – l'una RG 27501/17Puccio-Prov. Reg. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli intesa, come visto, a rivendicare la legittimità della percezione, non prescrivendo il legislatore regionale che l'Area metropolitana fosse divenuta operante, l'altra intesa comunque a dimostrare l'attività preparatoria svolta in quella direzione – giacché la loro rilevanza si appalesa subordinata alla prova che l'amministrazione oggi ricorrente nell'instaurando giudizio di rinvio sarà tenuta ad offrire in ossequio al comando giuridico impartito accogliendo il primo ed il quinto motivo di ricorso. 7. Del pari assorbita deve reputarsi anche la doglianza rapportata con il sesto motivo di ricorso, risultando la questione ivi sollevata suscettibile di delibazione solo se all'esito del rinnovato vaglio probatorio che dovrà essere effettuato dal giudice del rinvio alla luce del principio di diritto qui enunciato , che onera l'amministrazione reclamante della relativa prova, sarà dimostrata la sussistenza dell'indebito. 8. In conclusione vanno accolti il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, ed il quinto motivo di ricorso; va dichiarato inammissibile il terzo motivo di ricorso e restano assorbiti il primo, parzialmente,il secondo, il quarto ed il sesto motivo di ricorso. Cassata perciò nei limiti dei motivi accolti la sentenza qui impugnata, la causa va rinviata al giudice a quoper la rinnovazione del giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, ed il quinto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso ed assorbiti il primo , parzialmente, il secondo , il quar to ed il sesto motivo di ricorso; cassa l'impugnata sentenza nei limiti dei motivi accolti e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Palermo che, in alt