CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40258/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; t Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di IffijIjin ordine alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina e hashish, integranti i reati di cui all' 73, comma 1 e 4 d.P.R. 309/90 . L'esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito al diniego del riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma V dell'art 73 del DPR 309/1990, nonché, con il secondo motivo, vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 61 n.4. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, relativamente alla configurabilità dela ipotesi lieve, il ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata. La sentenza impugnata svolge argomentazioni in linea con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tutte Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01), secondo cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti), di talchè si possa affermare che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità», ossia di minima offensività. Come è stato chiarito, influiscono su tale giudizio il modo con cui l'attività è compiuta, l'intensità e la frequenza, la idoneità a rivolgersi ad una indeterminata clientela relativa ad un ambito territoriale (in tal senso, unitamente ad altri rilievi, Sez. 6, n. 50382 del 18/11/2014, Brancato ). I giudici di merito hanno reso motivazione pienamente rispettosa dei principi esposti in cui risulta valutato non solo il dato quantitativo ( hashish con principio attivo pari al 34% da cui era possibile ricavare 963 dosi da immettere sul mercato, cocaina con principio attivo pari all'80% da cui era possibile ricavare 222 dosi), ma anche la modalità di suddivisione della stupefacente, che si presentava già ripartito in n.166 dosi pronte per la cessione, con diffusività all'evidenza non trascurabile. Va in proposito altresì ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01) e che le ipotesi di cd" piccolo spaccio"si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili " a decine" ( e non, come nel caso di specie, a centinaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01). Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale non ha applicato l'invocata attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod pen facendo buon governo dei principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo cui ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (sez. 3 - n. 18013 del 05/02/2019, Rv. 275950). Come detto, la Corte motiva esaurientemente e in modo pienamente conforme a tale principio facendo riferimento al quantitativo certo non trascurabile di stupefacente ( più di 1000 dosi complessive), idoneo ad una consistente immissione sul mercato di sostanza drogante. Va rammentato inoltre che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi). Nessuna illogicità si coglie nel chiaro .ragionamento dei giudici di merito in ordine alla dosimetria della pena inflitta all'imputato. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settemb