Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15358/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma d alla pronuncia del Tribunale della stessa sede dell'Il marzo 2024, ha rideterminato la pena, con lizionalmente sospesa, inflitta ad Antonio Furgiuele4in anni uno di arresto ed euro 3.000 di ammE nda, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2 bis, d.

Igs. n. 285/1992, comme ;so in Roma il 23 novembre 2020, confermando la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre in cassazione, articolando due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis. cod. pen.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge, in ordine I diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pe i.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

Entrambi i motivi non si co Ifrontano con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata ;u definite e significative acquisizioni probatorie, non assolvendo così la tipica funzione dell'i npugnazione, quella di realizzare una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ria rso, richiesta dall'art.581 cod.proc.pen.

In particolare, quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha disatteso I3 richiesta di considerare il fatto come particolarmente tenue, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen , in quanto la condotta tenuta dal Furgíuele era stata caratterizzata da particolare pericolos ità, tanto da provocare un sinistro stradale che aveva coinvolto diverse autovettura (foglio 3 c ella sentenza impugnata) (cfr. Sez. 6, n. 35195 del 2022, Rv. 283731; Cass., Sez. 7, n. 10481 del 2022, Rv. 283044; Sez. 3, n. 50782 del 2019, Rv. 277674).

A fronte di tale motivazione, i ricorrente si limita ad affermare l'applicabilità della causa di esclusione della pena in •gione della incensuratezza dell'imputato, non aduso all'assunzione di alcol ed alla occasionalità dell'accaduto, in concreto di limitata pericolosità Il motivo, che si limita a reiterare la richiesta già avanzata nel merito, meramente assertivo e non tiene conto del concreto accertamento, esplicitato dalla sentenza, di particolare pericolo per il regolare andamento della circolazione stradale derivante dalla con( otta di guida in stato di ebbrezza, che aveva procurato un incidente con coinvolgimento di più autoveicoli e dunque di rilevante pericolo.

E( invero, proprio come avvenuto nel caso di speci a, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della ,:ausa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle conc ate modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità. (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065).

Nella specie la Corte territoriale ha fatto specifico riferimento alle condizioni li tempo e di luogo del fatto da cui deriva un pericolo per gli altri utenti della strada.i/A Con riguardo al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha correttan ente escluso, con congrua motivazione, il riconoscimento delle circostanze attenuanti genericho di cui all'art: 62 bis cod. pen., all'esito di una valutazione negativa sia delle modalità chll'azione che dell'atteggiamento processuale tenuto dall'imputato (foglio 3 della sentenza im )ugnata) (cfr. Sez. 4, n. 32872 del 2022, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 2017, Rv. 270986; Se 6, n. 20818 del 2002, Rv. 222020), facendo riferimento al notevole tasso alcolemico risc )ntrato e,' al coinvolgimento di più autovetture; ciò è conforme all'insegnamento seconc o il quale il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede la specifica din °straziane di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione e dalla cui assenza legittimi mente deriva il relativo diniego (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha e naliticamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non solo sulla base do Ila mancanza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione, ma sulla scorta degli ele nenti ostativi indicati.

All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di E uro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte ( ost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentc delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma d alla pronuncia del Tribunale della stessa sede dell'Il marzo 2024, ha rideterminato la pena, con lizionalmente sospesa, inflitta ad Antonio Furgiuele4in anni uno di arresto ed euro 3.000 di ammE nda, in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2 bis, d. Igs. n. 285/1992, comme ;so in Roma il 23 novembre 2020, confermando la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre in cassazione, articolando due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge, in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis. cod. pen.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge, in ordine I diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pe i. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. Entrambi i motivi non si co Ifrontano con la sentenza impugnata che, invece, reca appropriata motivazione, basata ;u definite e significative acquisizioni probatorie, non assolvendo così la tipica funzione dell'i npugnazione, quella di realizzare una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ria rso, richiesta dall'art.581 cod.proc.pen. In particolare, quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha disatteso I3 richiesta di considerare il fatto come particolarmente tenue, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen , in quanto la condotta tenuta dal Furgíuele era stata caratterizzata da particolare pericolos ità, tanto da provocare un sinistro stradale che aveva coinvolto diverse autovettura (foglio 3 c ella sentenza impugnata) (cfr. Sez. 6, n. 35195 del 2022, Rv. 283731; Cass., Sez. 7, n. 10481 del 2022, Rv. 283044; Sez. 3, n. 50782 del 2019, Rv. 277674). A fronte di tale motivazione, i ricorrente si limita ad affermare l'applicabilità della causa di esclusione della pena in •gione della incensuratezza dell'imputato, non aduso all'assunzione di alcol ed alla occasionalità dell'accaduto, in concreto di limitata pericolosità Il motivo, che si limita a reiterare la richiesta già avanzata nel merito, meramente assertivo e non tiene conto del concreto accertamento, esplicitato dalla sentenza, di particolare pericolo per il regolare andamento della circolazione stradale derivante dalla con( otta di guida in stato di ebbrezza, che aveva procurato un incidente con coinvolgimento di più autoveicoli e dunque di rilevante pericolo. E( invero, proprio come avvenuto nel caso di speci a, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della ,:ausa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle conc ate modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità. (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065). Nella specie la Corte territoriale ha fatto specifico riferimento alle condizioni li tempo e di luogo del fatto da cui deriva un pericolo per gli altri utenti della strada.i/A Con riguardo al secondo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha correttan ente escluso, con congrua motivazione, il riconoscimento delle circostanze attenuanti genericho di cui all'art: 62 bis cod. pen., all'esito di una valutazione negativa sia delle modalità chll'azione che dell'atteggiamento processuale tenuto dall'imputato (foglio 3 della sentenza im )ugnata) (cfr. Sez. 4, n. 32872 del 2022, Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 2017, Rv. 270986; Se 6, n. 20818 del 2002, Rv. 222020), facendo riferimento al notevole tasso alcolemico risc )ntrato e,' al coinvolgimento di più autovetture; ciò è conforme all'insegnamento seconc o il quale il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche richiede la specifica din °straziane di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione e dalla cui assenza legittimi mente deriva il relativo diniego (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha e naliticamente giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non solo sulla base do Ila mancanza di elementi positivi idonei a giustificarne la concessione, ma sulla scorta degli ele nenti ostativi indicati. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di E uro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte ( ost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentc delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 15358/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris