CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] C:audio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26-04-2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nell'accoolimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 aprile 2022, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia del 12 febbraio 2020, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 4 di reclusione, convertita nella corrispondente pena pecuniaria e condizionalmente sospesa, in quanto r-itenuto colpevole del reato ex art. 4 comma 4 bis della legge n. 401 del 1989, a lui contestato perché, quale titolare dell'esercizio commerciale Bar "Baccotabacco", senza essere munito dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S., svolgeva un'attività organizzata al fine di accettare o raccogliere per via telematica scommesse su eventi sportivi per conto della società maltese [OSCURATO:PERSONA], titolare del marchio Aleabet; fatto accertato in Castigliano 1'8 luglio 2016. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello marchigiana, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza, osservando che l'imputato ha solo partecipato alla sanatoria, proprio per la sua volontà di iniziare un'attività imprenditoriale nel pieno rispetto della legalità; fino alla conclusione della procedura di regolarizzazione, infatti, [OSCURATO:PERSONA] non ha raccolto scommesse, ma ha semplicemente allestito il punto di raccolta, in attesa del successivo rilascio del titolo autorizzatorio, cessando l'attività dopo l'accertamento di P.G., per cui andava esclusa la sua responsabilità penale. Peraltro, Aleabet era un brand attraverso cui operava, nel mercato della raccolta delle scommesse, la Phoenix, che era un regolare operatore europeo nel settore del betting ad gaming, essendo in possesso di tutti i requisiti necessari. Dunque; l'attività de centro di [OSCURATO:PERSONA] era solo quella di mettere a disposizione degli avventori i supporti tecnici idonei a collegarsi online con il bookmaker titolare di regolare concessione rilasciata nell'ambito dell'Unione Europea. Nel richiamare diffusamente l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato la materia, la difesa ha dunque insistito nell'annullamento della sentenza impugnata, rimarcando altresì l'insussistenza del reato dal punto di vista soggettivo, dovendosi escludere il dolo in ragione della volontà di [OSCURATO:PERSONA] di partecipare alla sanatoria, non avendo di fatto egli raccolto alcuna scommessa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. 1. A differenza di quanto dedotto nel ricorso, l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato :n ordine alla fattispecie a lui ascritta non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede.Occorre evidenziare in proposito che le due conformi sentenze di merito, le cui motivazioni sono destinate a integrarsi per formare un apparato argomentativo unitario, h anno accertato un significativo dato fattuale che non risulta smentito dalla difesa, ovvero che né l'imputato, titolare dell'esercizio commerciale bar "Baccotabacco", né la società maltese [OSCURATO:PERSONA], titolare del marchio ,4Ieabet, per conto della quale agiva [OSCURATO:PERSONA], disponevano della necessaria licenza per l'esercizio dell'attività di raccolta delle scommesse. Peraltro, il presupposto fattuale della contestazione, ossia lo svolgimento da parte deil'imputato della raccolta delle scommesse per conto della società maltese, non ha costituito tema controverso nei giudizi di merito, posto che nello stesso atto di appello, a fronte della condanna operata dal Tribunale, si legge (pag. 5) che "il sig. [OSCURATO:PERSONA] esercitava l'attività di raccolta scommesse per conto del brand Aleabet, mediante sottoscrizione del contratto per servizi telematici E.D.I. con la [OSCURATO:PERSONA], in ragione della manifesta scelta societaria di voler entrare nel mercato nazionale nel rispetto delle regole". Ciò posto, l'operato dell'esercizio commerciale diretto da [OSCURATO:PERSONA] non ,può essere ritenuto regolare, posto che, come si evince dallo stesso atto di appello, la sanatoria ex lege n. 208 del 2015 non si è perfezionata perché è stata versata dalla Phoenix una somma sufficiente a regolarizzare soltanto cinquantatré degli oltre novanta centri scommesseavviati in Italia, rientrando il centro scommesse gestito da [OSCURATO:PERSONA] tra quelli che non hanno beneficiato della sanatoria. Partendo da questi dati di fatto (smentiti tardivamente e genericamente nell'odierno ricorso), la Corte di appello è pervenuta alla conclusione secondo cui il mancato perfezionamento del procedimento di sanatoria, per quanto riguarda il centro gestito da [OSCURATO:PERSONA], doveva ritenersi frutto non di una discriminazione ai danni delia società maltese, ma di una consapevole scelta imprenditoriale. Di qui la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, che resiste alle obiezioni difensive, volte a sollecitare un differente apprezzamento di merito su circostanze di fatto non suscettibili di trovare ingresso in sede di legittimità, dovendosi evidenziare sia il Tribunale che la Corte territoriale, ai fini dell'inquadramento giuridico dei fatti, nel rievocare l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato la materia, si sono posti in sintonia con la consolidata affermazione della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 3, n. 7129 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 281473 e Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017, Rv. 270156), secondo cui integra il reato di cui all'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che svolge attività cP intermediazione per conto di allibratore straniero senza il preventivo rilascio della licenza di cui all'art. 88, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, o senza la d.mostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare.Nel caso di specie, non risulta provato né che [OSCURATO:PERSONA] abbia conseguito la licenza prevista dal T.U.L.P.S., né che l'operatore straniero per conto del quale egli ha agito sia stato illegittimamente discriminato nella partecipazione ai bandi pubblici, a ciò dovendosi solo aggiungere che non può ritenersi idonea a escludere il dolo del reato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] abbia inteso partecipare alla sanatoria, non avendo ciò dissuaso l'imputato dall'esercitare comunque la raccolta delle scommesse, e fermo restando che, ove pure fosse stata conseguita la regolarizzazione, la stessa non avrebbe avuto efficacia scriminante per il pregresso, avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. 3, n. 889 del 28/06/2017, dep. 2018, Rv. 271978) che, in tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, l'adesione da parte dell'operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione alla sanatoria di cui all'art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, determina il diritto di svolgere l'attività in corso da tale momento fino alla data di scadenzai, nell'anno 2016, delle vigenti concessioni statali, ma non contempla in alcun modo l'estinzione o la non perseguibilità del reato derivante da condotte poste in essere in epoca pregressa, limitandosi ad introdurre una forma equipollente di autorizzazione, non ottenuta in precedenza, al fine di svolgere lecitamente tale attività. 2. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze sollevate a fronte di un apparato motivazionale privo di profili di contraddittorietà e di incoerenza argonnentativa, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc