CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 00185/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.34303/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' RICERCA, domiciliato ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n.375/2019 depositata il 07/05/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate in quanto sulla questione controversa questa Corte si è pronunciata solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento Così deciso in