CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33436/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Lecce che ha confermato, nei suoi confronti, il giudizio di penale responsabilità (per avere violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di non rincasare dopo le ore 21:00 e di non uscire prima delle ore 06:00, non essendo stato trovato presso la propria abitazione alle ore 02:00 del giorno 16 giugno 2018) in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011, con condanna alla pena di anni uno di reclusione previa concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla contestata recidiva; [OSCURATO:PERSONA], che le censure del ricorrente riguardanti la sua assenza presso l'abitazione in occasione del controllo effettuato dalle forze dell'ordine risultano assolutamente generiche non confrontandosi con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale per confermare la sussistenza del reato e la sua penale responsabilità; Rilevato, inoltre, che le censure riguardanti il trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate considerato che la pena è stata fissata nel minimo edittale e che le invocate attenuanti generiche - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - sono state riconosciute dal primo giudice; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ettembr