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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 18110/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17656/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] srl, già [OSCURATO:PERSONA] spa, derivante dalla fusione per incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] srl nella società [OSCURATO:PERSONA] spa, per atto notarile con il quale, le [OSCURATO:PERSONA] spa e C ostruzioni [OSCURATO:SOCIETA], si sono fuse mediante incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] srl nella [OSCURATO:PERSONA] spa, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionei digitali , ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 279/2020 depositata il03/02/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 279 del 2020 della Corte di appello di Firenze, esponendo che: - era stata convenuta per la condanna al risarcimento dei danni indicati come correlati a difetti costruttivi – afferenti all’isolamento acustico, termico e allo smaltimento delle acque reflue – di unità immobiliari ristrutturate e poi vendute; - aveva chiamato in manleva l’architetto [OSCURATO:PERSONA] che aveva redatto il progetto di ristrutturazione; - il Tribunale aveva accolto la domanda, statuendo altresì l’obbligazione dell’architetto di tenere indenne la società per la sua corresponsabilità, determinata nella misura del 30%, in qualità di progettista; - la Corte di appello aveva disatteso il gravame della deducente osservando, per quanto qui ancora importa, che: l’architetto era stato chiamato in garanzia impropria nella sola qualità di progettista; l’assunzione e lo svolgimento di uno specifico incarico di direttore dei lavori non erano stati provati; a fronte della determinazione equitativa effettuata dal giudice di prime cure, non erano stati indicati i parametri per giungere a una diversa e maggiore quantificazione della misura di corresponsabilità; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, cod. civ., 324, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe mancato di considerare che il Tribunale aveva accertato la qualità di direttore dei lavori di Turchi senza che vi fosse stata censura, sicché avrebbe dovuto determinare la misura di corresponsabilità in relazione a entrambe le qualità professionali relativamente alle quali era sceso il giudicato interno; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, cod. proc. civ., e 118, disp. att. cod. proc. civ., poiché la determinazione della misura di corresponsabilità e conseguente manleva effettuata sarebbe stata arbitraria e infatti immotivata, oltre che erronea secondo quanto esposto nella prima censura; Considerato che il primo motivo di ricorso è infondato; la Corte territoriale ha osservato che la società ricorrente aveva svolto domanda di garanzia impropria nei confronti dell’architetto controricorrente solo nella sua qualità di progettista e non anche di direttore dei lavori; questa statuizione: a)corrisponde, in effetti, alle conclusioni precisate in primo grado dalla s.p.a., quali riportate nello stesso ricorso (pag. 7, inizio); b)costituisce autonoma ragione decisoria; né si potrebbe ritenere che l’ipotizzato giudicato interno superi il rilievo, poiché si deve necessariamente concludere che la Corte di appello abbia parametrato le statuizioni del Tribunale alle domande verificate quali svolte, come proprio per questo rimarcato; in tal senso, infatti, possono leggersi i riportati passi della sentenza di prime cure in cui, se in un primo momento si fa riferimento a entrambe le suddette qualità professionali (pag. 8 del ricorso), conclusivamente si afferma la corresponsabilità dello stesso quale progettista (pag. 9 del medesimo ricorso, secondo capoverso del passo della sentenza ivi trascritto); non risponde a quanto risulta dagli atti , pertanto, l’affermazione di parte ricorrente secondo cui Turchi sarebbe stato tratto in giudizio sia come progettista che come direttore dei lavori: e tanto risulta sul punto dirimente; il secondo motivo è inammissibile; il giudice di prime cure ha pacificamente effettuato una determinazione equitativa della misura di corresponsabilità in parola, tenuto conto delle complessive interrelazioni dei profili professionali nonché riferibili alla società di capitali costruttrice oltre che poi venditrice, e dunque, peraltro, non una mera esecutrice per cui fosse ipotizzabile una rivalsa integrale (d’altro canto, nel riferire i motivi di appello, a pag. 9 del ricorso, terzultimo capoverso, parte ricorrente indica di aver chiesto la manleva «in tutto o in parte»); parte ricorrente non censura specificatamente l’autonoma ragione decisoria per cui non erano stati dati elementi a supporto di una diversa determinazione la riguardo; va ulteriormente sottolineato che il Tribunale, nella decisione confermata dalla Corte territoriale, ha mostrato di apprezzare motivatamente (pagg. 8 e 9 del ricorso) le richiamate interrelazioni dei profili di corresponsabilità, evidenziando specifici elementi a supporto delle proprie conclusioni, quale in particolare quello, richiamato anche dal Collegio di secondo grado (pag. 9 della sentenza gravata), della difformità, rispetto al progetto, dell’impianto di smaltimento delle acque reflue; la censura si sarebbe risolta, sotto questo profilo, in un tentativo di revisione di un sindacato di merito, però estraneo alla presente sede (cfr. Cass., 13/10/2017, n. 24070, e succ. conf.: l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito); il ricorso, pertanto, per l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo, va rigettato; spese secondo soccombenza; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 8.200,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17656/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] srl, già [OSCURATO:PERSONA] spa, derivante dalla fusione per incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] srl nella società [OSCURATO:PERSONA] spa, per atto notarile con il quale, le [OSCURATO:PERSONA] spa e C ostruzioni [OSCURATO:SOCIETA], si sono fuse mediante incorporazione della [OSCURATO:PERSONA] srl nella [OSCURATO:PERSONA] spa, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliazionei digitali , ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore di sostegno di [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 279/2020 depositata il03/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 279 del 2020 della Corte di appello di Firenze, esponendo che: - era stata convenuta per la condanna al risarcimento dei danni indicati come correlati a difetti costruttivi – afferenti all’isolamento acustico, termico e allo smaltimento delle acque reflue – di unità immobiliari ristrutturate e poi vendute; - aveva chiamato in manleva l’architetto [OSCURATO:PERSONA] che aveva redatto il progetto di ristrutturazione; - il Tribunale aveva accolto la domanda, statuendo altresì l’obbligazione dell’architetto di tenere indenne la società per la sua corresponsabilità, determinata nella misura del 30%, in qualità di progettista; - la Corte di appello aveva disatteso il gravame della deducente osservando, per quanto qui ancora importa, che: l’architetto era stato chiamato in garanzia impropria nella sola qualità di progettista; l’assunzione e lo svolgimento di uno specifico incarico di direttore dei lavori non erano stati provati; a fronte della determinazione equitativa effettuata dal giudice di prime cure, non erano stati indicati i parametri per giungere a una diversa e maggiore quantificazione della misura di corresponsabilità; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 380-bis.1, secondo comma, cod. proc. civ.; Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, cod. civ., 324, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe mancato di considerare che il Tribunale aveva accertato la qualità di direttore dei lavori di Turchi senza che vi fosse stata censura, sicché avrebbe dovuto determinare la misura di corresponsabilità in relazione a entrambe le qualità professionali relativamente alle quali era sceso il giudicato interno; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, cod. proc. civ., e 118, disp. att. cod. proc. civ., poiché la determinazione della misura di corresponsabilità e conseguente manleva effettuata sarebbe stata arbitraria e infatti immotivata, oltre che erronea secondo quanto esposto nella prima censura; Considerato che il primo motivo di ricorso è infondato; la Corte territoriale ha osservato che la società ricorrente aveva svolto domanda di garanzia impropria nei confronti dell’architetto controricorrente solo nella sua qualità di progettista e non anche di direttore dei lavori; questa statuizione: a)corrisponde, in effetti, alle conclusioni precisate in primo grado dalla s.p.a., quali riportate nello stesso ricorso (pag. 7, inizio); b)costituisce autonoma ragione decisoria; né si potrebbe ritenere che l’ipotizzato giudicato interno superi il rilievo, poiché si deve necessariamente concludere che la Corte di appello abbia parametrato le statuizioni del Tribunale alle domande verificate quali svolte, come proprio per questo rimarcato; in tal senso, infatti, possono leggersi i riportati passi della sentenza di prime cure in cui, se in un primo momento si fa riferimento a entrambe le suddette qualità professionali (pag. 8 del ricorso), conclusivamente si afferma la corresponsabilità dello stesso quale progettista (pag. 9 del medesimo ricorso, secondo capoverso del passo della sentenza ivi trascritto); non risponde a quanto risulta dagli atti , pertanto, l’affermazione di parte ricorrente secondo cui Turchi sarebbe stato tratto in giudizio sia come progettista che come direttore dei lavori: e tanto risulta sul punto dirimente; il secondo motivo è inammissibile; il giudice di prime cure ha pacificamente effettuato una determinazione equitativa della misura di corresponsabilità in parola, tenuto conto delle complessive interrelazioni dei profili professionali nonché riferibili alla società di capitali costruttrice oltre che poi venditrice, e dunque, peraltro, non una mera esecutrice per cui fosse ipotizzabile una rivalsa integrale (d’altro canto, nel riferire i motivi di appello, a pag. 9 del ricorso, terzultimo capoverso, parte ricorrente indica di aver chiesto la manleva «in tutto o in parte»); parte ricorrente non censura specificatamente l’autonoma ragione decisoria per cui non erano stati dati elementi a supporto di una diversa determinazione la riguardo; va ulteriormente sottolineato che il Tribunale, nella decisione confermata dalla Corte territoriale, ha mostrato di apprezzare motivatamente (pagg. 8 e 9 del ricorso) le richiamate interrelazioni dei profili di corresponsabilità, evidenziando specifici elementi a supporto delle proprie conclusioni, quale in particolare quello, richiamato anche dal Collegio di secondo grado (pag. 9 della sentenza gravata), della difformità, rispetto al progetto, dell’impianto di smaltimento delle acque reflue; la censura si sarebbe risolta, sotto questo profilo, in un tentativo di revisione di un sindacato di merito, però estraneo alla presente sede (cfr. Cass., 13/10/2017, n. 24070, e succ. conf.: l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito); il ricorso, pertanto, per l’infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo, va rigettato; spese secondo soccombenza; p.q. m. la Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente, liquidate in euro 8.200,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ri
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