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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 36065/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza resa in data 21/01/22 da Tribunale di Bergamo, che ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia.

2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si lamenta la non congruità e la sproporzione della pena inflitta rispetto ai fatti.

3. In data 23/02/22, la cancelleria del Tribunale di Bergamo ha provveduto a trasmettere alla cancelleria di questa Quarta Sezione la nota del 17/02/2022, con cui la direttrice della [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" di Bergamo, ove l'imputato era detenuto, comunicava l'avvenuto decesso dello stesso.

4. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato.

La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, impone, infatti, l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo per tale motivo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245 -01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato estinto per morte dell'imputato.

Così deciso il 19 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza resa in data 21/01/22 da Tribunale di Bergamo, che ha ritenuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si lamenta la non congruità e la sproporzione della pena inflitta rispetto ai fatti. 3. In data 23/02/22, la cancelleria del Tribunale di Bergamo ha provveduto a trasmettere alla cancelleria di questa Quarta Sezione la nota del 17/02/2022, con cui la direttrice della [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" di Bergamo, ove l'imputato era detenuto, comunicava l'avvenuto decesso dello stesso. 4. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per morte dell'imputato. La morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per Cassazione, impone, infatti, l'annullamento senza rinvio, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale, ed essendo per tale motivo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217245 -01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 19 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36065/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris