CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39009/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; U2- \ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è generico nella parte in cui non si confronta con la decisione che ha rilevato come non sussistessero altri elementi positivi da valorizzare ai fini della congrua determinazione della pena oltre a quelli già oggetto di concessione della attenuante del vizio parziale di mente con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata; che nessuna censura risulta essere stata dedotta in sede di gravame in merito alla contestata recidiva ritenuta sub-valente alla attenuante del vizio parziale di mente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/