Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30450/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 06/06/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Rovigo in data 04/07/2019 che aveva riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato al ricorrente, nonché violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., sono inammissibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione puntuale in fatto e corretta in diritto ma con cui il ricorrente omette di confrontarsi: il riferimento va, in particolare, a pag. 5 della sentenza impugnata laddove la Corte ha ritenuto di poter desumere l'elemento soggettivo del reato dal comportamento elusivo del ricorrente, il quale non aveva saputo fornire alcuna spiegazione plausibile circa la ricezione dell'assegno di provenienza delittuosa; in tal modo, peraltro, la Corte ha dato continuità alla pacifica giurisprudenza secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr., Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); quanto al motivo sul trattamento sanzionatorio, il riferimento è invece a pag. 6 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter riconoscere le attenuanti generiche, dando rilievo, a tal fine, all'elevato importo dell'assegno (di ben 425.000,00 €), che non era stato riscosso solo a séguito e per effetto delle verifiche operate dall'istituto bancario nonché, per altro verso, alla assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento; il motivo di ricorso articolato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, inoltre, lungi dall'evidenziare profili di manifesta illogicità della motivazione o errori di diritto, si risolve, a sua volta, in un dissenso di merito rispetto alla valutazione operata dalla Corte di appello che, in termini non censurabili in questa sede, ha considerato la oggettiva gravità del fatto e la condotta processuale dell'imputato essendo appena il caso, a tal proposito, di ribadire che se è vero che l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della scelta (legittima) di non presentarsi al processo e, quindi, di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse, è anche vero che altrettanto legittima è la decisione che da questa condotta, ed in mancanza di altri elemento positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., Sez. 2, n. 28388 del 21.4.2017, Leo); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso non consente di prendere in esame i motivi nuovi pure trasmessi dalla difesa (cfr., Sez. 5 - , n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 - 01 in cui la Corte ha ribadito che l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 06/06/2022, ha confermato quella resa dal Tribunale di Rovigo in data 04/07/2019 che aveva riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione con riferimento al travisamento della prova in relazione all'elemento soggettivo del reato contestato al ricorrente, nonché violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., sono inammissibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione puntuale in fatto e corretta in diritto ma con cui il ricorrente omette di confrontarsi: il riferimento va, in particolare, a pag. 5 della sentenza impugnata laddove la Corte ha ritenuto di poter desumere l'elemento soggettivo del reato dal comportamento elusivo del ricorrente, il quale non aveva saputo fornire alcuna spiegazione plausibile circa la ricezione dell'assegno di provenienza delittuosa; in tal modo, peraltro, la Corte ha dato continuità alla pacifica giurisprudenza secondo la quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (cfr., Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); quanto al motivo sul trattamento sanzionatorio, il riferimento è invece a pag. 6 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha esposto le ragioni per le quali ha ritenuto di non poter riconoscere le attenuanti generiche, dando rilievo, a tal fine, all'elevato importo dell'assegno (di ben 425.000,00 €), che non era stato riscosso solo a séguito e per effetto delle verifiche operate dall'istituto bancario nonché, per altro verso, alla assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento; il motivo di ricorso articolato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, inoltre, lungi dall'evidenziare profili di manifesta illogicità della motivazione o errori di diritto, si risolve, a sua volta, in un dissenso di merito rispetto alla valutazione operata dalla Corte di appello che, in termini non censurabili in questa sede, ha considerato la oggettiva gravità del fatto e la condotta processuale dell'imputato essendo appena il caso, a tal proposito, di ribadire che se è vero che l'imputato non può essere penalizzato, con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, a causa della scelta (legittima) di non presentarsi al processo e, quindi, di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse, è anche vero che altrettanto legittima è la decisione che da questa condotta, ed in mancanza di altri elemento positivamente valutabili, ritenga di non poter ricavare alcun elemento favorevole per la concessione delle circostanze attenuanti generiche (cfr., Sez. 2, n. 28388 del 21.4.2017, Leo); ritenuto che l'inammissibilità del ricorso non consente di prendere in esame i motivi nuovi pure trasmessi dalla difesa (cfr., Sez. 5 - , n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387 - 01 in cui la Corte ha ribadito che l'inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest'ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile perché contenente altri motivi immuni da vizi); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 30450/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris