CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07032/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7213-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 1217/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila 16 settembre 2020, n. 1217, che ha respinto l'appello della ricorrente (in primo grado il Tribunale di Pescara aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], promissaria acquirente, volta ad ottenere il doppio della caparra versata). [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi, che denunciano il primo "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1337, 1326, 1371, 1375 e 1385 c.c." e il secondo "violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. (errore di fatto e difetto di motivazione)". I due motivi sono inammissibili. Il primo motivo contesta l'interpretazione della proposta e del contratto preliminare di vendita da parte del giudice di merito, cui tale interpretazione spettava, e che, in quanto motivata e plausibile, è incensurabile da parte di questa Corte di legittimità (v. al riguardo, ex multis, Cass. 28319/2017). Il secondo motivo - che contraddittoriamente nella rubrica denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto richiamando i parametri di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c. - si sostanzia in una denuncia di apparenza della motivazione, vizio non ravvisabile nella argomentata pronuncia impugnata. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio. Ric. 2021 n. 07213 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -2- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione