CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35153/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2026 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 73, commi 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha proposto ricorso per cassazione formulando un unico motivo avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Ravenna in data 12 marzo 2026, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando il vizio di motivazione con riferimento alla mancanza di motivazione in ordine alle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 2. Il ricorso é inammissibile. Ed invero deve farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 — 01). 3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. P.Q.M