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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 01110/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10833/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 9269/2016depositata il 21/10/2016 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente società CE.DI.

SISA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. beneficiava degli incentivi occupazionali previsti dalla legge finanziaria n. 244 del 2007.

Nello specifico, da un controllo sui modelli di pagamento unificato F 24, sugli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, risultava che la contribuente avesse utilizzato gli importi a credito in compensazione di oneri tributari, fruendo così del credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate.

Poiché non risultava presentata la comunicazione attestante il mantenimento del livello occupazionale, l'Ufficio riteneva inesistente il credito d'imposta relativo all'anno 2010, procedendo al recupero a tassazione.

Reagiva la parte contribuente avanti il giudice di prossimità non trovando apprezzamento in primo grado, ma vedendo accolte le proprie ragioni in appello, sull'assunto che la causa di decadenza fosse stata introdotta con decreto ministeriale del 2008 (art. 6, quarto comma) successivamente al dato normativo primario, cioè l’art. 2 della l. n. 244/2007.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo, mentre resta intimata la parte contribuente.

CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso.

Con l'unico motivo si profila censura,ai sensi dell'articolo 360, primo comma,numero 3 del codice di procedura civile, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007.

Nello specifico, si censura la sentenza di merito per aver ritenuto introdotta successivamente alla fonte primaria la causa di decadenza.

La verifica del mantenimento dell'occupazione annuale è funzionale ad assicurare l'effettivo incremento occupazionale per tutto il periodo in cui si fruisce del beneficio, di tal che si configura elemento essenziale ai fini della fruizione del predetto credito d'imposta.

In questo senso si è già espressa questa Corte di legittimità dove, in caso analogo , ha statuito che in tema di credito d'imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, l'omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza dal beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti (Cass.

V, n. 31858/2021).

A questi principi non si è attenuta la sentenza in scrutinio, donde il ricorso è fondato e deve essere accolto.

La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito nel merito con il rigetto del ricorso originario della parte contribuente.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo mentre quelle dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito , rigetta il ricorso originario della parte contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in €.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10833/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 9269/2016depositata il 21/10/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024dal Cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La contribuente società CE.DI. SISA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. beneficiava degli incentivi occupazionali previsti dalla legge finanziaria n. 244 del 2007. Nello specifico, da un controllo sui modelli di pagamento unificato F 24, sugli anni di imposta 2008, 2009 e 2010, risultava che la contribuente avesse utilizzato gli importi a credito in compensazione di oneri tributari, fruendo così del credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate. Poiché non risultava presentata la comunicazione attestante il mantenimento del livello occupazionale, l'Ufficio riteneva inesistente il credito d'imposta relativo all'anno 2010, procedendo al recupero a tassazione. Reagiva la parte contribuente avanti il giudice di prossimità non trovando apprezzamento in primo grado, ma vedendo accolte le proprie ragioni in appello, sull'assunto che la causa di decadenza fosse stata introdotta con decreto ministeriale del 2008 (art. 6, quarto comma) successivamente al dato normativo primario, cioè l’art. 2 della l. n. 244/2007. Avverso questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate affidandosi ad un unico motivo, mentre resta intimata la parte contribuente. CONSIDERATO Viene proposto unico motivo di ricorso. Con l'unico motivo si profila censura,ai sensi dell'articolo 360, primo comma,numero 3 del codice di procedura civile, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 2, comma 547, della legge n. 244 del 2007. Nello specifico, si censura la sentenza di merito per aver ritenuto introdotta successivamente alla fonte primaria la causa di decadenza. La verifica del mantenimento dell'occupazione annuale è funzionale ad assicurare l'effettivo incremento occupazionale per tutto il periodo in cui si fruisce del beneficio, di tal che si configura elemento essenziale ai fini della fruizione del predetto credito d'imposta. In questo senso si è già espressa questa Corte di legittimità dove, in caso analogo , ha statuito che in tema di credito d'imposta ex art. 2, comma 539, l. n. 244 del 2007, l'omessa comunicazione annuale attestante il mantenimento del livello occupazionale prevista dal d.m. 12 marzo 2008 determina, in attuazione della indicata legge, la decadenza dal beneficio il quale, protraendosi per più anni, presuppone il perdurare per tutto il periodo in cui esso è riconosciuto dei requisiti relativi al numero complessivo dei lavoratori dipendenti (Cass. V, n. 31858/2021). A questi principi non si è attenuta la sentenza in scrutinio, donde il ricorso è fondato e deve essere accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito nel merito con il rigetto del ricorso originario della parte contribuente. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo mentre quelle dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito , rigetta il ricorso originario della parte contribuente. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in €.
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