CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 30092/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 9170 /20 2 1 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9170del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56R20 L448S) VITTORIO Concetta (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59T44 C351C) rappresentatie difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] turo(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68P18 C351H) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a socio unico ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA], in rappresentanza di EL- [OSCURATO:PERSONA] 2017 S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentata e difes a dall ’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64R09 G273Q) -controricorrente- nonché MARINO Aurelio(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67A14 C351T) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Cata- nia n. 1634/2020,pubblicata in data 1° ottobre 2020; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 13 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 9170/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immo- biliare promossa dal [OSCURATO:PERSONA] s.c. (nelle cui posizioni soggettive è subentrata, nel corso del giudizio, [OSCURATO:SOCIETA].) nei confrontidei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- torio, con l’intervento di [OSCURATO:PERSONA], i debitori esecutati hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c.. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Catania. La Corte d’appello di Catania, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata. [OSCURATO:PERSONA] e la Vittorio, sulla base di un unico motiv o . Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA].. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti- mati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bisc.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile/manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « V iolazione e/o falsa applicazionedell’ art. 17, co 3 e 4, della Legge n. 52 del 27/2/1985(in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cpc), in materia di “modelli per la redazione di trascrizioni, iscrizioni, annota- zioni”, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 2643, n.4, c.c.,(in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, cpc), in materia di atti soggetti a trascrizione». Ric. n. 9170/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 I ricorrenti sostengono che la C orte d ’ appello avrebbe errato nel ritenere che l’acquisto del diritto di abitazione sull’immobile pignorato, in favore di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma trascrizione in favore di quest’ultima, per essere opponibile al creditore procedente. A loro avviso, avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente la semplice men- zione di detto diritto nella nota di trascrizione dell’acquisto della proprietà del bene immobile stesso in favore del Messina. Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato. 1.1La Corte d’ appello ha, in primo luogo, ritenuto che l’acqui- sto della proprietà dell’immobile pignorato da parte del Messina escludesse di per sé ogni rilievo alla previsione di un diritto di abitazione su quel medesimo immobile in favore di quest’ul- timo: in relazione a tale capo della decisione (con riguardo, cioè, all’opposizione all’esecuzione proposta dal Messina), nel ricorso non vi sono specifiche censure. D’altra parte, si tratta di una conclusione del tutto conforme a diritto, in quanto non è, ovviamente, concepibile un diritto reale limitato come quello di abitazione, in favore dello stesso pro- prietario di un bene immobile. 1.2Le censure di cui al ricorso sono riferibili, in sostanza, alla sola posizione della Vittorio, in favore della quale, peraltro, non risulta trascritto l’acquisto del diritto reale di abitazione sul bene oggetto del pignoramento, essendo tale diritto semplice- mente menzionato nella nota di trascrizione dell’acquisto della proprietà del bene medesimo in favore del Messina. La Corte d’appello ha ritenuto che, a prescindere dalla qualifi- cazione del negozio in base al quale la Vittorio aveva acquistato il richiamato diritto di abitazione, in mancanza di trascrizione dell’acquisto in suo favore ai sensi dell’art. 2643, n. 4, c.c., esso non poteva essere opposto al creditore che aveva trascritto il Ric. n. 9170/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 pignoramento sulla piena proprietà dell’immobile (e a quelli in- tervenuti). Le argomentazioni alla base del ricorso non sembrano cogliere in modo adeguato tale ratio decidendi: i ricorrenti si limitano ad affermare che la menzione del diritto di abitazione in favore della Vittorio, nella nota di trascrizione dell’acquisto della pro- prietà del bene in favore del Messina, anche se contenuta nel quadro “D” della nota, sarebbe sufficiente ai fini dell’opponibi- lità dell’acquisto della Vittorio al creditore pignorante: richia- mano, a sostegno di tale tesi, un precedente di questa Corte che assumono essere “analogo” al caso di cui si controverte, ma che in realtà risulta relativo ad una ben diversa fattispecie, in quanto, in quella ipotesi, la menzione contenuta all’interno del quadro “D” della nota di trascrizione riguardava sì un diritto reale diverso dalla proprietà (nella specie, una servitù di pas- saggio), ma si trattava comunque di un diritto reale acquistato dallo stesso soggetto in favore del quale era stato trascritto l’acquisto della proprietà(sentenza 24 giugno 2019, n. 16853). Non viene, in altri termini, adeguatamente colta dai ricorrenti l’effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata in rela- zione al punto in contestazione: la Corte d’appello non ha rite- nuto decisiva la circostanza che la menzione del diritto di abi- tazione in favore della Vittorio fosse contenuta solo nel quadro “D” della nota di trascrizione (come i ricorrenti stessi sembrano intendere affermare e contestare in diritto), ma la circostanza che il suddetto acquisto non fosse stato affatto trascritto in fa- vore della Vittorio, essendo la menzione del suo diritto di abi- tazione contenuta nella nota di trascrizionedell’atto di acquisto della proprietà del bene in favore del solo Messina. Ed è appena il caso di osservare che l’affermazione della Corte d’appello è, con riguardo a tale ultimo aspetto, del tutto con- forme a diritto, in quanto l’acquisto del diritto di abitazione, ai sensi dell’art. 2643, n. 4, c.c. va sempre e necessariamente Ric. n. 9170/2021 –Sez. 6-3 –Ad. 13 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 trascritto in favore del soggetto che lo ha acquistato, affinché esso possa essere opponibile ai terzi,per evidenti motivi ine- renti alla stessa funzionalità del sistema della pubblicità immo- biliare, che è basato sul criterio nominativo personale (ciò che richiede che gli acquisti di diritti reali immobiliari siano trascritti in favore del soggetto che acquista, anche per consentire ai terzi di effettuare le relative ricerche sulla base dell’indicato cri- terio personale). 2.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna i ricorrent i in solido a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 4.100,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. R