CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 42966/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il motivo di ricorso relativo alla responsabilità dell'imputato è inammissibile perché oggetto di precedente rinuncia mentre, quanto al secondo motivo di ricorso, deve registrarsi che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato il disconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche evidenziando non soltanto il divieto posto dall'art. 69, comma quarto, cod. proc. pen. ma anche i precedenti penale dell'imputato e la gravità della sua condotta, anche processuale (p. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 20220 [OSCURATO:PERSONA] e estensore li P sidente