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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 18663/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17479-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimato - avverso la sentenza n. 1799/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 17479 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1799 del 2020 della Corte di appello di L'Aquila, esponendo che aveva richiesto la dichiarazione d'invalidità o riduzione di un'iscrizione ipotecaria su propri cespiti immobiliari cui aveva proceduto la BNL, s.p.a., in forza di un decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, accordato nei confronti del debitore principale, ossia la società Siderno cui era stato a sua volta ipotecato un immobile il cui valore superava il debito di un terzo, e dei due fideiussori tra cui il deducente; la Corte di appello, confermando la decisione di prime cure, aveva rigettato la domanda osservando che l'iscrizione in preteso eccesso rispetto al valore dell'immobile ipotecato non dava di per sé luogo a responsabilità, e d'altra parte che si trattava di passività solidali e non era stato specificato per quale ammontare e rispetto a quale valore del cespite fosse stata iscritta la distinta ipoteca a carico del deducente; non hanno svolto difese le parti intimate; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ., 96 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'iscrizione ipotecaria, a carico come detto del debitore principale, eccedente la misura di un terzo del credito, già dunque ampiamente satisfattiva, non poteva giustificare l'ulteriore e omologa pregiudizievole in danno del deducente quale garante, concretando una forma di abuso del diritto, da ritenere, quest'ultimo, un principio generale, sia sostanziale che processuale;RG n 17479 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] reca Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; la censura svolta non si misura con la complessiva ragione decisoria; la Corte di appello non ha solo escluso che l'iscrizione ipotecaria in eccesso possa di per sé costituire fonte di responsabilità, invocando il precedente di Cass., 29/09/1999, n. 10771, bensì ha aggiunto (pagg. 7-8) che: - si trattava di obbligazione passiva solidale, sicché il creditore era titolato a rivolgersi per l'intero a tutti i condebitori; - pertanto il creditore, e dunque poi il cessionario dalla BNL, s.p.a., ossia Calliope, s.r.I., aveva legittimamente intrapreso iniziative ipotecarie nei confronti sia del debitore principale che del fideiussore; - la sussistenza di una garanzia ipotecaria a carico del primo non poteva dunque implicare, di per sé, l'impossibilità di procedere ad altra iscrizione ipotecaria a carico del secondo; - di quest'ultima iscrizione avrebbe potuto chiedersi la riduzione sussistendone le condizioni, ma, come aveva osservato già il Tribunale, l'attore non aveva specificato né il credito per cui era stata iscritta ipoteca né il valore del relativo immobile; ora, pur prescindendo dalla giurisprudenza che ha proseguito nel solco del richiamato precedente del 1999 (cfr., ad esempio, Cass., 30/07/2010, n. 17902), e ferma restando l'ulteriore precisazione della sussistenza della responsabilità ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., esclusivamente nel caso di accertata inesistenza del diritto (Cass., 15/11/2016, n. 23271, così come Cass., 05/04/2016, n. 6533, evocata dal ricorrente), risulta evidente che il motivo in esame, diffuso genericamente sul tema dell'abuso del diritto, non si misura idoneamente con l'ulteriore "ratio decidendi" articolata e sopra riassunta, che s'incentra sulla solidarietà passiva e sulla mancanza di ogni RG n 17479 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] specifica quanto ai valori inerenti l'iscrizione ipotecaria a carico del condebitore e oggetto di domanda; ne deriva l'anticipata conclusione; non deve provvedersi sulle spese in mancanza di controricorsi; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

C031 '1:) hv «Roma, 7 aprile 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) (LIg.4i-C‘L DEPOSITAT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17479-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - contro [OSCURATO:PERSONA] ; - intimato - avverso la sentenza n. 1799/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 17479 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1799 del 2020 della Corte di appello di L'Aquila, esponendo che aveva richiesto la dichiarazione d'invalidità o riduzione di un'iscrizione ipotecaria su propri cespiti immobiliari cui aveva proceduto la BNL, s.p.a., in forza di un decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, accordato nei confronti del debitore principale, ossia la società Siderno cui era stato a sua volta ipotecato un immobile il cui valore superava il debito di un terzo, e dei due fideiussori tra cui il deducente; la Corte di appello, confermando la decisione di prime cure, aveva rigettato la domanda osservando che l'iscrizione in preteso eccesso rispetto al valore dell'immobile ipotecato non dava di per sé luogo a responsabilità, e d'altra parte che si trattava di passività solidali e non era stato specificato per quale ammontare e rispetto a quale valore del cespite fosse stata iscritta la distinta ipoteca a carico del deducente; non hanno svolto difese le parti intimate; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 cod. civ., 96 cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che l'iscrizione ipotecaria, a carico come detto del debitore principale, eccedente la misura di un terzo del credito, già dunque ampiamente satisfattiva, non poteva giustificare l'ulteriore e omologa pregiudizievole in danno del deducente quale garante, concretando una forma di abuso del diritto, da ritenere, quest'ultimo, un principio generale, sia sostanziale che processuale;RG n 17479 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] reca Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile; la censura svolta non si misura con la complessiva ragione decisoria; la Corte di appello non ha solo escluso che l'iscrizione ipotecaria in eccesso possa di per sé costituire fonte di responsabilità, invocando il precedente di Cass., 29/09/1999, n. 10771, bensì ha aggiunto (pagg. 7-8) che: - si trattava di obbligazione passiva solidale, sicché il creditore era titolato a rivolgersi per l'intero a tutti i condebitori; - pertanto il creditore, e dunque poi il cessionario dalla BNL, s.p.a., ossia Calliope, s.r.I., aveva legittimamente intrapreso iniziative ipotecarie nei confronti sia del debitore principale che del fideiussore; - la sussistenza di una garanzia ipotecaria a carico del primo non poteva dunque implicare, di per sé, l'impossibilità di procedere ad altra iscrizione ipotecaria a carico del secondo; - di quest'ultima iscrizione avrebbe potuto chiedersi la riduzione sussistendone le condizioni, ma, come aveva osservato già il Tribunale, l'attore non aveva specificato né il credito per cui era stata iscritta ipoteca né il valore del relativo immobile; ora, pur prescindendo dalla giurisprudenza che ha proseguito nel solco del richiamato precedente del 1999 (cfr., ad esempio, Cass., 30/07/2010, n. 17902), e ferma restando l'ulteriore precisazione della sussistenza della responsabilità ex art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., esclusivamente nel caso di accertata inesistenza del diritto (Cass., 15/11/2016, n. 23271, così come Cass., 05/04/2016, n. 6533, evocata dal ricorrente), risulta evidente che il motivo in esame, diffuso genericamente sul tema dell'abuso del diritto, non si misura idoneamente con l'ulteriore "ratio decidendi" articolata e sopra riassunta, che s'incentra sulla solidarietà passiva e sulla mancanza di ogni RG n 17479 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] specifica quanto ai valori inerenti l'iscrizione ipotecaria a carico del condebitore e oggetto di domanda; ne deriva l'anticipata conclusione; non deve provvedersi sulle spese in mancanza di controricorsi; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. C031 '1:) hv «Roma, 7 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]) (LIg.4i-C‘L DEPOSITAT
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