CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 41496/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice di appello ex art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'istanza proposta ai sensi dell'art. 1 299 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in carcere per il reato di detenzione e cessione di sostanza stupefacente ex ad 73, comma 5, d.P.R. del 09/10/1990 n. 309 di cui alla contestazione provvisoria, volta ad ottenere la revoca e/o sostituzione della misura in corso con altra meno afflittiva. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] GauTra, con atto sottoscritto dai difensore di fiducia, deducendo la violazione dell'art. 275, comma 2, cod. proc. pen. non essendo stato rispettato il canone della proporzionalità cautelare. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con te forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 1.1. Emerge per tabulas che il ricorrente: a) è stato condannato alla pena complessiva di mesi sei di reclusione, oltre pena pecuniaria, per il titolo di reato per il quale è stato emesso il provvedimento cautelare oggetto del presente ricorso, con sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., dai Tribunale di Bologna in data 13/05/2024 (sentenza non ancora definitiva); b) è stato ristretto dal 12/03/2024 e senza soluzione di continuità in regime di custodia cautelare per il reato in contestazione; c) è stato rimesso in libertà alla data del 08/09/2024 per totale espiazione della pena detentiva inflitta. 1.2. La perdita di efficacia del provvedimento di applicazione della misura cautelare ai sensi dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen. si riflette inevitabilmente sulla ammissibilità del ricorso de líbertate. L'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. dispone che «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse». Recita, altresì, l'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen che «l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi [...] non ha interesse». Al riguardo le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la nozione di interesse ad impugnare, nel sistema processuale penale, «non può essere basata sul concetto di soccombenza, ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ovvero nella rimozione di una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale e nel conseguimento di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo» ( così Sez. U. n.6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251693 - 01).n,/ Dunque, l'interesse - quale presupposto di ammissibilità dell'impugnazione - deve essere apprezzato in termini di "concretezza" e "attualità", dovendo tendere al raggiungimento di un risultato, non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione (così, ex multis, Sez. U, n. 40049 del 29/05/2008, Guerra, Rv, 240815; Sez. 6, n. 10309 del 22/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259506; Sez. 1, n. 36038 del 21/09/2005, Kibak, Rv. 232254; Sez. 1, n. 25949 del 27/05/2008, Minotti, Rv. 240464; Sez. 5, n. 46151de1 15/10/2003, Acunzo, Rv. 227860; Sez. 5, n. 6676 del 09/11/2001, Graci, Rv. 221899). Pertanto, qualora il provvedimento applicativo della misura cautelare venga nelle more del giudizio annullato o semplicemente perda efficacia, come avvenuto nel caso di specie, viene meno la concretezza e l'attualità dell'interesse ad agire e conseguentemente uno dei presupposti per l'ammissibilità del ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 - 01). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali né al versamento della somma a favore della Cassa delle ammende: il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione - conseguente alla inefficacia ex lege della misura cautelare impugnata - non configura un'ipotesi di soccombenza derivante da causa allo stesso imputabile (da ultimo, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenu