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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 43828/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente D'Angelo, che insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 novembre 2020 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato — rideterminando la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la decisione del Tribunale di Crotone che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva e [OSCURATO:PERSONA]Angelo solo per questa seconda ipotesi, entrambi nella qualità di amministratori, in periodi differenti, della società "Mac trasporti s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Crotone il 30 luglio 2014.

2. Contro la sentenza di cui sopra entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con il ministero dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], suo difensore di fiducia.

3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale quanto alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Sostiene il ricorrente di avere eletto domicilio presso l'indirizzo di residenza in Isola di [OSCURATO:PERSONA] alla via Tintori n. 8.

La Corte territoriale, fissata la prima udienza per il 21 aprile 2020, aveva notificato il decreto di citazione a giudizio solo all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ma non all'imputato presso il domicilio eletto.

L'udienza però non si era tenuta, data la normativa emergenziale da Covid 19, ed era stata differita al 19 novembre 2020, con nuova notifica al difensore di fiducia.

Il 19 novembre, data la mancanza della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello per la prima udienza, il difensore aveva formulato apposita eccezione, che però la Corte di appello aveva rigettato.

3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato.

L'imputato — si sostiene nel ricorso — non avrebbe avuto notizia del proprio dovere di consegnare le scritture mediante apposita comunicazione da parte del curatore, come sarebbe dimostrato dal fatto che, nella relazione ex art. 33 legge fall., non vi è la cartolina di ritorno con apposta la firma dell'imputato.

3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancata assunzione di prova decisiva in ordine al trattamento sanzionatorio.

A sostegno della sua tesi, il ricorrente fa notare che, per il reato tributario, era stato assolto.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Angelo dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza di alcune distrazioni.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, l'imputato aveva fornito prova documentale (attraverso le ricevute firmate dai dipendenti e le buste paga) circa la destinazione dei 55.000 euro, che erano stati prelevati per pagare gli operai della società per i viaggi effettuati nel 2012.

Questa Corte, quindi, è chiamata dal ricorrente a verificare, attraverso l'esame delle dichiarazioni rese dai dipendenti in sede di indagini difensive ed acquisite sul consenso delle parti, che essi avevano riferito di avere sempre ricevuto, nel corso degli anni di lavoro, numerose somme di denaro contante loro consegnate dall'amministratore D'Angelo per lo svolgimento dell'attività di impresa.

Sebbene la mancata consegna delle scritture contabili da parte dell'altro imputato avesse determinato difficoltà ricostruttive, tuttavia, l'analisi della realtà societaria degli ultimi tre anni, attuata dal curatore ed oggetto di relazione ex art. 33 legge fall., fugherebbe ogni dubbio circa la destinazione della somme al fine di fronteggiare le spese della società.

Il vizio di motivazione risulterebbe dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], contabile della società, che aveva confermato il pagamento in contanti agli autisti al ritorno alle trasferte e la firma delle ricevute, la scomputo dalla busta paga e, infine, l'annotazione in contabilità da parte del commercialista.

Ne consegue che l'imputato aveva assolto all'onere di dimostrare la destinazione delle somme fuoriuscite dal patrimonio della società e ritenute erroneamente distratte. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

1. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il Collegio osserva quanto segue.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Dall'esame degli atti processuali, possibile in ragione della natura della censura, si ricava che: il decreto di citazione per il giudizio di appello per l'udienza del 21 aprile 2020 fu notificato all'imputato a mezzo posta all'indirizzo corrispondente al domicilio eletto, con consegna nelle mani della suocera convivente in data (pare) 11 dicembre 2019, addirittura doppiata da una raccomandata che, peraltro, era superflua, tenuto conto che non si era concretizzata un'ipotesi di impossibilità della notifica; l'udienza del 21 aprile 2020 non si tenne (il rinvio fu disposto fuori udienza) a causa della sospensione delle attività processuali legata alla normativa emergenziale da Covid 19; il 4 giugno 2020 fu emesso nuovo decreto di citazione e causa della mancata trattazione del 21 aprile; in questo nuovo decreto si stabilì che la notifica all'imputato avvenisse a mezzo notifica al difensore ai sensi dell'art. 83, comma 14, del d.l. 18 del 2020; il 16 giugno 2020, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ebbe a ricevere la notifica "in proprio" all'udienza del 19 novembre 2020, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepì la mancata notifica per l'udienza del 21 aprile 2020; 3 § - la Corte di appello rispose che l'udienza del 21 aprile non era stata celebrata a causa del Covid, che quella del 19 novembre doveva considerarsi la prima, e che, per quell'udienza, l'imputato aveva ricevuto notifica quale domiciliatario ex art. 83 d.l. 18 del 2020 del nuovo decreto anche per il proprio assistito.

Ebbene l'eccezione — che, si badi, riguarda la mancata notifica del decreto di citazione per la prima udienza del 21 aprile 2020 — è manifestamente infondata.

In primo luogo, come sopra osservato, Macrillò ricevette regolare notifica del decreto di citazione per la prima udienza del 21 aprile 2020; la notifica avvenne a mezzo ufficiale giudiziario che si servì del servizio postale, ed il plico fu consegnato alla suocera convivente, il che è servito a perfezionare il processo notificatorio anche a prescindere dall'invio, pur avvenuto, di una raccomandata all'imputato.

Peraltro, non essendovi stata, il 21 aprile 2020, alcuna attività processuale, un'eventuale omessa notifica non avrebbe avuto comunque alcun rilievo, non essendovi interesse al rispetto dell'eventuale norma violata.

E questo basterebbe a smentire l'assunto del ricorrente, che su tale mancata notificazione si è concentrato.

Peraltro, il ricorso è aspecifico perché, continuando ad insistere sulla omessa notifica per l'udienza del 21 aprile 2020, non si avvede di quanto osservato dalla Corte di appello il 19 novembre a proposito dell'eccezione formulata dal difensore in quella sede.

La Corte territoriale ha, infatti, osservato che la prima vera udienza — quella in cui si è tenuta attività processuale — è quella del 19 novembre 2020, udienza per la quale l'imputato era stato raggiunto da notifica del nuovo decreto di citazione a giudizio che era stato notificato al difensore, che era anche domiciliatario.

E non vale a smentire detta conclusione la circostanza che, in atti, si rinvenga solo un artefatto che dimostra la notifica "in proprio" all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal momento che l'atto notificato recava in grassetto (cfr. pag. 2) la precisa indicazione che quella notificazione serviva anche a raggiungere l'imputato, ai sensi dell'art. 83, comma 14 del d.l. 18 del 2020, che recita «Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio».

Assodato, quindi, che il difensore, tenuto a dare lettura a tutto quanto ricevuto, dovesse rendersi conto di avere ricevuto l'atto anche per il proprio assistito, resterebbe solo il problema della consegna telematica di una copia unica dell'atto, ma tale anomalia è pacificamente una mera irregolarità A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia di un'unica copia dell'atto da notificare (nella specie, il decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello) è valida se risulti esplicitato, o sia comunque desumibile, che la notificazione stessa è stata eseguita in proprio e nella veste di domiciliatario dell'imputato (Sez. 6, n. 36020 del 24/05/2011, Rossattini, Rv. 250777), veste che può trarsi anche dal contenuto dell'atto da notificare (Sez. 2, n. 19277 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269916; Sez. 2, n. 38058 del 18/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260853).

Avvalora detta conclusione anche l'esegesi secondo cui la violazione delle disposizioni dettate dall'art. 54 disp. att. cod. proc. pen. cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità, in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 codice di rito (Sez. 2, n. 38058 del 18/07/2014, [OSCURATO:PERSONA] cit. che richiama Sez. 6, n. 36695 del 6/10/2010, Drago, Sez. 3, n. 45627 del 24/11/2005, Schafer; Sez. 3, n. 11590 del 11/10/2000, Battistini).

1.2. Il secondo motivo di ricorso — che denunzia che l'imputato non avrebbe avuto notizia del proprio dovere di consegnare le scritture mediante apposita comunicazione da parte del curatore — è inammissibile ancorché effettivamente, sul relativo motivo di appello, la sentenza impugnata sia silente.

Tuttavia il Collegio ritiene che l'omessa risposta alla doglianza dell'appellante non incida sulla tenuta della decisione avversata, giacché il motivo di appello era manifestamente infondato e il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).

In primo luogo, infatti, quand'anche Macrillò non avesse avuto contezza della necessità del curatore di avere, da lui, le scritture, la notifica degli atti di questo procedimento penale ha comunque costituito un efficace mezzo di conoscenza.

In secondo luogo, alla terza pagina dell'appello, si evince un passaggio della deposizione del curatore in cui si dice di un colloquio con Macrillò a proposito delle scritture; più in generale dall'appello si trae che in definitiva, come che sia avvenuta la sua citazione al cospetto del curatore, Macrillò aveva interagito con quest'ultimo a proposito delle scritture il che — considerato lo scopo che il curatore aveva di recuperarle — lascia senz'altro ritenere che l'imputato fosse stato reso edotto della necessità di consegnare quanto in suo possesso.

1.3. Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è inammissibile.

In disparte la circostanza che la censura richiama impropriamente la lettera d) dell'art. 606 cod. proc. pen., essa è affidata ad un'argomentazione inconferente, quale l'assoluzione per il reato tributario di cui al capo B), trascurando che l'imputato ha beneficiato delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti ed ha ottenuto la pena minima possibile.

2. Il ricorso del D'Angelo è inammissibile siccome versato in fatto, in quanto, attraverso una personale rievocazione delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, tenta di ottenere una rivalutazione che esorbita dai confini del giudizio di legittimità.

E lo fa pur a fronte di una motivazione della Corte di appello che non solo ha evidenziato la genericità della versione difensiva, ma ha anche rimarcato l'imprecisione e la genericità delle dichiarazioni dei testi a discarico in ordine a tempi e somme date in pagamento, oltre che l'anomalia dell'assenza di qualsivoglia prova documentale e del pagamento di una somma costituente la gran parte del patrimonio della società ai dipendenti pur in presenza di una sofferenza economica palese della società.

A questo proposito, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente D'Angelo, che insistono per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 novembre 2020 dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato — rideterminando la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — la decisione del Tribunale di Crotone che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva e [OSCURATO:PERSONA]Angelo solo per questa seconda ipotesi, entrambi nella qualità di amministratori, in periodi differenti, della società "Mac trasporti s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Crotone il 30 luglio 2014. 2. Contro la sentenza di cui sopra entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con il ministero dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], suo difensore di fiducia. 3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge processuale quanto alla notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello. Sostiene il ricorrente di avere eletto domicilio presso l'indirizzo di residenza in Isola di [OSCURATO:PERSONA] alla via Tintori n. 8. La Corte territoriale, fissata la prima udienza per il 21 aprile 2020, aveva notificato il decreto di citazione a giudizio solo all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ma non all'imputato presso il domicilio eletto. L'udienza però non si era tenuta, data la normativa emergenziale da Covid 19, ed era stata differita al 19 novembre 2020, con nuova notifica al difensore di fiducia. Il 19 novembre, data la mancanza della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello per la prima udienza, il difensore aveva formulato apposita eccezione, che però la Corte di appello aveva rigettato. 3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputato. L'imputato — si sostiene nel ricorso — non avrebbe avuto notizia del proprio dovere di consegnare le scritture mediante apposita comunicazione da parte del curatore, come sarebbe dimostrato dal fatto che, nella relazione ex art. 33 legge fall., non vi è la cartolina di ritorno con apposta la firma dell'imputato. 3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancata assunzione di prova decisiva in ordine al trattamento sanzionatorio. A sostegno della sua tesi, il ricorrente fa notare che, per il reato tributario, era stato assolto. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Angelo dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza di alcune distrazioni. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, l'imputato aveva fornito prova documentale (attraverso le ricevute firmate dai dipendenti e le buste paga) circa la destinazione dei 55.000 euro, che erano stati prelevati per pagare gli operai della società per i viaggi effettuati nel 2012. Questa Corte, quindi, è chiamata dal ricorrente a verificare, attraverso l'esame delle dichiarazioni rese dai dipendenti in sede di indagini difensive ed acquisite sul consenso delle parti, che essi avevano riferito di avere sempre ricevuto, nel corso degli anni di lavoro, numerose somme di denaro contante loro consegnate dall'amministratore D'Angelo per lo svolgimento dell'attività di impresa. Sebbene la mancata consegna delle scritture contabili da parte dell'altro imputato avesse determinato difficoltà ricostruttive, tuttavia, l'analisi della realtà societaria degli ultimi tre anni, attuata dal curatore ed oggetto di relazione ex art. 33 legge fall., fugherebbe ogni dubbio circa la destinazione della somme al fine di fronteggiare le spese della società. Il vizio di motivazione risulterebbe dalla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA], contabile della società, che aveva confermato il pagamento in contanti agli autisti al ritorno alle trasferte e la firma delle ricevute, la scomputo dalla busta paga e, infine, l'annotazione in contabilità da parte del commercialista. Ne consegue che l'imputato aveva assolto all'onere di dimostrare la destinazione delle somme fuoriuscite dal patrimonio della società e ritenute erroneamente distratte. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il Collegio osserva quanto segue. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti processuali, possibile in ragione della natura della censura, si ricava che: il decreto di citazione per il giudizio di appello per l'udienza del 21 aprile 2020 fu notificato all'imputato a mezzo posta all'indirizzo corrispondente al domicilio eletto, con consegna nelle mani della suocera convivente in data (pare) 11 dicembre 2019, addirittura doppiata da una raccomandata che, peraltro, era superflua, tenuto conto che non si era concretizzata un'ipotesi di impossibilità della notifica; l'udienza del 21 aprile 2020 non si tenne (il rinvio fu disposto fuori udienza) a causa della sospensione delle attività processuali legata alla normativa emergenziale da Covid 19; il 4 giugno 2020 fu emesso nuovo decreto di citazione e causa della mancata trattazione del 21 aprile; in questo nuovo decreto si stabilì che la notifica all'imputato avvenisse a mezzo notifica al difensore ai sensi dell'art. 83, comma 14, del d.l. 18 del 2020; il 16 giugno 2020, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ebbe a ricevere la notifica "in proprio" all'udienza del 19 novembre 2020, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] eccepì la mancata notifica per l'udienza del 21 aprile 2020; 3 § - la Corte di appello rispose che l'udienza del 21 aprile non era stata celebrata a causa del Covid, che quella del 19 novembre doveva considerarsi la prima, e che, per quell'udienza, l'imputato aveva ricevuto notifica quale domiciliatario ex art. 83 d.l. 18 del 2020 del nuovo decreto anche per il proprio assistito. Ebbene l'eccezione — che, si badi, riguarda la mancata notifica del decreto di citazione per la prima udienza del 21 aprile 2020 — è manifestamente infondata. In primo luogo, come sopra osservato, Macrillò ricevette regolare notifica del decreto di citazione per la prima udienza del 21 aprile 2020; la notifica avvenne a mezzo ufficiale giudiziario che si servì del servizio postale, ed il plico fu consegnato alla suocera convivente, il che è servito a perfezionare il processo notificatorio anche a prescindere dall'invio, pur avvenuto, di una raccomandata all'imputato. Peraltro, non essendovi stata, il 21 aprile 2020, alcuna attività processuale, un'eventuale omessa notifica non avrebbe avuto comunque alcun rilievo, non essendovi interesse al rispetto dell'eventuale norma violata. E questo basterebbe a smentire l'assunto del ricorrente, che su tale mancata notificazione si è concentrato. Peraltro, il ricorso è aspecifico perché, continuando ad insistere sulla omessa notifica per l'udienza del 21 aprile 2020, non si avvede di quanto osservato dalla Corte di appello il 19 novembre a proposito dell'eccezione formulata dal difensore in quella sede. La Corte territoriale ha, infatti, osservato che la prima vera udienza — quella in cui si è tenuta attività processuale — è quella del 19 novembre 2020, udienza per la quale l'imputato era stato raggiunto da notifica del nuovo decreto di citazione a giudizio che era stato notificato al difensore, che era anche domiciliatario. E non vale a smentire detta conclusione la circostanza che, in atti, si rinvenga solo un artefatto che dimostra la notifica "in proprio" all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal momento che l'atto notificato recava in grassetto (cfr. pag. 2) la precisa indicazione che quella notificazione serviva anche a raggiungere l'imputato, ai sensi dell'art. 83, comma 14 del d.l. 18 del 2020, che recita «Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio». Assodato, quindi, che il difensore, tenuto a dare lettura a tutto quanto ricevuto, dovesse rendersi conto di avere ricevuto l'atto anche per il proprio assistito, resterebbe solo il problema della consegna telematica di una copia unica dell'atto, ma tale anomalia è pacificamente una mera irregolarità A questo riguardo, il Collegio intende dare seguito alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la notificazione avvenuta mediante consegna al difensore di fiducia di un'unica copia dell'atto da notificare (nella specie, il decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello) è valida se risulti esplicitato, o sia comunque desumibile, che la notificazione stessa è stata eseguita in proprio e nella veste di domiciliatario dell'imputato (Sez. 6, n. 36020 del 24/05/2011, Rossattini, Rv. 250777), veste che può trarsi anche dal contenuto dell'atto da notificare (Sez. 2, n. 19277 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269916; Sez. 2, n. 38058 del 18/07/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260853). Avvalora detta conclusione anche l'esegesi secondo cui la violazione delle disposizioni dettate dall'art. 54 disp. att. cod. proc. pen. cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità, in virtù del principio di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 codice di rito (Sez. 2, n. 38058 del 18/07/2014, [OSCURATO:PERSONA] cit. che richiama Sez. 6, n. 36695 del 6/10/2010, Drago, Sez. 3, n. 45627 del 24/11/2005, Schafer; Sez. 3, n. 11590 del 11/10/2000, Battistini). 1.2. Il secondo motivo di ricorso — che denunzia che l'imputato non avrebbe avuto notizia del proprio dovere di consegnare le scritture mediante apposita comunicazione da parte del curatore — è inammissibile ancorché effettivamente, sul relativo motivo di appello, la sentenza impugnata sia silente. Tuttavia il Collegio ritiene che l'omessa risposta alla doglianza dell'appellante non incida sulla tenuta della decisione avversata, giacché il motivo di appello era manifestamente infondato e il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). In primo luogo, infatti, quand'anche Macrillò non avesse avuto contezza della necessità del curatore di avere, da lui, le scritture, la notifica degli atti di questo procedimento penale ha comunque costituito un efficace mezzo di conoscenza. In secondo luogo, alla terza pagina dell'appello, si evince un passaggio della deposizione del curatore in cui si dice di un colloquio con Macrillò a proposito delle scritture; più in generale dall'appello si trae che in definitiva, come che sia avvenuta la sua citazione al cospetto del curatore, Macrillò aveva interagito con quest'ultimo a proposito delle scritture il che — considerato lo scopo che il curatore aveva di recuperarle — lascia senz'altro ritenere che l'imputato fosse stato reso edotto della necessità di consegnare quanto in suo possesso. 1.3. Il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio è inammissibile. In disparte la circostanza che la censura richiama impropriamente la lettera d) dell'art. 606 cod. proc. pen., essa è affidata ad un'argomentazione inconferente, quale l'assoluzione per il reato tributario di cui al capo B), trascurando che l'imputato ha beneficiato delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti ed ha ottenuto la pena minima possibile. 2. Il ricorso del D'Angelo è inammissibile siccome versato in fatto, in quanto, attraverso una personale rievocazione delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale, tenta di ottenere una rivalutazione che esorbita dai confini del giudizio di legittimità. E lo fa pur a fronte di una motivazione della Corte di appello che non solo ha evidenziato la genericità della versione difensiva, ma ha anche rimarcato l'imprecisione e la genericità delle dichiarazioni dei testi a discarico in ordine a tempi e somme date in pagamento, oltre che l'anomalia dell'assenza di qualsivoglia prova documentale e del pagamento di una somma costituente la gran parte del patrimonio della società ai dipendenti pur in presenza di una sofferenza economica palese della società. A questo proposito, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215). 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.
Sentenza Cassazione n. 43828/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris