CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2025
Cassazione n. 21170/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32095/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S . R . L. , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S . R . L. , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimate - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1170/2020, depositata i l 19/03/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ci tava in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, la Fra.Mi C ostruzioni s.r.l. e la E dil Q uarto 90 s.r.l. chiedendo, tra l'altro, accertare e dichiarare il l egittimo recesso dall'atto d'impegno del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l’esecuzione di lavori presso il cantiere di via Terracina in Napoli, e relativo atto integrativo; nonché l 'inesistenza d i alcun contratto di appalto intercorrente con le convenute. 1.1. Fra .M i C ostruzioni s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] 90 s.r.l. , costituitesi, interponevano domanda riconvenzionale d i accertamento della misura dell'indennizzo dovuto exart. 1671 cod. civ. 2. Il Tribunale di Napoli, per quanto di interesse, dichiarava la legittimità del recesso esercitato dalla committente La L oggetta [OSCURATO:SOCIETA]., accoglieva per quanto di ragione la domanda riconvenzionale, condannando parte attrice al pagamento di €. 210.000,00 in favore di Fra.Mi costruzioni s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] 90 s.r.l., a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 1671 cod. civ. 2.1. Il credito litigiosoveniva ceduto da Fra.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] 90 s.r.l.alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. La sentenza di prime cure veniva appellata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. i nnanzi alla Corte d'appello di Napoli c he, in parziale riforma della pronuncia di primo grado , con sentenza n. 1170/2020, rigettava la domanda riconvenzionale avanzata Fra.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] 90 s.r.l. , a titolo di indennizzo ai sensi dell’art. 1671 cod. civ. 4. Avverso la suddetta sentenza h a proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.sulla base di un unico motivo. 5.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva. 6. Parte ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, regolarmente notificato alla controparte, evidenziando di aver definito la lite in via transattiva e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, con richiesta di compensazione delle spese di lite. 7. P arte controricorrente ha depositato formale atto di accettazione della rinuncia con richiesta di compensazione delle spese di lite. 8. Rileva il Collegio che l’atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, cod. proc. civ., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. 9. Nulla sulle spese. 10. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio, atteso che tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’estinzione del giudiziodi legittimità. Così deciso in