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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 08097/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7004/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MODENA n.892/2020 depositata il 22/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, spese che si liquidano in € 1.300,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7004/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MODENA n.892/2020 depositata il 22/07/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, spese che si liquidano in € 1.300,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Così deciso in Roma
Decreto Cassazione n. 08097/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris