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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19579/2023

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pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23357 d el ruo l o generale dell’anno 20 2 1 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione; - intimata - Oggetto: iva importazione –rappresentante indiretto –responsabilità- per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 785/ 7/ 20 2 1 , depos itata i n data 24 febbraio 2021; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 9 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane aveva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale aveva richiesto il pagamento dell’iva all’importazione nei confronti della suddetta società, quale rappresentante indiretto e obbligat a in solido con la società importatrice [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che, relativamente alle importazione eseguite nell’anno 2015, erano state presentate in dogana false dichiarazioni di intento; avverso l’atto impositivo la società aveva pr o posto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Como; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che l’iva all’importazione si differenzia dal dazio riscosso in dogana, sicchè non può ritenersi sussistente la responsabilità solidale del rappresentante indiretto, limitata ai soli dazi doganali; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura; la società è rimasta intimata; considerato chesussistono i presupposti di cui all’art. 375, comma quinto, cod. proc. civ., attesa la particolare rilevanza della questione di diritto; P.Q.M.

La Corte: dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23357 d el ruo l o generale dell’anno 20 2 1 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione; - intimata - Oggetto: iva importazione –rappresentante indiretto –responsabilità- per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 785/ 7/ 20 2 1 , depos itata i n data 24 febbraio 2021; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 9 febbraio 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane aveva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso di accertamento con il quale aveva richiesto il pagamento dell’iva all’importazione nei confronti della suddetta società, quale rappresentante indiretto e obbligat a in solido con la società importatrice [OSCURATO:SOCIETA]., atteso che, relativamente alle importazione eseguite nell’anno 2015, erano state presentate in dogana false dichiarazioni di intento; avverso l’atto impositivo la società aveva pr o posto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Como; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che l’iva all’importazione si differenzia dal dazio riscosso in dogana, sicchè non può ritenersi sussistente la responsabilità solidale del rappresentante indiretto, limitata ai soli dazi doganali; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a tre motivi di censura; la società è rimasta intimata; considerato chesussistono i presupposti di cui all’art. 375, comma quinto, cod. proc. civ., attesa la particolare rilevanza della questione di diritto; P.Q.M. La Corte: dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Sentenza Cassazione n. 19579/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris