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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 25622/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];s [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 23/9/2025 la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia emessa il 6/2/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla

I. 28 marzo 2019, n. 26.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando l'affermazione di responsabilità con riguardo al dolo del reato, riconosciuto in sentenza con argomento censurabile e con non condivisibile equiparazione di dolo specifico e dolo eventuale.

Ancora, è contestata la motivazione quanto all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sulle questioni qui riproposte con una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.

4. Rilevato, in particolare, quanto al dolo del delitto, che lo stesso è stato riconosciuto sul presupposto che la [OSCURATO:PERSONA], al momento della presentazione della domanda per ottenere il cd. reddito di cittadinanza, era di certo pienamente consapevole della propria condanna definitiva per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, pronunciata nel 2015 e irrevocabile dal 3 marzo 2016; questa condanna, peraltro, era stata accompagnata da un periodo di detenzione di lunga durata, cosi da non poter essere ignorato o dimenticato.

La ricorrente, in libertà da poco tempo, non poteva dunque ritenere che tale condanna fosse priva di effetti con riguardo alla richiesta del beneficio, in presenza di un chiaro ed inequivoco dato letterale; l'omessa comunicazione, pertanto, doveva ritenersi sostenuta dal dolo richiesto dalla norma.

Analoghe considerazioni, già in primo grado, erano state peraltro spese anche per la condizione detentiva del marito convivente, del pari taciute.

In tale contesto, peraltro, la Corte di appello ha anche tenuto conto del fatto che la donna si fosse affidata ad un patronato per la presentazione della domanda, evidenziandone l'assenza di un valore dirimente sotto il profilo soggettivo.

4.1. [OSCURATO:PERSONA], poi, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la motivazione della sentenza risulta ancora non meritevole di censure.

In particolare, è stato sottolineato che la ricorrente è persona pluripregiudicata per gravi reati, e che nessun elemento positivo era emerso a tal fine nel corso del giudizio, non potendosi questo riscontrare nelle asserite difficoltà economiche della stessa.5.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];s [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 23/9/2025 la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia emessa il 6/2/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando l'affermazione di responsabilità con riguardo al dolo del reato, riconosciuto in sentenza con argomento censurabile e con non condivisibile equiparazione di dolo specifico e dolo eventuale. Ancora, è contestata la motivazione quanto all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche. 3. [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata si è pronunciata sulle questioni qui riproposte con una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile. 4. Rilevato, in particolare, quanto al dolo del delitto, che lo stesso è stato riconosciuto sul presupposto che la [OSCURATO:PERSONA], al momento della presentazione della domanda per ottenere il cd. reddito di cittadinanza, era di certo pienamente consapevole della propria condanna definitiva per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, pronunciata nel 2015 e irrevocabile dal 3 marzo 2016; questa condanna, peraltro, era stata accompagnata da un periodo di detenzione di lunga durata, cosi da non poter essere ignorato o dimenticato. La ricorrente, in libertà da poco tempo, non poteva dunque ritenere che tale condanna fosse priva di effetti con riguardo alla richiesta del beneficio, in presenza di un chiaro ed inequivoco dato letterale; l'omessa comunicazione, pertanto, doveva ritenersi sostenuta dal dolo richiesto dalla norma. Analoghe considerazioni, già in primo grado, erano state peraltro spese anche per la condizione detentiva del marito convivente, del pari taciute. In tale contesto, peraltro, la Corte di appello ha anche tenuto conto del fatto che la donna si fosse affidata ad un patronato per la presentazione della domanda, evidenziandone l'assenza di un valore dirimente sotto il profilo soggettivo. 4.1. [OSCURATO:PERSONA], poi, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la motivazione della sentenza risulta ancora non meritevole di censure. In particolare, è stato sottolineato che la ricorrente è persona pluripregiudicata per gravi reati, e che nessun elemento positivo era emerso a tal fine nel corso del giudizio, non potendosi questo riscontrare nelle asserite difficoltà economiche della stessa.5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M
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