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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04648/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/5~ le conclusioni del PG Il S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 25 febbraio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Lecce, che ha rigettato l'opposizione ex artt. 678, comma 1-bis, e 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento con il quale il medesimo giudice aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riabilitazione ex art. 178 cod. pen.

Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che: - [OSCURATO:PERSONA] non aveva effettuato il pagamento della partita di credito n. 778/2012 relativa alle spese processuali e alle spese anticipate dallo Stato di cui alla sentenza della Corte di appello di Lecce del 21 aprile 2020, definitiva il 10 maggio 2011; - tale inadempimento era ostativo all'accoglimento della richiesta; - è posto, a carico dell'interessato l'onere di aver fatto quanto in suo potere per adempiere alle obbligazioni civili (ovvero di dimostrare l'impossibilità ad adempiere), a prescindere dell'eventuale mancata notifica della partita di credito; - era, infine, irrilevante il fatto che le persone offese non si fossero costituite parte civile nel procedimento, né che non avessero chiesto al condannato un ristoro dei danni patiti.

2. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, reiterando i medesimi errori presenti nel provvedimento opposto, avrebbe omesso di considerare: a) che il condannato aveva dimostrato il proprio stato di indigenza (con reddito pari a zero); b) che i reati oggetto della sentenza erano risalenti a circa ventisette anni prima, circostanza che aveva reso impossibile risalire all'identità delle persone offese dai medesimi (che - come evidenziato nello stesso provvedimento impugnato - non si erano costituite parte civile).

Il ricorrente, inoltre, rileva che il giudice di merito non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità della richiesta, in quanto tesa a dimostrare l'impossibilità del condannato ad adempiere alle obbligazioni civili derivanti da reato, circostanza che avrebbe richiesto un giudizio di merito sul punto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Deve rilevarsi che l'art. 179 cod. pen., nel disciplinare l'istituto della riabilitazione di cui al precedente art. 178, indica requisiti positivi, necessari per l'utile delibazione della relativa istanza, requisiti temporali, richiesti per l'ammissibilità della domanda, e requisiti negativi, integranti cause ostative alla concessione del beneficio.

Nel caso in esame, il Tribunale ha posto a fondamento della decisione di rigetto la causa ostativa disciplinata dall'art. 179, sesto comma, n. 2, cod. pen., ritenendo che la riabilitazione non potesse essere concessa poiché il condannato non aveva adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, senza dimostrare di trovarsi nella impossibilità di farlo.

Tanto premesso, il Collegio richiama il costante insegnamento in materia della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di riabilitazione, atteso che l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non costituisce ostacolo alla concessione della causa estintiva in presenza di situazioni di fatto che impediscano l'adempimento, il giudice, nel rigettare l'istanza, deve indicare in che modo il reato abbia determinato l'insorgenza di obbligazioni civili e se siano state individuate o siano comunque individuabili persone danneggiate dalla condotta sanzionata penalmente (Sez. 1, n. 5707 del 18/12/2012, dep. 2013, Piccinini, Rv. 254806).

Non può certo dubitarsi che l'attivarsi del reo al fine della eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa sia considerato dalla norma condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, tanto che esso si appalesa necessario anche nella circostanza in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (cfr. Sez. 1, n. 48148 del 18/11/2008, Maggi, Rv. 242809).

Ciò nondimeno l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato deve essere contemperata con la esigenza di evitare un ingiustificato impedimento al reinserimento sociale del richiedente il quale abbia, per altro verso, dato prova, attraverso la buona condotta tenuta, di essere meritevole della riabilitazione.

Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tralasciato di prendere in considerazione tali aspetti, posto che, dinanzi all'indicazione di una situazione reddituale pari a zero da parte del ricorrente, avrebbe dovuto motivare riguardo alla mancata concedibilità del beneficio.

In tema di riabilitazione, l'assenza di reddito del condannato costituisce un'ipotesi di rimozione del limite alla concedibilità del beneficio, valutabile ai sensi dell'art. 179, sesto comma, n. 2, cod. pen., in quanto tale circostanza giustifica l'inadempimento delle obbligazioni civili da reato (Sez. 1, n. 23359 del 11/5/2019, Verciglio, Rv. 273143).

Il legislatore, quindi, prevede espressamente l'azzeramento del disvalore del mancato adempimento patrimoniale lì dove l'istante dimostri «di trovarsi nella impossibilità di adempiere» ed è quindi evidente - a parere del Collegio - che tale impossibilità, una volta dimostrata attraverso l'impossidenza, esaurisce il tema della ostatività.

Allo stesso modo, dinanzi all'allegazione di impossibilità di risalire alle parti offese, il giudice di merito avrebbe dovuto indicare le persone offese dal reato o, comunque, la modalità con la quale tali persone potessero essere individuabili, in modo da rispettare i dettami in materia di motivazione stabiliti da questa Corte.

2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce.

Così deciso il 9/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] to

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/5~ le conclusioni del PG Il S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 25 febbraio 2021 del Tribunale di sorveglianza di Lecce, che ha rigettato l'opposizione ex artt. 678, comma 1-bis, e 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento con il quale il medesimo giudice aveva dichiarato l'inammissibilità della richiesta di riabilitazione ex art. 178 cod. pen. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che: - [OSCURATO:PERSONA] non aveva effettuato il pagamento della partita di credito n. 778/2012 relativa alle spese processuali e alle spese anticipate dallo Stato di cui alla sentenza della Corte di appello di Lecce del 21 aprile 2020, definitiva il 10 maggio 2011; - tale inadempimento era ostativo all'accoglimento della richiesta; - è posto, a carico dell'interessato l'onere di aver fatto quanto in suo potere per adempiere alle obbligazioni civili (ovvero di dimostrare l'impossibilità ad adempiere), a prescindere dell'eventuale mancata notifica della partita di credito; - era, infine, irrilevante il fatto che le persone offese non si fossero costituite parte civile nel procedimento, né che non avessero chiesto al condannato un ristoro dei danni patiti. 2. Il ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza, reiterando i medesimi errori presenti nel provvedimento opposto, avrebbe omesso di considerare: a) che il condannato aveva dimostrato il proprio stato di indigenza (con reddito pari a zero); b) che i reati oggetto della sentenza erano risalenti a circa ventisette anni prima, circostanza che aveva reso impossibile risalire all'identità delle persone offese dai medesimi (che - come evidenziato nello stesso provvedimento impugnato - non si erano costituite parte civile). Il ricorrente, inoltre, rileva che il giudice di merito non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità della richiesta, in quanto tesa a dimostrare l'impossibilità del condannato ad adempiere alle obbligazioni civili derivanti da reato, circostanza che avrebbe richiesto un giudizio di merito sul punto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Deve rilevarsi che l'art. 179 cod. pen., nel disciplinare l'istituto della riabilitazione di cui al precedente art. 178, indica requisiti positivi, necessari per l'utile delibazione della relativa istanza, requisiti temporali, richiesti per l'ammissibilità della domanda, e requisiti negativi, integranti cause ostative alla concessione del beneficio. Nel caso in esame, il Tribunale ha posto a fondamento della decisione di rigetto la causa ostativa disciplinata dall'art. 179, sesto comma, n. 2, cod. pen., ritenendo che la riabilitazione non potesse essere concessa poiché il condannato non aveva adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, senza dimostrare di trovarsi nella impossibilità di farlo. Tanto premesso, il Collegio richiama il costante insegnamento in materia della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di riabilitazione, atteso che l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non costituisce ostacolo alla concessione della causa estintiva in presenza di situazioni di fatto che impediscano l'adempimento, il giudice, nel rigettare l'istanza, deve indicare in che modo il reato abbia determinato l'insorgenza di obbligazioni civili e se siano state individuate o siano comunque individuabili persone danneggiate dalla condotta sanzionata penalmente (Sez. 1, n. 5707 del 18/12/2012, dep. 2013, Piccinini, Rv. 254806). Non può certo dubitarsi che l'attivarsi del reo al fine della eliminazione, per quanto possibile, di tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa sia considerato dalla norma condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, tanto che esso si appalesa necessario anche nella circostanza in cui nel processo penale sia mancata la costituzione di parte civile e non vi sia stata, quindi, alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato (cfr. Sez. 1, n. 48148 del 18/11/2008, Maggi, Rv. 242809). Ciò nondimeno l'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato deve essere contemperata con la esigenza di evitare un ingiustificato impedimento al reinserimento sociale del richiedente il quale abbia, per altro verso, dato prova, attraverso la buona condotta tenuta, di essere meritevole della riabilitazione. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha tralasciato di prendere in considerazione tali aspetti, posto che, dinanzi all'indicazione di una situazione reddituale pari a zero da parte del ricorrente, avrebbe dovuto motivare riguardo alla mancata concedibilità del beneficio. In tema di riabilitazione, l'assenza di reddito del condannato costituisce un'ipotesi di rimozione del limite alla concedibilità del beneficio, valutabile ai sensi dell'art. 179, sesto comma, n. 2, cod. pen., in quanto tale circostanza giustifica l'inadempimento delle obbligazioni civili da reato (Sez. 1, n. 23359 del 11/5/2019, Verciglio, Rv. 273143). Il legislatore, quindi, prevede espressamente l'azzeramento del disvalore del mancato adempimento patrimoniale lì dove l'istante dimostri «di trovarsi nella impossibilità di adempiere» ed è quindi evidente - a parere del Collegio - che tale impossibilità, una volta dimostrata attraverso l'impossidenza, esaurisce il tema della ostatività. Allo stesso modo, dinanzi all'allegazione di impossibilità di risalire alle parti offese, il giudice di merito avrebbe dovuto indicare le persone offese dal reato o, comunque, la modalità con la quale tali persone potessero essere individuabili, in modo da rispettare i dettami in materia di motivazione stabiliti da questa Corte. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Lecce. Così deciso il 9/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] to
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