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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25926/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].IS. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento con cui la Corte di assise di Napoli, procedendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di omicidio volontario aggravato, ha escluso la parte civile «Fondazione POL.I.S. - [OSCURATO:PERSONA] per l& Sicurezza»; che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «L'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale» (Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155; Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Codacons, Rv. 267777; Sez. 6, n. 8942 del 17/01/2011, Mancini, Rv. 249727); che il provvedimento impugnato è stato adottato sul rilievo che lo statuto della Fondazione POL.I.S. ha, tra i propri scopi, l'intervento a favore delle vittime dei reati, nell'immediatezza del fatto e nel periodo successivo, al fine di limitare le più rilevanti situazione di disagio personale e sociale della vittima e dei suoi familiari conseguente al reato commesso, ciò che non la legittima, a giudizio della Corte di assise, ad esercitare, in sede processuale, il diritto al risarcimento dei danni ed alle restituzioni; che la motivazione sottesa alla citata decisione, frutto della discrezionale valutazione dell'organo giudicante, non appare — quantunque difforme da quella resa nell'ambito di altri procedimenti e a dispetto di quanto osservato dal ricorrente con la più recente memoria ex art. 121 cod. proc. pen. — incongrua né singolare, tantopiù dovendosi tener conto della peculiarità di ciascuna vicenda e, in specie, di quella sottoposta alla cognizione della Corte di assise, che ha espressamente sottolineato l'impossibilità di apprezzare, stante la genericità della dichiarazione di costituzione di parte civile ed il tenore dell'imputazione, la sussistenza della negata legittimazione; che, infondata palesandosi l'eccezione di abnormità dell'atto impugnato, deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente D e [OSCURATO:PERSONA] andrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio.

Il Consigliere estensore Il Consigliere anziano D Domenico rdalisi DEP CiTATO [OSCURATO:PERSONA]! RIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].IS. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorso è stato proposto avverso il provvedimento con cui la Corte di assise di Napoli, procedendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di omicidio volontario aggravato, ha escluso la parte civile «Fondazione POL.I.S. - [OSCURATO:PERSONA] per l& Sicurezza»; che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che «L'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile dal processo non è impugnabile mediante ricorso per cassazione, salva l'ipotesi in cui la stessa sia affetta da abnormità, presentando un contenuto talmente incongruo e singolare da risultare avulsa dall'intero ordinamento processuale» (Sez. 2, n. 45622 del 14/09/2017, Gervasi, Rv. 271155; Sez. 4, n. 40737 del 28/06/2016, Codacons, Rv. 267777; Sez. 6, n. 8942 del 17/01/2011, Mancini, Rv. 249727); che il provvedimento impugnato è stato adottato sul rilievo che lo statuto della Fondazione POL.I.S. ha, tra i propri scopi, l'intervento a favore delle vittime dei reati, nell'immediatezza del fatto e nel periodo successivo, al fine di limitare le più rilevanti situazione di disagio personale e sociale della vittima e dei suoi familiari conseguente al reato commesso, ciò che non la legittima, a giudizio della Corte di assise, ad esercitare, in sede processuale, il diritto al risarcimento dei danni ed alle restituzioni; che la motivazione sottesa alla citata decisione, frutto della discrezionale valutazione dell'organo giudicante, non appare — quantunque difforme da quella resa nell'ambito di altri procedimenti e a dispetto di quanto osservato dal ricorrente con la più recente memoria ex art. 121 cod. proc. pen. — incongrua né singolare, tantopiù dovendosi tener conto della peculiarità di ciascuna vicenda e, in specie, di quella sottoposta alla cognizione della Corte di assise, che ha espressamente sottolineato l'impossibilità di apprezzare, stante la genericità della dichiarazione di costituzione di parte civile ed il tenore dell'imputazione, la sussistenza della negata legittimazione; che, infondata palesandosi l'eccezione di abnormità dell'atto impugnato, deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D e [OSCURATO:PERSONA] andrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore Il Consigliere anziano D Domenico rdalisi DEP CiTATO [OSCURATO:PERSONA]! RIA
Sentenza Cassazione n. 25926/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris