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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04967/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 9 settembre 2020 dal GIP del Tribunale di Milano in relazione a plurime fattispecie di rapina e associazione delinquere.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, MAZZOCCHI Antonio, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità per la fattispecie associativa.

Secondo il ricorrente, la commissione dei reati scopo sarebbe stata meramente occasionale come evidenziato dal numero delle condotte e dal ridotto arco temporale nel quale le contestate rapine si sono susseguite.

Difetterebbe alcun previo accordo rispetto alle rapine e le stesse telefonate precedenti alla commissione di delitti confermerebbero la mancanza di una struttura organizzativa stabile.

Ulteriori conferme dovrebbero trarsi dalla mancata contestazione della fattispecie associativa carico di altri soggetti che comunque partecipavano alle rapine, dalla mancanza di una ripartizione di compiti, dalla mancanza di consapevolezza degli imputati di partecipare ad una struttura stabile.

2.2. Violazione di legge in relazione alla ritenuta penale responsabilità a titolo di rapina senza una precisa individuazione dei contributi offerti da ciascun concorrente o dei soggetti che avessero materialmente operato.

2.2.1. Il ricorrente contesta inoltre la mancata riqualificazione dei fatti in termini di furto con strappo affermando che la violenza era stata rivolta nei confronti delle cose e non delle persone.

2.3. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante entità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica delle fattispecie di cui ai capi 3-4-5-6, deve osservarsi quanto segue.

2.1.1. La partecipazione alla commissione materiale delle contestate rapine da parte del ricorrente risulta desunta dalla Corte sulla base di molteplici elementi convergenti che fondano una motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità.

Segnatamente, la partecipazione risulta essere stata provata sulla base dei movimenti dell'imputato desunti dalle utenze telefoniche la cui disponibilità, in sede di ricorso, non viene nemmeno contestata, dai controlli effettuati dalla PG in sede di indagine, dalle videoregistrazioni riguardanti i mezzi utilizzati per le singole rapine.

Tali elementi hanno permesso di collocare il ricorrente sul luogo dei fatti al momento degli stessi in tutte le occasioni contestate.

Tale situazione permette di escludere qualsivoglia ricostruzione alternativa e non ricomprende la partecipazione dell'imputato alle rapine.

Tale partecipazione, tra l'altro, risulta addirittura estendersi ai momenti precedenti e successivi per come evidenziato dagli esiti del traffico telefonico. 2.1.2.

Del tutto prive di fondamento anche la doglianza relativa alla qualificazione giuridica dei fatti posto che, dalle dichiarazioni delle persone offese, recepita dai giudici del merito, risulta l'esercizio di violenza nei confronti della persona.

Peraltro, la stessa formulazione del motivo di ricorso, non fa riferimento ad alcun concreto passaggio della motivazione dei provvedimenti impugnati e nemmeno allega alcune dichiarazioni delle persone offese ovvero di elementi contrastanti con la ricostruzione giudiziale.

Vi è infine da rilevare che la stessa prospettazione della possibilità di strappare dal polso di una persona cosciente un orologio sorretto da un cinturino in metallo chiuso risulta del tutto contrastante con consolidate massime di esperienza e - nel caso di specie - di alcun riscontro nel contesto del fascicolo processuale.

2.2. Le doglianze in punto sussistenza delle fattispecie associativa risultano priva di fondamento.

Correttamente sia il giudice di primo grado sia la Corte d'appello hanno evidenziato plurimi elementi che univocamente provano la presenza di una organizzazione stabile, che agiva in ambiti territoriali lontani dalla propria residenza, che organizzava il soggiorno dei soggetti "in trasferta" in maniera costante e predeterminata, che garantiva il trasporto da Napoli a Milano dei mezzi e quindi degli strumenti da utilizzare per le rapine, che concordava viaggi e interventi, che faceva precedere le singole rapine da perlustrazioni sul territorio al fine di individuare le vittime, che era specializzata anche nella scelta dei beni da trafugare, sostanzialmente identici per caratteristiche in tutti i fatti contestati.

2.3. Infondate risultano anche le doglianze in punto trattamento sanzionatorio

2.3.1. La doglianza inerente alla mancata motivazione in ordine alla sussistenza di un danno patrimoniale di rilevante entità risulta inammissibile in conseguenza del carattere generico del relativo motivo di appello (Sez. 2, Sentenza n. 34044 del 20/11/2020 Rv. 280306 - 01) che non si confrontava né con il contenuto della imputazione né con il contenuto del fascicolo processuale fondandosi su prospettazioni meramente apodittiche in ordine alle condizioni economiche dei rapinati, irrilevanti a fronte del valore intrinseco dei beni sottratti (Sez. 2, Sentenza n. 48734 del 06/10/2016 - Rv. 268446 - 01).

2.3.2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è fondato, nel provvedimento di appello su adeguata motivazione che valorizza la mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01).

2.3.3. Specificamente motivata anche l'applicazione della recidiva sulla base di considerazioni inerenti alla personalità dell'imputato, alla reiterazione delle condotte, alle modalità delle stesse, alla mancanza di alcuna revisione critica del proprio operato tale da evidenziare una ingravescente pericolosità.

2.3.4. Le sopra richiamate considerazioni, unitamente alle considerazioni contenute nel provvedimento di primo grado, evidenziano - sulla base di valutazioni logiche e congrue - le ragioni poste a fondamento la determinazione degli aumenti in continuazione erogati rispetto al precedente giudicato.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in , ma, il 11 gennaio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 9 settembre 2020 dal GIP del Tribunale di Milano in relazione a plurime fattispecie di rapina e associazione delinquere. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, MAZZOCCHI Antonio, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità per la fattispecie associativa. Secondo il ricorrente, la commissione dei reati scopo sarebbe stata meramente occasionale come evidenziato dal numero delle condotte e dal ridotto arco temporale nel quale le contestate rapine si sono susseguite. Difetterebbe alcun previo accordo rispetto alle rapine e le stesse telefonate precedenti alla commissione di delitti confermerebbero la mancanza di una struttura organizzativa stabile. Ulteriori conferme dovrebbero trarsi dalla mancata contestazione della fattispecie associativa carico di altri soggetti che comunque partecipavano alle rapine, dalla mancanza di una ripartizione di compiti, dalla mancanza di consapevolezza degli imputati di partecipare ad una struttura stabile. 2.2. Violazione di legge in relazione alla ritenuta penale responsabilità a titolo di rapina senza una precisa individuazione dei contributi offerti da ciascun concorrente o dei soggetti che avessero materialmente operato. 2.2.1. Il ricorrente contesta inoltre la mancata riqualificazione dei fatti in termini di furto con strappo affermando che la violenza era stata rivolta nei confronti delle cose e non delle persone. 2.3. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del danno di rilevante entità, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla determinazione della pena [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza ed alla qualificazione giuridica delle fattispecie di cui ai capi 3-4-5-6, deve osservarsi quanto segue. 2.1.1. La partecipazione alla commissione materiale delle contestate rapine da parte del ricorrente risulta desunta dalla Corte sulla base di molteplici elementi convergenti che fondano una motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità. Segnatamente, la partecipazione risulta essere stata provata sulla base dei movimenti dell'imputato desunti dalle utenze telefoniche la cui disponibilità, in sede di ricorso, non viene nemmeno contestata, dai controlli effettuati dalla PG in sede di indagine, dalle videoregistrazioni riguardanti i mezzi utilizzati per le singole rapine. Tali elementi hanno permesso di collocare il ricorrente sul luogo dei fatti al momento degli stessi in tutte le occasioni contestate. Tale situazione permette di escludere qualsivoglia ricostruzione alternativa e non ricomprende la partecipazione dell'imputato alle rapine. Tale partecipazione, tra l'altro, risulta addirittura estendersi ai momenti precedenti e successivi per come evidenziato dagli esiti del traffico telefonico. 2.1.2. Del tutto prive di fondamento anche la doglianza relativa alla qualificazione giuridica dei fatti posto che, dalle dichiarazioni delle persone offese, recepita dai giudici del merito, risulta l'esercizio di violenza nei confronti della persona. Peraltro, la stessa formulazione del motivo di ricorso, non fa riferimento ad alcun concreto passaggio della motivazione dei provvedimenti impugnati e nemmeno allega alcune dichiarazioni delle persone offese ovvero di elementi contrastanti con la ricostruzione giudiziale. Vi è infine da rilevare che la stessa prospettazione della possibilità di strappare dal polso di una persona cosciente un orologio sorretto da un cinturino in metallo chiuso risulta del tutto contrastante con consolidate massime di esperienza e - nel caso di specie - di alcun riscontro nel contesto del fascicolo processuale. 2.2. Le doglianze in punto sussistenza delle fattispecie associativa risultano priva di fondamento. Correttamente sia il giudice di primo grado sia la Corte d'appello hanno evidenziato plurimi elementi che univocamente provano la presenza di una organizzazione stabile, che agiva in ambiti territoriali lontani dalla propria residenza, che organizzava il soggiorno dei soggetti "in trasferta" in maniera costante e predeterminata, che garantiva il trasporto da Napoli a Milano dei mezzi e quindi degli strumenti da utilizzare per le rapine, che concordava viaggi e interventi, che faceva precedere le singole rapine da perlustrazioni sul territorio al fine di individuare le vittime, che era specializzata anche nella scelta dei beni da trafugare, sostanzialmente identici per caratteristiche in tutti i fatti contestati. 2.3. Infondate risultano anche le doglianze in punto trattamento sanzionatorio 2.3.1. La doglianza inerente alla mancata motivazione in ordine alla sussistenza di un danno patrimoniale di rilevante entità risulta inammissibile in conseguenza del carattere generico del relativo motivo di appello (Sez. 2, Sentenza n. 34044 del 20/11/2020 Rv. 280306 - 01) che non si confrontava né con il contenuto della imputazione né con il contenuto del fascicolo processuale fondandosi su prospettazioni meramente apodittiche in ordine alle condizioni economiche dei rapinati, irrilevanti a fronte del valore intrinseco dei beni sottratti (Sez. 2, Sentenza n. 48734 del 06/10/2016 - Rv. 268446 - 01). 2.3.2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è fondato, nel provvedimento di appello su adeguata motivazione che valorizza la mancanza di elementi valutabili a favore dell'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01). 2.3.3. Specificamente motivata anche l'applicazione della recidiva sulla base di considerazioni inerenti alla personalità dell'imputato, alla reiterazione delle condotte, alle modalità delle stesse, alla mancanza di alcuna revisione critica del proprio operato tale da evidenziare una ingravescente pericolosità. 2.3.4. Le sopra richiamate considerazioni, unitamente alle considerazioni contenute nel provvedimento di primo grado, evidenziano - sulla base di valutazioni logiche e congrue - le ragioni poste a fondamento la determinazione degli aumenti in continuazione erogati rispetto al precedente giudicato. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in , ma, il 11 gennaio 2022
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