CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 06130/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ml=i, con sentenza emessa in data 17/03/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo in data 15/06/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di truffa aggravata. Il primo motivo di impugnazione con il quale la ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 640, comma secondo, cod. peri, e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte di merito ha dato seguito al principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riconoscimento dell'aggravante della minorata difesa nelle ipotesi di vendita truffaldina di prodotti on line. Va ribadito, in proposito, che la lontananza spaziale tra truffatore e truffato e tra quest'ultimo ed il bene oggetto di trattativa, conseguente all'utilizzazione della rete internet, pone la vittima in una condizione di inferiorità che si manifesta nella difficoltà di verificare le reali generalità dell'interlocutore e la serietà della proposta commerciale e nell'impossibiltà di agire per il recupero delle somme versate in caso di mancata esecuzione dell'obbligo negoziale da parte dell'agente (Sez. 6, n. 17937 del 22/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269893-01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800 -01). Nel caso di specie i giudici di appello hanno affermato, con motivazione esaustiva e priva di manifeste ilogicità, che la ricorrente ha tratto specifici e concreti vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete e della conseguente difficoltà della persona offesa di visionare l'animale offerto in vendita sul sito www.subito.it (vedi pag. 2 e 3 della sentenza impugnata). Il secondo motivo di impugnazione con il quale la ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generic:he è reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello, con conseguente vizio di aspecificità del ricorso. Peraltro, i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, l'intensità del dolo, l'intensa capacità criminale della ricorrente desumibile dai precedenti penali e l'assenza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (pag. 5 della sentenza impugnata). Deve esser, peraltro, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). La sentenza impugnata si presenta, in conclusione, priva di manifeste illogicità ed è coerente sia con le emergenze processuali che con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ge