Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2017

Cassazione n. 15344/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Romagna n.2115/03/2017depositata il 03/07/2017, pronunciata con riferimento all’atto oggetto di ricorso per Cassazione.Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolatadella controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazionedi cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenerel'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), nérisulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si èestinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti dichiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ;che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese delprocesso estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, 20/05/2026LA PRESIDENTE TITOLAREANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Romagna n.2115/03/2017depositata il 03/07/2017, pronunciata con riferimento all’atto oggetto di ricorso per Cassazione.Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolatadella controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazionedi cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenerel'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), nérisulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si èestinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti dichiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'alt. 391 cod. proc. civ;che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese delprocesso estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSORoma, 20/05/2026LA PRESIDENTE TITOLAREANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15344/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris