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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28075/2022

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA A S;-ò& Sul ricorso n. 8792-2015, proposto da: '2.022 TUCCI [OSCURATO:PERSONA], c.f.

TCCSD,R62P13I838K, elettjyamente oUsl( '2 v v k" Alt n :\ (-,Do(k v domiciliato presso rla cancette-aj rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5736/39/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. distaccata di Latina, depositata il 25.09.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24.03.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L'Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso d'accertamento con cui rideterminò l'imponibile relativo all'anno d'imposta 2007 ai fini Iva, Irpef e Irap.

RGN 4266/2015 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] impositivo fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, che con sentenza n. 210/04/2012 respinse le ragioni del contribuente.

L'appello del soccombente fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. distaccata di Latina, con sentenza n. 5736/39/2014, ora al vaglio della Corte.

La ricorrente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione.

L'Agenzia delle entrate ha depositato un "atto di costituzione", al solo fine della partecipazione eventuale all'udienza di discussione.

Nell'adunanza camerale del 24 marzo 2022 la causa è stata trattata.

Considerato che Nelle more del giudizio il Tucci ha depositato documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. rottamazione delle cartelle).

Il presente giudizio ha ad oggetto l'avviso d'accertamento TKQ01T501220/2011, a cui non è possibile risalire dalla documentazione depositata dal contribuente per la definizione delle pendenze fiscali risultanti da cartelle di pagamento.

Si impone dunque l'acquisizione di notizie più dettagliate in ordine all'oggetto del condono, cui il contribuente ha fatto ricorso, nel contraddittorio della stessa Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

Dispone che il ricorrente notifichi alla parte resistente la documentazione relativa alla definizione dei carichi pendenti, assegnando termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutaoria.

Rinvia a Nuovo ruolo la trattazione della causa.

Manda alla cancelleria per le comunicazi,oni.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA A S;-ò& Sul ricorso n. 8792-2015, proposto da: '2.022 TUCCI [OSCURATO:PERSONA], c.f. TCCSD,R62P13I838K, elettjyamente oUsl( '2 v v k" Alt n :\ (-,Do(k v domiciliato presso rla cancette-aj rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 5736/39/2014 della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. distaccata di Latina, depositata il 25.09.2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24.03.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che L'Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] l'avviso d'accertamento con cui rideterminò l'imponibile relativo all'anno d'imposta 2007 ai fini Iva, Irpef e Irap. RGN 4266/2015 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] impositivo fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone, che con sentenza n. 210/04/2012 respinse le ragioni del contribuente. L'appello del soccombente fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. distaccata di Latina, con sentenza n. 5736/39/2014, ora al vaglio della Corte. La ricorrente ha censurato la sentenza con due motivi, chiedendone la cassazione. L'Agenzia delle entrate ha depositato un "atto di costituzione", al solo fine della partecipazione eventuale all'udienza di discussione. Nell'adunanza camerale del 24 marzo 2022 la causa è stata trattata. Considerato che Nelle more del giudizio il Tucci ha depositato documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. rottamazione delle cartelle). Il presente giudizio ha ad oggetto l'avviso d'accertamento TKQ01T501220/2011, a cui non è possibile risalire dalla documentazione depositata dal contribuente per la definizione delle pendenze fiscali risultanti da cartelle di pagamento. Si impone dunque l'acquisizione di notizie più dettagliate in ordine all'oggetto del condono, cui il contribuente ha fatto ricorso, nel contraddittorio della stessa Agenzia delle entrate. P.Q.M. Dispone che il ricorrente notifichi alla parte resistente la documentazione relativa alla definizione dei carichi pendenti, assegnando termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutaoria. Rinvia a Nuovo ruolo la trattazione della causa. Manda alla cancelleria per le comunicazi,oni. Così decis
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