CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 25437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.MARZULLI Gabriele ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana con finalità di spaccio. 2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione al riconoscimento della responsabilità a suo carico e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. Il giudice distret- tuale ha infatti compiutamente motivato in ordine alla sussistenza di elementi sin- tomatici della finalità di spaccio dello stupefacente, tenuto conto delle modalità di detenzione, del confezionamento e della suddivisione in dosi dello stupefacente e del rinvenimento di materiale collegato al confezionamento e alla preparazione dello stesso. Il motivo di ricorso risulta privo di confronto con gli argomenti utiliz- zati dal giudice distrettuale. 3.1 II mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ri- sulta poi congruamente motivato con riferimento ai precedenti specifici del reo e sull'assenza di profili di meritevolezza, in termini coerenti con la giurisprudenza di legittimità sul punto. 4.. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. Pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in [OSCURATO:PERSONA] data 8 Giugno 2022 Il Consigliere este