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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16548/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17 marzo 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna del 20 luglio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 400 euro di multa per il reato di lesioni personali, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 17 novembre 2015, nonché alla pena di anni 1 di reclusione e mille euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dal mese di luglio 2015 sino al 17 novembre 2015.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la valutazione dell'attendibilità della persona offesa, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie acquisite, a fronte della ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in maniera non illogica, hanno ritenuto le dichiarazioni della persona offesa attendibili, in quanto lineari e precise, oltre che riscontrate sia dal referto medico in atti, il cui contenuto (trauma policontusivo con prognosi di giorni 7) è risultato compatibile con le modalità della condotta (schiaffi, pugni e calci) riferite dalla persona offesa in sede di denuncia, sia dalle convergenti dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene costei, compagna dell'imputato, abbia fornito una versione nel complesso favorevole al ricorrente.

Ha poi aggiunto la Corte di appello (pag. 3 della sentenza impugnata) che "la sostanziale attendibilità delle dichiarazioni della Gomman, depurate e avvalorate dalla parziale ritrattazione (dalle accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione), vale anche per quanto riguarda la cessione di sostanza stupefacente, corroborata dagli oggetti rinvenuti in occasione della perquisizione nei confronti dell'imputato, che inequivocabilmente attestano la dedizione di [OSCURATO:PERSONA] all'attività di spaccio".

Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 17 marzo 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna del 20 luglio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 400 euro di multa per il reato di lesioni personali, commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] il 17 novembre 2015, nonché alla pena di anni 1 di reclusione e mille euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso dal mese di luglio 2015 sino al 17 novembre 2015. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la difesa contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la valutazione dell'attendibilità della persona offesa, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una lettura alternativa delle fonti probatorie acquisite, a fronte della ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in maniera non illogica, hanno ritenuto le dichiarazioni della persona offesa attendibili, in quanto lineari e precise, oltre che riscontrate sia dal referto medico in atti, il cui contenuto (trauma policontusivo con prognosi di giorni 7) è risultato compatibile con le modalità della condotta (schiaffi, pugni e calci) riferite dalla persona offesa in sede di denuncia, sia dalle convergenti dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sebbene costei, compagna dell'imputato, abbia fornito una versione nel complesso favorevole al ricorrente. Ha poi aggiunto la Corte di appello (pag. 3 della sentenza impugnata) che "la sostanziale attendibilità delle dichiarazioni della Gomman, depurate e avvalorate dalla parziale ritrattazione (dalle accuse di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione), vale anche per quanto riguarda la cessione di sostanza stupefacente, corroborata dagli oggetti rinvenuti in occasione della perquisizione nei confronti dell'imputato, che inequivocabilmente attestano la dedizione di [OSCURATO:PERSONA] all'attività di spaccio". Ribadito dunque che la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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