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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 25580/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29660/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (CF: ADS80224030587),che lo rappresenta e difende – Controricorrente – avverso la SENTENZA DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1279/2018depositata il 12/09/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. I sigg. [OSCURATO:PERSONA], Michele, Domenico e Giusepp ina, in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ed Emilia, in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani il Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica e la [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni da essi patiti conseguenti all’avvenuta occupazione di terreno sito in Sarno, previo abbattimento di un cancello e rimozione di una piantagione ivi sussistenti, ai fini dell’esecuzione di lavori di allagamento e di manutenzione.

2. Con sentenza n. 1127 del 2011 il Tribunale di Salerno respinse le domande, motivando il rigetto in particolare in ragione della mancata trascrizione della convenzione intervenuta nel 1916 tra il Genio Civile e gli ascendenti degli appellanti, e successivamente consentenza del 12/9/2018 la Corte d’Appello di Salerno ha rigett ato l’appello propostodal solo [OSCURATO:PERSONA] , conferm a nd o la sentenza del giudicedi prime cure .

3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cuiil Commissariato di Governo per l’[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con separati controricorsi.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod.proc. civ.

M [OSCURATO:PERSONA] Conil primo motivo il ricorrente denuncia “ Violazione e falsa applicazioneex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 03 – 05 degli artt. 2043 c.c., congiuntamente all’omesso esame di un punto decisivo della controversia e al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”,in relazione all’art. 3 60, 1° co. nn. 3 e 5, cod. proc. civ.

Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuto provatoil difetto di legittimazione attiva d e gli attori in primo grado sullascorta della mancata contestazione dell’appartenenza del fondo aldemanio dello Stato.

Lamenta travisamento da parte della c orte di merito del petitumal riguardo, nonché omessa valuta zione de l contenuto di un verbale in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha riconosciuto di aver causato danni irreparabiliai beni degli astanti per provvedere alla realizzazione dei lavoridi manutenzione del fondo.

Lamenta non essersi considerato che, pur non essendo mai statatrascritta la c onvenzione stipulata con il Genio Civile di Salerno nel 1916, ben può essa nonostante non sia, possa essere validamente opposta in un giudizio avente come nella specie ad oggettoil risarcimento di lamentati danni.

Conil secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 03–Violazione e falsa applicazione art. 2644 c.c.”,in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ.

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che ai fini dell’opponibilità tra le parti originarie della convenzione intercorsa nel 1916 con il Genio Civile in qualità di rappresentante dello Stato la relativa trascrizione non è necessari a , e che il Commissariato di Governo, non essendo soggetto “ terzo ” rispetto alla predetta convenzione in quanto rappresentante della struttura statale centrale, non può non avere piena contezza della esistenza dei diritti reali minori a suo tempo costituiti in favore degli Adiletta-Robustelli in forza della predetta convenzione.

Conil terzo motivo denuncia “ Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 1, n. 03, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.”,in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ. , censurando la decisione della Corte territoriale per averlo condannato al pagamento delle competenze di lite in favore di ciascuno dei convenuti, affermando che il giudicante non avrebbe tenuto conto della materia del contendere ai fini della determinazione del valore della controversia.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che,in violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ., il ricorrente omette invero di debitamente riportare nel ricorso -per la parte strettamente d’interesse in questa sede-il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito invocati a sostegno delle mosse censure[ in particolare : (i) della convenzione stipulata con il Genio Civile di Salerno nel 1916, in relazione alla quale, a p. 8 del ricorso si legge “vedi allegato n. 3”, ma che in realtà non risulta né allegatané quantomeno riportata per stralcio; (ii) della ricognizione di debito della [OSCURATO:SOCIETA], menzionata sempre a p. 8 del ricorso, in relazione alla quale si legge “vedi verbale allegato n. 2 del fascicolo di primo grado”, anche in questo caso non riporta ndone, quantomeno per stralcio, i contenuti salienti] ( cfr.

C ass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua, il ricorrente non deduc e le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni – come nel caso – del tutto apodittiche (vedi già Cass. 21/8/1997, n. 7851).

Risponde d’altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza econseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519).

Va per altro verso sottolineato che il ricorrente inammissibilmente prospetta in vero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendosi in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., sez.

III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez.

Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] di Governo per l’[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:SOCIETA].,seguono la soccombenza.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge,in favore di ciascuno dei controricorrenti, Commissariato di Go verno per l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell’art. 13 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29660/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (CF: ADS80224030587),che lo rappresenta e difende – Controricorrente – avverso la SENTENZA DELLA CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1279/2018depositata il 12/09/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. I sigg. [OSCURATO:PERSONA], Michele, Domenico e Giusepp ina, in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ed Emilia, in proprio e nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani il Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica e la [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni da essi patiti conseguenti all’avvenuta occupazione di terreno sito in Sarno, previo abbattimento di un cancello e rimozione di una piantagione ivi sussistenti, ai fini dell’esecuzione di lavori di allagamento e di manutenzione. 2. Con sentenza n. 1127 del 2011 il Tribunale di Salerno respinse le domande, motivando il rigetto in particolare in ragione della mancata trascrizione della convenzione intervenuta nel 1916 tra il Genio Civile e gli ascendenti degli appellanti, e successivamente consentenza del 12/9/2018 la Corte d’Appello di Salerno ha rigett ato l’appello propostodal solo [OSCURATO:PERSONA] , conferm a nd o la sentenza del giudicedi prime cure . 3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il [OSCURATO:PERSONA] ora ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cuiil Commissariato di Governo per l’[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:SOCIETA]. resistono con separati controricorsi. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 cod.proc. civ. M [OSCURATO:PERSONA] Conil primo motivo il ricorrente denuncia “ Violazione e falsa applicazioneex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 03 – 05 degli artt. 2043 c.c., congiuntamente all’omesso esame di un punto decisivo della controversia e al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”,in relazione all’art. 3 60, 1° co. nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuto provatoil difetto di legittimazione attiva d e gli attori in primo grado sullascorta della mancata contestazione dell’appartenenza del fondo aldemanio dello Stato. Lamenta travisamento da parte della c orte di merito del petitumal riguardo, nonché omessa valuta zione de l contenuto di un verbale in cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha riconosciuto di aver causato danni irreparabiliai beni degli astanti per provvedere alla realizzazione dei lavoridi manutenzione del fondo. Lamenta non essersi considerato che, pur non essendo mai statatrascritta la c onvenzione stipulata con il Genio Civile di Salerno nel 1916, ben può essa nonostante non sia, possa essere validamente opposta in un giudizio avente come nella specie ad oggettoil risarcimento di lamentati danni. Conil secondo motivo denuncia “Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c. comma 1, n. 03–Violazione e falsa applicazione art. 2644 c.c.”,in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ. Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che ai fini dell’opponibilità tra le parti originarie della convenzione intercorsa nel 1916 con il Genio Civile in qualità di rappresentante dello Stato la relativa trascrizione non è necessari a , e che il Commissariato di Governo, non essendo soggetto “ terzo ” rispetto alla predetta convenzione in quanto rappresentante della struttura statale centrale, non può non avere piena contezza della esistenza dei diritti reali minori a suo tempo costituiti in favore degli Adiletta-Robustelli in forza della predetta convenzione. Conil terzo motivo denuncia “ Violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 1, n. 03, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.”,in relazione all’art. 360, 1° co. n. 3, cod. proc. civ. , censurando la decisione della Corte territoriale per averlo condannato al pagamento delle competenze di lite in favore di ciascuno dei convenuti, affermando che il giudicante non avrebbe tenuto conto della materia del contendere ai fini della determinazione del valore della controversia. Il ricorso è inammissibile. Va anzitutto osservato che,in violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, 1° co. n. 6, cod. proc. civ., il ricorrente omette invero di debitamente riportare nel ricorso -per la parte strettamente d’interesse in questa sede-il contenuto degli atti e dei documenti del giudizio di merito invocati a sostegno delle mosse censure[ in particolare : (i) della convenzione stipulata con il Genio Civile di Salerno nel 1916, in relazione alla quale, a p. 8 del ricorso si legge “vedi allegato n. 3”, ma che in realtà non risulta né allegatané quantomeno riportata per stralcio; (ii) della ricognizione di debito della [OSCURATO:SOCIETA], menzionata sempre a p. 8 del ricorso, in relazione alla quale si legge “vedi verbale allegato n. 2 del fascicolo di primo grado”, anche in questo caso non riporta ndone, quantomeno per stralcio, i contenuti salienti] ( cfr. C ass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701). A tale stregua, il ricorrente non deduc e le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non essendo invero sufficienti affermazioni – come nel caso – del tutto apodittiche (vedi già Cass. 21/8/1997, n. 7851). Risponde d’altro canto a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza econseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519). Va per altro verso sottolineato che il ricorrente inammissibilmente prospetta in vero una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendosi in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., sez. III, 11/10/2018, n. 25149; Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione; Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] di Governo per l’[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:SOCIETA].,seguono la soccombenza. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge,in favore di ciascuno dei controricorrenti, Commissariato di Go verno per l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versa
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