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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11766/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, con dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12/11/2024, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano del 17/11/2023, concedendo ad [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata recidiva, così riducendo la pena alla stessa inflitta per i delitti alla stessa scritti ai capi a (art. 110, 493-ter cod. pen.) e capo b (art. 110, 648 cod. pen.) in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Vizio della motivazione perché carente, contraddittoria e illogica quanto alla affermazione di responsabilità per i delitti ascritti, in assenza di confronto con le specifiche argomentazioni proposte con i motivi di appello in ordine alla specifica tempistica ed individuazione dei prelievi effettuati sul conto della persona offesa e riferiti alla ricorrente, tenuto conto delle attestazioni contenute sugli estratto conto riferibili alla persona offesa, ritenendo così inoppugnabile la testimonianza dell’agente operante di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] quanto alla esattezza dei fotogrammi estrapolati dalla videocamera di sorveglianza dell’istituto bancario, con scarsa considerazione della effettiva congruenza delle tre prove documentali poste a base della affermazione di condanna; la difesa ha inoltre osservato come la Corte di appello abbia immotivatamente svalutato anche la testimonianza dell’Held, in mancanza di un giudizio di inattendibilità da parte della Corte di appello.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 28 e 29 cod. pen. per non avere la Corte di appello revocato la sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, attesa l’intervenuta riduzione della pena.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, con dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso.

4. La difesa ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.

5. Il secondo motivo di ricorso è fondato, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto con motivo generico, non consentito, oltre che manifestamente infondato.

6. In via preliminare occorre considerare come, nel caso in esame, ricorra, quanto alla affermazione di responsabilità (avendo la Corte di appello inciso esclusivamente sul trattamento sanzionatorio) una c.d.

“doppia conforme”, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado.

Inoltre, il primo motivo proposto si caratterizza, anche nella formulazione lessicale, per essere del tutto reiterativo del motivo di appello, in mancanza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).

7. Il primo motivo di ricorso non è pertanto consentito, risolvendosi in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Barraglia, Rv. 275100-01), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito la condotta imputata (sulla base delle univoche risultanze documentali, videoriprese ed esito degli accertamenti espletati richiamati nell’ambito dell’esame testimoniale condotto in fase dibattimentale), specificamente affrontando il tema riproposto quanto alla asserita discrasia di orari (pag. 2) ed alla portata della testimonianza del Marazzini, evidenziando la genericità e mera ipoteticità delle allegazioni difensive, con motivazione del tutto priva da manifesta illogicità, con la quale la ricorrente non si confronta.

La Corte di appello ha inoltre specificamente analizzato le deduzioni della difesa in ordine alla posizione e ruolo dell’Held, disattendendo in modo logico ed argomentato le deduzioni difensive (pag. 3), sicché nessun travisamento appare riscontrabile a fronte di una motivazione del tutto priva di aporie, in assenza tra l’altro di specifiche deduzioni volte a sostenere una eventuale prova di resistenza.

8. È invece fondato il secondo motivo di ricorso, in considerazione dell’intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata recidiva, con diminuzione della pena inflitta, alla quale doveva conseguire la revoca della disposta sanzione accessoria.

9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere sul punto annullata senza rinvio, con dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, con dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso; lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 12/11/2024, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano del 17/11/2023, concedendo ad [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata recidiva, così riducendo la pena alla stessa inflitta per i delitti alla stessa scritti ai capi a (art. 110, 493-ter cod. pen.) e capo b (art. 110, 648 cod. pen.) in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 800,00 di multa. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Vizio della motivazione perché carente, contraddittoria e illogica quanto alla affermazione di responsabilità per i delitti ascritti, in assenza di confronto con le specifiche argomentazioni proposte con i motivi di appello in ordine alla specifica tempistica ed individuazione dei prelievi effettuati sul conto della persona offesa e riferiti alla ricorrente, tenuto conto delle attestazioni contenute sugli estratto conto riferibili alla persona offesa, ritenendo così inoppugnabile la testimonianza dell’agente operante di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] quanto alla esattezza dei fotogrammi estrapolati dalla videocamera di sorveglianza dell’istituto bancario, con scarsa considerazione della effettiva congruenza delle tre prove documentali poste a base della affermazione di condanna; la difesa ha inoltre osservato come la Corte di appello abbia immotivatamente svalutato anche la testimonianza dell’Held, in mancanza di un giudizio di inattendibilità da parte della Corte di appello. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 28 e 29 cod. pen. per non avere la Corte di appello revocato la sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, attesa l’intervenuta riduzione della pena. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, con dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso. 5. Il secondo motivo di ricorso è fondato, mentre nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché proposto con motivo generico, non consentito, oltre che manifestamente infondato. 6. In via preliminare occorre considerare come, nel caso in esame, ricorra, quanto alla affermazione di responsabilità (avendo la Corte di appello inciso esclusivamente sul trattamento sanzionatorio) una c.d. “doppia conforme”, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado. Inoltre, il primo motivo proposto si caratterizza, anche nella formulazione lessicale, per essere del tutto reiterativo del motivo di appello, in mancanza di confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). 7. Il primo motivo di ricorso non è pertanto consentito, risolvendosi in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Barraglia, Rv. 275100-01), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito la condotta imputata (sulla base delle univoche risultanze documentali, videoriprese ed esito degli accertamenti espletati richiamati nell’ambito dell’esame testimoniale condotto in fase dibattimentale), specificamente affrontando il tema riproposto quanto alla asserita discrasia di orari (pag. 2) ed alla portata della testimonianza del Marazzini, evidenziando la genericità e mera ipoteticità delle allegazioni difensive, con motivazione del tutto priva da manifesta illogicità, con la quale la ricorrente non si confronta. La Corte di appello ha inoltre specificamente analizzato le deduzioni della difesa in ordine alla posizione e ruolo dell’Held, disattendendo in modo logico ed argomentato le deduzioni difensive (pag. 3), sicché nessun travisamento appare riscontrabile a fronte di una motivazione del tutto priva di aporie, in assenza tra l’altro di specifiche deduzioni volte a sostenere una eventuale prova di resistenza. 8. È invece fondato il secondo motivo di ricorso, in considerazione dell’intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche da ritenere equivalenti alla contestata recidiva, con diminuzione della pena inflitta, alla quale doveva conseguire la revoca della disposta sanzione accessoria. 9. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere sul punto annullata senza rinvio, con dichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque,
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