CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 25148/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:PERSONA] diBartolo, 22 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta edifende unitamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Azienda [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso l'UfficioLegale dell'Azienda, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 583/2025depositata il 6/6/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 1801/2026Numero sezionale 504/2026Numero di raccolta generale 25148/2026Data pubblicazione 09/09/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza; P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre agli accessori di legge,in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA].Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]