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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16380/2026

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del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mercurio;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2019 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sternini;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18973/2023Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16380/2026Data pubblicazione 26/05/2026Bcc [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimate-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1293/2023depositata il 13/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizioneinnanzi al Tribunale di Treviso avverso il decreto ingiuntivo n. 509/2019,emesso nei loro confronti, in qualità di fideiussori della società La VillaS.r.l., per l’importo di euro 1.908.937,63, relativo al contratto di aperturadi credito in conto corrente intestato alla predetta società.Gli opponenti deducevano, tra l’altro, la nullità della procura alle litirilasciata da ICCREA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo che la mandataria avesse conferito ai propridifensori poteri non ricompresi nel mandato ricevuto; l’inidoneità dellaprova scritta del credito prodotta in sede monitoria; la decadenza delcreditore ex art. 1957 c.c.; la liberazione dalla fideiussione ai sensidell’art. 1956 c.c.; nonché, nel corso del giudizio, la nullità dellafideiussione per violazione della normativa antitrust, per utilizzo di schemaABI.Si costituiva la parte opposta, contestando le avverse deduzioni echiedendo il rigetto dell’opposizione.

Nelle more interveniva [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., per iltramite della mandataria doValue S.p.A.Con sentenza n. 127/2021 il Tribunale di Treviso rigettava l’opposizione edichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo, ritenendo valida la procura alleNumero registro generale 18973/2023Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16380/2026Data pubblicazione 26/05/2026liti, adeguatamente provato il credito azionato e infondate le eccezionisollevate in ordine alla decadenza, alla violazione degli artt. 1956 e 1957c.c. e alla dedotta nullità della fideiussione.2.

Con sentenza n. 1293 del 13 giugno 2023 la Corte d’Appello di Veneziarigettava l’impugnazione del Corvezzo e del Carniel.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Corvezzo e ilCarniel propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,illustrati da memoria.3.1.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ess. c.c., deducendo che la Corte d’appello avrebbe fondato la decisionesull’interpretazione di un contratto del 22 gennaio 2014 mai prodotto ingiudizio, attribuendogli un contenuto e poteri non desumibili dalla procuraspeciale rilasciata da ICCREA in favore di BCC, così ponendo a base dellamotivazione un documento estraneo al contraddittorio.Si dolgono che corte territoriale abbia erroneamente qualificato la procuraspeciale come un contratto, trattando un atto unilaterale quale negoziobilaterale e applicando ad esso i criteri ermeneutici propri dei contratti, inviolazione degli artt. 1324 e 1362 c.c., dovendosi invece procedereall’interpretazione dei negozi unilaterali esclusivamente sulla base del lorotenore letterale.Lamentano essersi dalla corte d’appello disatteso il contenuto testualedella procura, con premesse -espressamente dichiarate parte integrante esostanziale dell’atto- delimitanti i poteri conferiti alla mandataria,escludendo l’avvio di azioni giudiziarie di recupero crediti, potere che lacorte di merito ha erroneamente desunto da un atto mai acquisito agli attidel giudizio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18973/2023Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16380/2026Data pubblicazione 26/05/2026Si dolgono dell’intrinseca contraddittorietà della motivazione fondata suicontenuti di tale contratto e, per altro verso, sull’ammissione secondo cuinella procura non sono espressamente indicati i poteri conferiti.4.1.1.

Con il 2° motivo denunziano, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., lanullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, avendola Corte territoriale affermato che il contratto non è stato contestato, pursenza esserne stata prodotta alcuna copia.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono fondati e vanno p.q.r. accolti nei termini di seguito indicati.Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base alcombinato disposto di cui agli artt. 1324, 1362 ss. c.c. all'interpretazionedegli atti unilaterali si applica la disciplina dettata per i contratti (v., Cass.,23/11/2022, n. 34426; Cass., 19/3/2018, n. 6675.

Con riferimento adInterpretazione la cui attività è riservata al giudice del merito, le cuivalutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione deicanoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione ( v.Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass. 21/4/2005, n. 8296 ), il sindacato dilegittimità potendo avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontàdelle parti bensì solamente la individuazione dei criteri ermeneutici delprocesso logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere icompiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi delragionamento o in errore di diritto (v.

Cass., 29/7/2004, n. 14495).Il primo e principale strumento d’interpretazione è rappresentato dalsenso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, da verificarsi allaluce dell'intero contesto contrattuale, sicché le singole clausole debbonoessere considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativocoordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., in quanto per senso letteraledelle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazionenegoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già inNumero registro generale 18973/2023Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16380/2026Data pubblicazione 26/05/2026una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto dipiù clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi eparole al fine di chiarirne il significato (v.

Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass.,22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626).Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare,l’interpretazione non può invero arrestarsi al dato meramente letterale, esuperando il c.d. principio del gradualismo ha sottolineato come essadebba essere condotta alla luce dell’insieme dei criteri legali diermeneutica (v., da ultimo, Cass., …, 2026, n. 14793; Cass., 30/4/2026,n. 12145; Cass., 7076/2026.

E già Cass., Sez.

Un., 8/3/2019, n. 6882.Con riferimento ad atto unilaterale d’impegno v.

Cass., 6/5/2015, n.9006), e in particolare dei criteri dell’interpretazione funzionale ex art.1369 c.c. ( volta a ricostruire la causa concreta del negozio ), nonché delcriterio di buona fede e correttezza di cui all’art. 1366 c.c., inteso qualecanone di lealtà e solidarietà contrattuale (cfr., Cass. Sez.

Un. n.6882/2019; e tra le molte, Cass. 6 dicembre 2018, n. 31574; Cass. 13novembre 2018, n. 29016; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27444; Cass. 12giugno 2018, n. 15186; Cass. 19 marzo 2018, n. 6675; Cass. 6 maggio2015, n. 9006; Cass. 23 ottobre 2014, n. 22513; Cass., Sez.

Un., 18febbraio 2010, n. 3947).Tali criteri debbono essere infatti correttamente intesi quali primari criterid'interpretazione soggettiva -e non già oggettiva- del contratto e delnegozio giuridico unilaterale (v., da ultimo, Cass., 2026, n. 14793; Cass.,30/4/2026, n. 12145; Cass., 7076/2026.

Con riferimento ad attounilaterale d’impegno v.

Cass., 6/5/2015, n. 9006.

V. altresì Cass.,23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n.11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998), avendo riguardo allo scopo praticoperseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativacausa concreta (cfr. Cass., Sez.

Un., 8/3/2019, n. 6882.

E già Cass.,23/5/2011, n. 11295).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18973/2023Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16380/2026Data pubblicazione 26/05/2026Orbene, la corte di merito è nel caso pervenuta ad un'interpretazione dellaprocura de qua in termini non consentanei con i suindicati principi.Nel respingere l’eccezione di difetto di relativa validità, la corte di meritoha fondato la ricostruzione dei poteri rappresentativi su un contratto digestione/mandato (asseritamente intercorso tra ICCREA e BCC in data22.1.2014), richiamato nella procura e ritenuto idoneo a chiarirne laportata, pur a fronte della mancata produzione del contratto medesimo.Ha al riguardo reputato irrilevante siffatta mancata produzione sul rilievoche la parte appellante non ne avrebbe contestato l’esistenza o ilcontenuto, ma soltanto l’interpretazione.Orbene, l’interpretazione della procura non può essere ancorata a attoesterno (contratto di mandato) non prodotto in giudizio, non potendo ilgiudice di merito attribuire rilievo decisivo, per la determinazionedell’ampiezza dei poteri rappresentativi, ad atto di ignoto tenore e nonentrato nel processo secondo le regole di acquisizione della prova.Non è altresì condivisibile l’assunto secondo cui la mancata contestazionedell’esistenza o del contenuto del mandato renderebbe superflua la suaproduzione.Nel processo civile, infatti, la non contestazione opera con riguardo aifatti, non si sostituisce alla necessaria dimostrazione documentale quandola fonte del potere rappresentativo venga individuata in un atto scrittoesterno alla procura, che il giudice intenda utilizzare come parametrointegrativo dell’interpretazione.Ne deriva che, facendo discendere la legittimazione processuale dallacombinazione tra procura e contratto di mandato non prodotto in atti, lacorte d’appello ha di fatto attribuito alla procura poteri non ricavabili concertezza dal relativo testo, e non già iuxta alligata et probata partium.Con motivazione che a tale stregua risulta invero meramente apparente epertanto inesistente.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18973/2023Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16380/2026Data pubblicazione 26/05/20265.

Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 2° motivo di ricorso,assorbito il 3° motivo [con cui i ricorrenti denunziano la violazione dell’art.91 c.p.c.] consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, che indiversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatidisattesi principi applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione P.Q.MLa Corte accoglie il 1° e il 2° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbito il 3° motivo.

Cassa in relazione lasentenza impugnata, e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mercurio;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 2019 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sternini;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18973/2023Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16380/2026Data pubblicazione 26/05/2026Bcc [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimate-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1293/2023depositata il 13/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. I signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizioneinnanzi al Tribunale di Treviso avverso il decreto ingiuntivo n. 509/2019,emesso nei loro confronti, in qualità di fideiussori della società La VillaS.r.l., per l’importo di euro 1.908.937,63, relativo al contratto di aperturadi credito in conto corrente intestato alla predetta società.Gli opponenti deducevano, tra l’altro, la nullità della procura alle litirilasciata da ICCREA [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., assumendo che la mandataria avesse conferito ai propridifensori poteri non ricompresi nel mandato ricevuto; l’inidoneità dellaprova scritta del credito prodotta in sede monitoria; la decadenza delcreditore ex art. 1957 c.c.; la liberazione dalla fideiussione ai sensidell’art. 1956 c.c.; nonché, nel corso del giudizio, la nullità dellafideiussione per violazione della normativa antitrust, per utilizzo di schemaABI.Si costituiva la parte opposta, contestando le avverse deduzioni echiedendo il rigetto dell’opposizione. Nelle more interveniva [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., per iltramite della mandataria doValue S.p.A.Con sentenza n. 127/2021 il Tribunale di Treviso rigettava l’opposizione edichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo, ritenendo valida la procura alleNumero registro generale 18973/2023Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16380/2026Data pubblicazione 26/05/2026liti, adeguatamente provato il credito azionato e infondate le eccezionisollevate in ordine alla decadenza, alla violazione degli artt. 1956 e 1957c.c. e alla dedotta nullità della fideiussione.2. Con sentenza n. 1293 del 13 giugno 2023 la Corte d’Appello di Veneziarigettava l’impugnazione del Corvezzo e del Carniel.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Corvezzo e ilCarniel propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi,illustrati da memoria.3.1. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ess. c.c., deducendo che la Corte d’appello avrebbe fondato la decisionesull’interpretazione di un contratto del 22 gennaio 2014 mai prodotto ingiudizio, attribuendogli un contenuto e poteri non desumibili dalla procuraspeciale rilasciata da ICCREA in favore di BCC, così ponendo a base dellamotivazione un documento estraneo al contraddittorio.Si dolgono che corte territoriale abbia erroneamente qualificato la procuraspeciale come un contratto, trattando un atto unilaterale quale negoziobilaterale e applicando ad esso i criteri ermeneutici propri dei contratti, inviolazione degli artt. 1324 e 1362 c.c., dovendosi invece procedereall’interpretazione dei negozi unilaterali esclusivamente sulla base del lorotenore letterale.Lamentano essersi dalla corte d’appello disatteso il contenuto testualedella procura, con premesse -espressamente dichiarate parte integrante esostanziale dell’atto- delimitanti i poteri conferiti alla mandataria,escludendo l’avvio di azioni giudiziarie di recupero crediti, potere che lacorte di merito ha erroneamente desunto da un atto mai acquisito agli attidel giudizio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18973/2023Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16380/2026Data pubblicazione 26/05/2026Si dolgono dell’intrinseca contraddittorietà della motivazione fondata suicontenuti di tale contratto e, per altro verso, sull’ammissione secondo cuinella procura non sono espressamente indicati i poteri conferiti.4.1.1. Con il 2° motivo denunziano, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., lanullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria, avendola Corte territoriale affermato che il contratto non è stato contestato, pursenza esserne stata prodotta alcuna copia.I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi,sono fondati e vanno p.q.r. accolti nei termini di seguito indicati.Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base alcombinato disposto di cui agli artt. 1324, 1362 ss. c.c. all'interpretazionedegli atti unilaterali si applica la disciplina dettata per i contratti (v., Cass.,23/11/2022, n. 34426; Cass., 19/3/2018, n. 6675. Con riferimento adInterpretazione la cui attività è riservata al giudice del merito, le cuivalutazioni sono censurabili in sede di legittimità solo per violazione deicanoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione ( v.Cass., 23/10/2014, n. 22513; Cass. 21/4/2005, n. 8296 ), il sindacato dilegittimità potendo avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontàdelle parti bensì solamente la individuazione dei criteri ermeneutici delprocesso logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere icompiti a lui riservati, al fine di verificare se sia incorso in vizi delragionamento o in errore di diritto (v. Cass., 29/7/2004, n. 14495).Il primo e principale strumento d’interpretazione è rappresentato dalsenso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, da verificarsi allaluce dell'intero contesto contrattuale, sicché le singole clausole debbonoessere considerate in correlazione tra loro, procedendosi al relativocoordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., in quanto per senso letteraledelle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazionenegoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già inNumero registro generale 18973/2023Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16380/2026Data pubblicazione 26/05/2026una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto dipiù clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi eparole al fine di chiarirne il significato (v. Cass., 28/8/2007, n. 828; Cass.,22/12/2005, n. 28479; 16/6/2003, n. 9626).Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare,l’interpretazione non può invero arrestarsi al dato meramente letterale, esuperando il c.d. principio del gradualismo ha sottolineato come essadebba essere condotta alla luce dell’insieme dei criteri legali diermeneutica (v., da ultimo, Cass., …, 2026, n. 14793; Cass., 30/4/2026,n. 12145; Cass., 7076/2026. E già Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882.Con riferimento ad atto unilaterale d’impegno v. Cass., 6/5/2015, n.9006), e in particolare dei criteri dell’interpretazione funzionale ex art.1369 c.c. ( volta a ricostruire la causa concreta del negozio ), nonché delcriterio di buona fede e correttezza di cui all’art. 1366 c.c., inteso qualecanone di lealtà e solidarietà contrattuale (cfr., Cass. Sez. Un. n.6882/2019; e tra le molte, Cass. 6 dicembre 2018, n. 31574; Cass. 13novembre 2018, n. 29016; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27444; Cass. 12giugno 2018, n. 15186; Cass. 19 marzo 2018, n. 6675; Cass. 6 maggio2015, n. 9006; Cass. 23 ottobre 2014, n. 22513; Cass., Sez. Un., 18febbraio 2010, n. 3947).Tali criteri debbono essere infatti correttamente intesi quali primari criterid'interpretazione soggettiva -e non già oggettiva- del contratto e delnegozio giuridico unilaterale (v., da ultimo, Cass., 2026, n. 14793; Cass.,30/4/2026, n. 12145; Cass., 7076/2026. Con riferimento ad attounilaterale d’impegno v. Cass., 6/5/2015, n. 9006. V. altresì Cass.,23/10/2014, n. 22513; Cass., 27/6/2011, n. 14079; Cass., 23/5/2011, n.11295; Cass., 19/5/2011, n. 10998), avendo riguardo allo scopo praticoperseguito dalle parti con la stipulazione del contratto e quindi alla relativacausa concreta (cfr. Cass., Sez. Un., 8/3/2019, n. 6882. E già Cass.,23/5/2011, n. 11295).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18973/2023Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16380/2026Data pubblicazione 26/05/2026Orbene, la corte di merito è nel caso pervenuta ad un'interpretazione dellaprocura de qua in termini non consentanei con i suindicati principi.Nel respingere l’eccezione di difetto di relativa validità, la corte di meritoha fondato la ricostruzione dei poteri rappresentativi su un contratto digestione/mandato (asseritamente intercorso tra ICCREA e BCC in data22.1.2014), richiamato nella procura e ritenuto idoneo a chiarirne laportata, pur a fronte della mancata produzione del contratto medesimo.Ha al riguardo reputato irrilevante siffatta mancata produzione sul rilievoche la parte appellante non ne avrebbe contestato l’esistenza o ilcontenuto, ma soltanto l’interpretazione.Orbene, l’interpretazione della procura non può essere ancorata a attoesterno (contratto di mandato) non prodotto in giudizio, non potendo ilgiudice di merito attribuire rilievo decisivo, per la determinazionedell’ampiezza dei poteri rappresentativi, ad atto di ignoto tenore e nonentrato nel processo secondo le regole di acquisizione della prova.Non è altresì condivisibile l’assunto secondo cui la mancata contestazionedell’esistenza o del contenuto del mandato renderebbe superflua la suaproduzione.Nel processo civile, infatti, la non contestazione opera con riguardo aifatti, non si sostituisce alla necessaria dimostrazione documentale quandola fonte del potere rappresentativo venga individuata in un atto scrittoesterno alla procura, che il giudice intenda utilizzare come parametrointegrativo dell’interpretazione.Ne deriva che, facendo discendere la legittimazione processuale dallacombinazione tra procura e contratto di mandato non prodotto in atti, lacorte d’appello ha di fatto attribuito alla procura poteri non ricavabili concertezza dal relativo testo, e non già iuxta alligata et probata partium.Con motivazione che a tale stregua risulta invero meramente apparente epertanto inesistente.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18973/2023Numero sezionale 987/2026Numero di raccolta generale 16380/2026Data pubblicazione 26/05/20265. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° e del 2° motivo di ricorso,assorbito il 3° motivo [con cui i ricorrenti denunziano la violazione dell’art.91 c.p.c.] consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, che indiversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicatidisattesi principi applicazione.Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione P.Q.MLa Corte accoglie il 1° e il 2° motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbito il 3° motivo. Cassa in relazione lasentenza impugnata, e rinvia, anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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