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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 01599/2026

Testo disponibile della fonte

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di Torino vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; vista la memoria difensiva del 3 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 16 dicembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Torino ha respinto la domanda di riesame del trattenimento (già convalidato una prima volta il 4 luglio 2025 e successivamente in data 17 ottobre 2025, dopo la declaratoria di inammissibilità della nuova domanda di protezione internazionale) introdotta da XXXXXXXXXXXXX.

In motivazione si evidenzia che : a) non sono insorte evidenze obiettive di tipo sanitario tali da concretizzare una ipotesi di incompatibilità con il trattenimento; b) non può darsi rilievo alla questione della prospettata incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna ad esaminare la domanda di asilo, sia in ragione del fatto che il sindacato del giudice del trattenimento non può spingersi a riesaminare un profilo procedurale sia in ragione del fatto che il provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna è stato notificato e non impugnato.

2. Avverso il decreto di convalida ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge -XXXXXXXXXXXXX.

Il ricorso articola un unico motivo con più deduzioni in punto di erronea applicazione della disciplina regolatrice, con particolare riferimento al diniego di verifica della questione relativa alla competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna.

Secondo la difesa erra il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a ritenere non esaminabile la doglianza relativa alla incompetenza per territorio della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, essendovi obbligo di valutare in modo ampio, in sede di trattenimento, tutti gli antecedenti causali e dunque anche la legittimità dei provvedimenti amministrativi antecedenti.

La doglianza viene ulteriormente coltivata con la memoria difensiva depositata in prossimità della udienza di trattazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

2. Non vi è dubbio alcuno circa il fatto che in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in sede di convalida o proroga del trattenimento – così come in sede di riesame ai sensi dell’art. dell'art. 9, parr. 3 e 5, direttiva 2013/33/UE - il controllo del giudice, compatibilmente con i tempi della procedura, deve compiersi in modo completo ed esaustivo, anche mediante l'acquisizione officiosa degli elementi di prova documentale relativi a provvedimenti presupposti che, anche in via derivata, hanno inciso sulla legittimità del decreto di espulsione e, quindi, del decreto di trattenimento (tra le molte, Sez.

I n. 15754 del 22.04.2025, Rv 287842).

Tuttavia nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che l’aspetto in rito – che viene riproposto in sede di verifica della permanenza del trattenimento – non solo è opinabile ma soprattutto non è più deducibile nel procedimento correlato, data la regolare notifica e l’assenza di impugnazione.

Ciò determina la infondatezza della doglianza, non potendo l’istituto del riesame tradursi in una surrettizia impugnazione di decisioni emesse in procedimenti amministrativi correlati, non impugnate.

Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di Torino vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; vista la memoria difensiva del 3 gennaio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 16 dicembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Torino ha respinto la domanda di riesame del trattenimento (già convalidato una prima volta il 4 luglio 2025 e successivamente in data 17 ottobre 2025, dopo la declaratoria di inammissibilità della nuova domanda di protezione internazionale) introdotta da XXXXXXXXXXXXX. In motivazione si evidenzia che : a) non sono insorte evidenze obiettive di tipo sanitario tali da concretizzare una ipotesi di incompatibilità con il trattenimento; b) non può darsi rilievo alla questione della prospettata incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna ad esaminare la domanda di asilo, sia in ragione del fatto che il sindacato del giudice del trattenimento non può spingersi a riesaminare un profilo procedurale sia in ragione del fatto che il provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna è stato notificato e non impugnato. 2. Avverso il decreto di convalida ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge -XXXXXXXXXXXXX. Il ricorso articola un unico motivo con più deduzioni in punto di erronea applicazione della disciplina regolatrice, con particolare riferimento al diniego di verifica della questione relativa alla competenza territoriale della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna. Secondo la difesa erra il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a ritenere non esaminabile la doglianza relativa alla incompetenza per territorio della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, essendovi obbligo di valutare in modo ampio, in sede di trattenimento, tutti gli antecedenti causali e dunque anche la legittimità dei provvedimenti amministrativi antecedenti. La doglianza viene ulteriormente coltivata con la memoria difensiva depositata in prossimità della udienza di trattazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 2. Non vi è dubbio alcuno circa il fatto che in tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, in sede di convalida o proroga del trattenimento – così come in sede di riesame ai sensi dell’art. dell'art. 9, parr. 3 e 5, direttiva 2013/33/UE - il controllo del giudice, compatibilmente con i tempi della procedura, deve compiersi in modo completo ed esaustivo, anche mediante l'acquisizione officiosa degli elementi di prova documentale relativi a provvedimenti presupposti che, anche in via derivata, hanno inciso sulla legittimità del decreto di espulsione e, quindi, del decreto di trattenimento (tra le molte, Sez. I n. 15754 del 22.04.2025, Rv 287842). Tuttavia nel caso in esame il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che l’aspetto in rito – che viene riproposto in sede di verifica della permanenza del trattenimento – non solo è opinabile ma soprattutto non è più deducibile nel procedimento correlato, data la regolare notifica e l’assenza di impugnazione. Ciò determina la infondatezza della doglianza, non potendo l’istituto del riesame tradursi in una surrettizia impugnazione di decisioni emesse in procedimenti amministrativi correlati, non impugnate. Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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