CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07420/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 24 giugno 1964; avverso la sentenza del 21 marzo 2022, della Corte d'appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnhto e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 455 del codice penale. Articola un unico motivo d'impugnazione, formulato sotto il profilo della violazione di legge, con il quale deduce l'erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen., escluso dalla Corte d'appello sull'unico (e, asseritamente, infondato) presupposto dell'inapplicabilità di tale attenuante al reato in contestazione. Il ricorso è fondato. La circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499). Tanto impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a tale profilo, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per un nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al diniego dell'attenuante del danno lieve, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. Così deciso il 2 febbraio 20