CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 04008/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 10 novembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi, in data 12 ottobre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648-bis, 494 e 483 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che genericamente contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine all'identificazione del Solofra quale soggetto richiedente la reimmatricolazione dell'autovettura, oltre a contenere censure di merito, non sindacabili, pertanto, in sede di legittimità, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice territoriale, che in particolare a pagina 5 della sentenza impugnata ha difatti sottolineato le ragioni dell'evidente coinvolgimento del prevenuto nell'operazione contestata, essendo stato questi identificato come il soggetto presentatosi in agenzia con la falsa documentazione; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma terzo, cod. pen., non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena d, inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Osservato che il terzo motivo di ricorso, che censura la mancata esclusione della recidiva contestata, risulta del tutto generico, in quanto, a fronte di una valutazione dei reati in esame come espressivi di una maggiore inclinazione a delinquere alla luce dei precedenti penali, operata da entrambi i giudici di merito, non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi moss: ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Rilevato che l'ultimo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto, secondo i: principio più volte espresso da Questa Corte, il diniego del beneficio può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (così, e), plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli element che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Rilevato, altresì, che anche la censura inerente all'eccessività della pena inflitta risulta manifestamente infondata, in quanto la graduazione della sanzione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la aii determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, ancor più se si considera che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 de 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]