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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20460/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 34855_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di 1 anno di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, per il reato di omessa dichiarazione fiscale in concorso con altro soggetto qui non ricorrente (art. 5, d.

Igs. n. 74 del 2000), deduce il vizio di motivazione in ordine all'ammontare dell'imposta evasa, sul punto è inammissibile in quanto manifestamente infondato prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ritenuto, in particolare, che la dedotta mancanza di accertamento in merito alla quantificazione dei costi necessari all'acquisto dei mezzi di produzione strumentali alla realizzazione del fatturato, non risulta rispondente alle emergenze processuali, avendo la Corte d'appello (pag. 4) chiaramente evidenziato non solo come il primo giudice abbia tenuto conto dei costi risultanti dalle fatture passive rinvenute dalla G.d.F., ma anche, e soprattutto, che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità come in tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza (v, tra le tante: Sez. 5, sentenza n. 40412 del 13/06/2019 - dep. 02/10/2019, Rv. 277120 - 01), donde correttamente i giudici di appello hanno affermato che, in assenza di allegazioni da parte degli imputati (rilevante essendo la qualifica di amministeatore di fatto del Perrotta, accertata compiutamente), non era chiaro quali fossero i costi ulteriori da tener in conto e come calcolarli; ritenuto, quanto al secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all'accertamento dello status del Perrotta quale amministratore di fatto, è parimenti manifestamente infondato, atteso che dalle sentenze di merito risulta che fosse proprio il Perrotta ad intrattenere i rapporti con i clienti ed a sottoscrivere preventivi, contratti di appalto, assegni e quietanze, elementi univocamente significativi di titolarità di gestione della società, cui si aggiungono sia il richiamo alla presenza del cognome dell'imputato nella ragione sociale (Perrotta edilizia s.r.I.) che il rinvenimento della documentazione di tale società nell'ambito dell'indagine svolta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. facente capo all'attuale ricorrente, trattandosi quindi di un coacervo di elementi indiziari valutato, con argomentazione non manifestamente illogica dai giudici di merito, come idoneo a qualificare il ricorrente come amministratore di fatto e rispetto al quale le censure difensive appaiono come puramente contestative e prive di elementi di novità critica rispetto a quanto già dedotto in appello; ritenuto, infatti, a tal fine che ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione, come nel caso di specie (Sez. 5, sentenza n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Rv. 277540 - 01); ritenuto, quanto al terzo motivo, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che trattasi di motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo peraltro i giudici di appello dedicato ampio spazio argonnentativo alla questione, richiamando copiosa giurisprudenza di questa Corte sul punto, ed escludendo il riconoscimento delle invocate attenuanti in assenza di elementi positivi da valorizzare, deponendo anzi in senso contrario sia l'entità delle imposte evase che la reiterazione degli illeciti, motivazione questa del tutto ineccepibile anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Conf.

Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01; Sez. 3, sentenza n. 24128 del 18/03/2021 - dep. 21/06/2021, Rv. 281590 - 01); ritenuto, infine, quanto all'ultimo motivo, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129, c.p.p., per non essere più previsto il fatto dalla legge come reato in merito all'IVA evasa in riferimento all'anno di imposta 2011, il cui ammontare sarebbe infere alla soglia di punibilità, che lo stesso si appalesa manifestamente infondato, atteso che lo stessa giudice oti,appello ha chiarito come la mancata adozione della pronuncia assolutoria noninzes32-avuto alcuna incidenza concreta, avendo il primo giudice irrogato il minimo della pena prevista all'epoca dei fatti, senza apportare alcun aumento per la continuazione nonostante la pluralità dei reati commessi; ritenuto, infatti, che pur essendo astrattamente corrette quanto affermato dalla difesa circa l'adozione della formula assolutoria in relazione al reato di omessa dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2011 per il mancato superamento della soglia evasa, non è ravvisabile alcun interesse all'impugnazione, fondata solo sulla esattezza teorica della decisione senza dedurre alcun interesse concreto, in quanto dall'accoglimento del motivo non sortirebbe alcun effetto pratico favorevole al ricorrente per le ragioni evidenziate dalla Corte territoriale (per tutte: Sez.

U, sentenza n. 10372 del 27/09/1995 - dep. 18/10/1995, Rv. 2022E9 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 34855_22 Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di 1 anno di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, per il reato di omessa dichiarazione fiscale in concorso con altro soggetto qui non ricorrente (art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000), deduce il vizio di motivazione in ordine all'ammontare dell'imposta evasa, sul punto è inammissibile in quanto manifestamente infondato prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; ritenuto, in particolare, che la dedotta mancanza di accertamento in merito alla quantificazione dei costi necessari all'acquisto dei mezzi di produzione strumentali alla realizzazione del fatturato, non risulta rispondente alle emergenze processuali, avendo la Corte d'appello (pag. 4) chiaramente evidenziato non solo come il primo giudice abbia tenuto conto dei costi risultanti dalle fatture passive rinvenute dalla G.d.F., ma anche, e soprattutto, che è pacifico nella giurisprudenza di legittimità come in tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza (v, tra le tante: Sez. 5, sentenza n. 40412 del 13/06/2019 - dep. 02/10/2019, Rv. 277120 - 01), donde correttamente i giudici di appello hanno affermato che, in assenza di allegazioni da parte degli imputati (rilevante essendo la qualifica di amministeatore di fatto del Perrotta, accertata compiutamente), non era chiaro quali fossero i costi ulteriori da tener in conto e come calcolarli; ritenuto, quanto al secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all'accertamento dello status del Perrotta quale amministratore di fatto, è parimenti manifestamente infondato, atteso che dalle sentenze di merito risulta che fosse proprio il Perrotta ad intrattenere i rapporti con i clienti ed a sottoscrivere preventivi, contratti di appalto, assegni e quietanze, elementi univocamente significativi di titolarità di gestione della società, cui si aggiungono sia il richiamo alla presenza del cognome dell'imputato nella ragione sociale (Perrotta edilizia s.r.I.) che il rinvenimento della documentazione di tale società nell'ambito dell'indagine svolta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. facente capo all'attuale ricorrente, trattandosi quindi di un coacervo di elementi indiziari valutato, con argomentazione non manifestamente illogica dai giudici di merito, come idoneo a qualificare il ricorrente come amministratore di fatto e rispetto al quale le censure difensive appaiono come puramente contestative e prive di elementi di novità critica rispetto a quanto già dedotto in appello; ritenuto, infatti, a tal fine che ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione, come nel caso di specie (Sez. 5, sentenza n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Rv. 277540 - 01); ritenuto, quanto al terzo motivo, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che trattasi di motivo non consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo peraltro i giudici di appello dedicato ampio spazio argonnentativo alla questione, richiamando copiosa giurisprudenza di questa Corte sul punto, ed escludendo il riconoscimento delle invocate attenuanti in assenza di elementi positivi da valorizzare, deponendo anzi in senso contrario sia l'entità delle imposte evase che la reiterazione degli illeciti, motivazione questa del tutto ineccepibile anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01; Sez. 3, sentenza n. 24128 del 18/03/2021 - dep. 21/06/2021, Rv. 281590 - 01); ritenuto, infine, quanto all'ultimo motivo, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129, c.p.p., per non essere più previsto il fatto dalla legge come reato in merito all'IVA evasa in riferimento all'anno di imposta 2011, il cui ammontare sarebbe infere alla soglia di punibilità, che lo stesso si appalesa manifestamente infondato, atteso che lo stessa giudice oti,appello ha chiarito come la mancata adozione della pronuncia assolutoria noninzes32-avuto alcuna incidenza concreta, avendo il primo giudice irrogato il minimo della pena prevista all'epoca dei fatti, senza apportare alcun aumento per la continuazione nonostante la pluralità dei reati commessi; ritenuto, infatti, che pur essendo astrattamente corrette quanto affermato dalla difesa circa l'adozione della formula assolutoria in relazione al reato di omessa dichiarazione IVA relativa all'anno di imposta 2011 per il mancato superamento della soglia evasa, non è ravvisabile alcun interesse all'impugnazione, fondata solo sulla esattezza teorica della decisione senza dedurre alcun interesse concreto, in quanto dall'accoglimento del motivo non sortirebbe alcun effetto pratico favorevole al ricorrente per le ragioni evidenziate dalla Corte territoriale (per tutte: Sez. U, sentenza n. 10372 del 27/09/1995 - dep. 18/10/1995, Rv. 2022E9 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen
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