CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 12150/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la finalità di profitto in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. 231/2007, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge in quanto non devoluto con l'appello e, dunque, inedito (Sez. 2, n. 11519 del 13/01/2017, Brancato, Rv. 269686) ed è, comunque, del tutto aspecifico, non confrontandosi con l'intervenuta riqualificazione giuridica del tatto ai sensi dell'art. 624-bis cod. pen; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente