CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 11239-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] L IMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; controricorrente - avverso la sentenza n. 6538/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 07/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11239 sez. MT - ud. 22-06-2022 -2- Rg 11239/2020 [OSCURATO:PERSONA] c/ Agenzia delle Dogane e dei [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" ricorre contro l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la cassazione della sentenza n. 6538/19 della CTR Campania, dep. 07/08/2019, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento col quale è stata accertata la debenza dell'imposta unica st., concorsi pronostici e sulle scommesse, di cui al d.lgs. 504 del 1998 per l'anno 2011, ha rigettato l'appello della ditta ricorrente, confermando la legittimità della pretesa impositiva. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Chiede preliminarmente disporsi rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267, secondo co-r ma, TFUE, sui quesiti indicati in ricorso. Res ste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e deposita memoria. Il ricorrente deposita memoria. Considerato che: 1.1)regiudizialmente, quanto alla richiesta di sospensione del giudizio, va rilevato che la Corte di Giustizia ha escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, perché l'imoosta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (Corte Giust., 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 21; da ultimo CGUE 6 ottobre 2021, C-551-19; Cfr. Cass. n. 2689/2022), di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, quale la (omissis), nello Stato membro interessato». Non si ravvisa, pertanto, necessità alcuna di promuovere dinanzi alla Corte di Giustizia le questioni prospettate dalla ricorrente (Cr. Cass. n. 2689/2022). .2.Va altresì respinta la richiesta, contenuta nella memoria, di rime.ssione della causa alla pubblica udienza. In adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la rico,-renza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2018, n. 14437), e non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8093). In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass., Sez. 5^, 5 marzo 2021, n. 6118; Cass., Sez. 5", 30 marzo 2021, n. 8757; sez. 6/5 n. 4093/2022). Per cui, tenendo anche conto delle recenti pronunzie della Corte sulla medesima questione (di cui si dirà appresso), la controversia può essere esaminata in camera di consiglio. 2. In via preliminare, si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art.7. I. 27 luglio 2000 n. 212, per non aver la CTR dichiarato l'illegittimità dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di Stanleybet per mancata traduzione dell'atto impositivo in lingua inglese. La censura è infondata. 2.1.Va rilevato che l'atto tributario è stato notificato in Italia presso il domicilio fiscale della società, ed in ogni caso è stata sanata ogni eventuale irregolarità attraverso l'impugnazione, ex art. 156 c.p.c.. Va st., punto richiamato il principio consolidato secondo cui ove si sia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, consentendo al contribuente l'esercizio del suo diritto di difesa, ogni nullità è sanata dalla proposizione del ricorso. Ciò in quanto la natura sostanziale e non processuale dell'avviso di accertamento tributario non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l'applicazione, per l'avviso di accertamento, in virtù dell'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica necessità, l'applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 cod. proc. civ. (sez. un. n. 19854 del 05/10/2004; Sez. 5, Sentenza n. 12007 del 31/05/2011). 2.2.Questa Corte ha già ritenuto - in fattispecie il cui principio trova applicazione anche nel caso per cui è processo - che il vizio dell'atto impositivo emesso in lingua italiana nei confronti di soggetto appartenente alla minoranza linguistica tedesca privo dell'informazione su diritto di sollevare eccezione di nullità per la mancata traduzione ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 574 del 1988, è in concreto sanato ove il destinatario abbia comunque promosso, in sede amministrativa o giurisdizionale, un procedimento volto alla difesa dei propri diritti (Cass. n. 26407 del 2018). Il principio è stato poi di recente espressamente confermato con specifico riferimento a fattispecie ana oga: v. Cass. 4 novembre 2021, n. 31678. 3.Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.o., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. e del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1 comma 66, lett. b), della I. 220/2010, per aver la CTR ritenuto integrato in capo al CTD il presupposto soggettivo dell'imposta. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., la nullità della sentenza per l'omessa pronuncia in violazione dell'art. 112 c.p.c., con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comrna 2, lett. b), I. 288/1998 e dell'art. 11 c.p.c., in merito al presupposto territoriale dell'imposta. 3.1.1 due motivi, che meritano una trattazione c:ongiunta, sono infondati. 3.2.Va premesso che il quadro normativo è stato sottoposto all'esame sia della Corte Costituzionale che della Corte di giustizia, che ne hanno compiutamente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e col diritto unionale prospettate nell'odierno ricorso, fornendo chiari elementi per la soluzione degli ulteriori dubbi Prospettati con il ricorso. 3.3.[OSCURATO:PERSONA], (Corte cost., 23 gennaio 2018, n. 27) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre :1998 n. 504 e dell'art. 1, comma 66, lett. b, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. Con riferimento all'ambito soggettivo deirimposta, Corte cost. n. 27/2018, ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa dell'art. comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesse rivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al di fuori del sistema concessorio); ma ha riconosciuto che il legislatore, con l'art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, da un canto, ha stabilito che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e, d'altro canto, ha esplicitato l'obbligo delle ricevitorie operanti, per conto di bookmakers privi di concessione., al versamento dei tributo e delle relative sanzioni. A questo riguardo ha escluso che l'equiparazione, ai fini tributari, del «gestore per conto terzi» (ossia del titolare di ricevitoria) al «gestore per conto proprio» (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi i soggetti, difatti, secondo il giudice delle leggi, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgimento dell'attività di «organizzazione ed esercizio» delle scommesse soggetta a imposizione. In particolare, il titolare della ricevitoria, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque un'attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa dena trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, delrincasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal booKmaker. 3.4.Pertanto, in ordine alla individuazione del soggetto passivo d'imposta, va confermato, come statuito da questa Corte ((da ultimo: sez. 6 - 5, n. 5610 del 2022; Cass., sez. 6-5, n. 6828/2022; n. :3868/2022; Cass., Sez. 5", 31 marzo 2021, nn. 8907, 8908, 8809 e 8910; Cass., Sez. 5", 1 aprile 2021, nn. 9080 e 9081; Cass., Sez. 5", 2 aprile 2021, nn. 9144, 9145, 9146, 9147, 9148, 9149, 9151, 9152, 9153, 9160, 9162 e 9168; Cass., Sez. 5", 12 aprile 2021, nn. 9516, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533 e 9534; Cass., Sez. 5", 14 aprile 2021, nn. 9728, 9729, 9730, 9731, 9732, 9733, 9734 e 9735; Cass., Sez, 5", 21 aprile 2021, nn. 10472 e 10473), che in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo sia il bookmaker, sia il titolare della ricevitoria operante per conto di "bookmakers" esteri privi di concessione. :3.5.Nel caso di specie, avendo la Corte Costituzionale dato atto dekincertezza correlata all'interpretazione dell'art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, solo per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, della Legge 13 chcembre 2010 n. 220, non può essere messo in discussione che il [OSCURATO:PERSONA] sia considerato soggetto passivo dell'[OSCURATO:PERSONA] riguardando la stessa il periodo d'imposta 2011 e dunque un periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 220/2010. :3.6.Quanto al presupposto territoriale la citata sentenza Cass. n. 8757 del 30/03/2021 (Rv. 660937 - 02), ha stabilito anche che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è app icabile a tutti gli opeatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra "bookmakers" nazionali e nbookmakers" esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allitratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, opeando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), I. n. 220 del 2010. Godrebbero altrimenti di un'irragionevole esenzione - contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 13 e 21). 3.7.Pertanto, nel caso di specie, ai fini dela territorialità deR imposizione non rileva la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] ted ha la sua sede all'estero visto che la scommessa è raccolta in Italia ed in Italia avviene il pagamento della postai da parte dello scommettitore e la eventuale vincita , essendo evidente che il fatto imponibile è rappresentato dalla prestazione di servizi consistente nell organizzazione del gioco, attività, che anche per effetto dell'utilizzo dei [OSCURATO:PERSONA] , sono svolte in Italia. 4.Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. .49 e 56 TFUE, e dei principi del diritto dell'unione di parità di trattamento e non discriminazione, nonché del principio di legittimo affidamento con riferimento all'art. 1, comma 66, della legge di stabilità 2011, per non ave- la CTR disapplicato l'art. 3 del D.Igs. n. 504/1998. Ancie tale censura è infondata. 4.1.La Corte di Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, già richjamata, ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesime questioni sollevate con il ricorso, escludendo qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, app icandosi l'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gesliscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti (cfr. punto 21 Corte giust. C-788/18). La normativa italiana pertanto, «non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società, ridio Stato membro interessato (cfr. Cass. 14 luglio 2021, n. 20013). 5.Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del'art.401 della direttiva 2006/112/CE, per non avere la CTR disapplicato la disciplina normativa di cui al dlgs 504/1998 in ragione deka sua contrarietà al divieto di mantenere o introdurre imposte sul volume d'affari diverse dall'imposta sul valore aggiunto. 5.1.La censura, oltre a presentare profili di inammissibilità non essendo stato eccepito l'art. 360, comma 1 c.p.c., è infondata. 5.2.Va infatti rilevato che "l'imposta unica sui concorsi pronostici e sudo scommesse, di cui al d.lgs. n. 504 del 1998, non ha il carattere di imposta sul volume d'affari per le plurime ragioni che essa: riguarda unicamente operazioni relative all'esercizio delle scommesse, irrlevanti ai fini dell'IVA; non tiene conto del valore aggiunto di ciascuna, difettando nel sistema il meccanismo della detrazione IVA e app icandosi il tributo all'importo scommesso; è calcolata senza alcun riconoscimento di deduzione degli acquisti di beni e servizi inerenti effettuati nel periodo in cui sono poste in essere le operazioni di scommessa. Ne consegue che la previsione di detta imposta unica non contrasta con l'art. 401 della direttiva 2006/112/CE" (Cass. Sez. 5. n. 25450/21). 5.3.Sul punto, il dictum del [OSCURATO:PERSONA] (CGUE, sent. n. 24 ottobre 201:3 in causa n. C-440/2012), [OSCURATO:PERSONA] UnternehmergesellIshaft (haftungsbeschrànkt), secondo il quale, in forza dell'art 401 della direttiva IVA, le disposizioni di tale direttiva "non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte (...) sui giochi e sulle scommesse, (...) e qualsiasi imposta, diritto o tassa che non abbia il carattere di imposta sul volume di affari (...)". La formulazione di tale articolo non osta, pertanto, a che gli Stati membri assoggettino un'operazione all'IVA, nonché, in modo cumulativo, a un tributo speciale non avente il carattere dell'imposta su rolume d'affari( cfr. [OSCURATO:PERSONA]. 5. n.25450/21 e la sentenza dell'8 lugl o 1986, Kerrutt, 73/85). 5.4.Pertanto, "secondo quanto pronunciato dalla [sopra citata] sentenza del 1986, l'art 401 della direttiva 2006/112/CE in combinato disposto con l'art. 135, paragrafo 1, lettera i) della stessa, deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e un tributo speciale nazionale sui giochi d'azzardo possono essere riscossi in modo curculativo, a condizione che siffatto ultimo tributo non abbia il carattere di un'imposta sul volume di affari" (Cass. n. 2689/2022, Cass. Sez, 5. n.25450/21). 6.Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione deftart. 112 c.p.c., con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione deg i artt. 8 del dIgs 546/1992, 5 comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 comma4, L. 212/2000 per non avere la CTR applicato l'esimente delrobiettiva incertezza normativa. 6.1. Il motivo è inammissibile per mancanza dell'interesse all'impugnazione (cfr. Cass. n. 3991/2020). 6.2.In tema di sanzioni amministrative, fino alla data di entrata in vigc re della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, I. n. 220 del 2010, la quale ha interpretato l'art. 3, d.lgs. n. 504 del 1998 prevedendo che soggetto passivo dell'imposta unica sulle scommesse è anche chi svolge l'attività di gestione delle stesse pur se privo di concessione, esisteva una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero ope-ante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione (Cass. n. 9531 del 2021). Poiché la presente controversia concerne l'anno di imposta 2011, non trova applicazione nella fattispecie in esame l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa (Cass. n. 20670/2021). 7.Alla stregua delle suesposte argomentazioni, vanno respinti i primi quattro motivi del ricorso dichiarato inammissibile il quinto. L'intervento risolutore delle questioni ad opera della Corte costituzionale e della Corte di Giustizia ed il formarsi di un univoco orientamento nella giurisprudenza di legittimità solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustificano la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Rigetta i primi quattro motivi il ricorso del ricorso e dichiara inammissibile il quinto; compensa le spese. Ai sensi d