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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15616/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udi a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; d- ',9t O rU Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ct9/1 , [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano - in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale per aver assolto [OSCURATO:PERSONA] del reato ascritto limitatamente ai telefoni cellulari Samsung modello Galaxy A/3 (i cui numero seriali sono richiamati in dispositivo), ridotto la pena a mesi 8 di reclusione ed euro 100,00 di multa, nonché la provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile costituita - ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il furto, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen., di due telefoni cellulari Samsung modello Galaxy n. 3 (noleggiati dalla società Telecom), del valore di euro 250,00 circa ciascuno.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva tre motivi con cui rispettivamente deduce:

2.1. Violazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonché carenza ed illogicità della motivazione al riguardo.

Lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto in considerazione, come elementi che sostanziano l'esiguità del danno, le condizioni della parte civile, [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto alle quali l'importo di complessivi euro 500,00 sarebbe irrisorio.

La valutazione della Corte di appello sarebbe illegittima anche laddove sostiene l'abitualità della condotta perché l'imputato risulterebbe pluripregiudicato per delitti della stessa specie ed indole di quello per cui si procede: si tratterebbe, tuttavia, di precedenti molto risalenti nel tempo (anni 2010 e 2012), di tal che non è possibile dedurne la serialità delle condotte.

Né la contestata recidiva può essere considerata ostativa all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.;

2.2. Violazione dell'art. 133 cod. pen., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. di cui sussisterebbero i presupposti.

La Corte territoriale si sarebbe limitata ad operare un'esigua e non motivata riduzione della pena inflitta in primo grado, in ragione del proscioglimento dell'imputato per il furto di tre dei cinque telefoni cellulari oggetto di contestazione, senza nulla aggiungere in merito alla sproporzione determinata dal fatto che la riduzione è pari ad un solo mese;

2.3. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 163, 164 e 167 cod. pen., in relazione ai presupposti di applicazione della sospensione condizionale della pena anche in caso di precedente riconoscimento e precedenti condanne, trascorso il periodo per l'estinzione dei reati ex art 167 cod. pen.; nonché motivazione carente, illogica e contraddittoria sul punto.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. In data 14/11/2023, sono pervenute le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a firma dell'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, relativo alla mancata qualificazione del fatto nell'ambito della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile.

Il riferimento al comportamento che deve risultare non abituale va posto in relazione con quanto indicato nell'art. 131-bis, comma 3, cod. pen., a mente del quale «Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate».

Secondo la Relazione illustrativa del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, tale comma descriverebbe soltanto alcune ipotesi in cui il comportamento non può essere considerato non abituale, ampliando quindi il concetto di abitualità entro il quale potranno collocarsi altre condotte ostative alla declaratoria di non punibilità.

Ciò detto, è manifestamente infondata la censura rivolta al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., articolata in riferimento alla (in)sussistenza dell'elemento ostativo dell'abitualità.

La Corte territoriale, invero, rilevata la non esiguità del danno cagionato alla persona offesa, ha ravvisato, al fine di escludere l'invocata causa di non punibilità, l'abitualità della condotta dell'imputato nell'essere egli «pluripregiudicato per delitti della stessa specie di quello per cui si procede (furto), e per delitti della stessa indole (appropriazione indebita e truffa), come emerge dal certificato del casellario giudiziale».

Il ricorrente si limita a richiamare, a sostegno dell'asserita non abitualità della condotta, il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi - che peraltro afferma genericamente (senza alcuna allegazione al riguardo) estinti ai sensi dell'art. 167 cod. pen. -, il cosiddetto tema del "tempo silente".

Deve premettersi che il rilievo da attribuire al fattore tempo, in punto di valutazione dell'abitualità, non trova un riscontro letterale: l'art. 131-bis cod. pen., infatti, non evoca in alcun punto il postulato dell'attualità.

L'istituto si conforma, invece, all'attitudine che una sequenza di reati, che condividono la medesima indole, siano - o meno - espressivi di una "non occasionalità" della condotta in disamina; valutazione da compiersi alla stregua di una complessiva valutazione del fatto rispetto alle ulteriori condotte omogenee, precedenti ed anche successive, non necessariamente irrevocabilmente accertate, estinte o improcedibili, e financo già dichiarate particolarmente tenui (Sez.

U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, che ha stabilito il principio secondo cui "Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame".

In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.).

E dunque il tempo silente non assume autonoma rilevanza, dovendo la "non occasionalità" della condotta essere desunta da elementi fattuali dotati della necessaria attitudine dimostrativa.

Sul punto, la deduzione difensiva è aspecifica, giacché il ricorrente si limita ad invocare il "tempo silente" quale fattore ostativo al diniego dell'applicazione dell'istituto, omettendo di rappresentare quale positivo indicatore, evidenziato in appello e dalla Corte invece ignorato, avrebbe in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, in una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata ed ex se indicativa di una serialità, non esclusa dall'intervallo temporale segnalato (e, in ipotesi, riferibile all'esecuzione della pena).

Ne deriva che la statuizione del Giudice del merito si sottrae a censure nella presente sede di legittimità.

Parimenti inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso, entrambi afferenti al trattamento sanzionatorio.

Non sono infatti deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica.

Nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto, con valutazione discrezionale del tutto congrua, di non poter riconoscere l'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in considerazione del valore, che «non può certo dirsi di speciale tenuità», dei telefoni trafugati, pari a complessivi euro 500,00.

Merita, al riguardo, richiamare la giurisprudenza di questa Suprema Corte a mente della quale "La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato" (Sez. 2, n. 5049, del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615).

La motivazione relativa all'invocata sospensione della pena, infine, è immune dalle censure sollevate, poiché la sentenza impugnata ha adeguatamente illustrato le ragioni della mancata concessione del beneficio: i numerosi precedenti penali dell'imputato «fanno ritenere che in futuro egli non si asterrà dal commettere ulteriori delitti.

Peraltro, la concessione del beneficio in parola, già concesso una prima volta all'imputato, non ha sortito effetto deterrente alcuno, visto che egli, dopo averne goduto, ha commesso i delitti oggetto del presente giudizio».

Si tratta di motivazione che vale anche a dar conto della decisione in ordine alla commisurazione della pena.

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Le spese in favore della parte civile non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]), la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udi a la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; d- ',9t O rU Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Ct9/1 , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano - in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale per aver assolto [OSCURATO:PERSONA] del reato ascritto limitatamente ai telefoni cellulari Samsung modello Galaxy A/3 (i cui numero seriali sono richiamati in dispositivo), ridotto la pena a mesi 8 di reclusione ed euro 100,00 di multa, nonché la provvisionale immediatamente esecutiva in favore della parte civile costituita - ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il furto, aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 11 cod. pen., di due telefoni cellulari Samsung modello Galaxy n. 3 (noleggiati dalla società Telecom), del valore di euro 250,00 circa ciascuno. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva tre motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Violazione dell'art. 131-bis cod. pen., nonché carenza ed illogicità della motivazione al riguardo. Lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto in considerazione, come elementi che sostanziano l'esiguità del danno, le condizioni della parte civile, [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto alle quali l'importo di complessivi euro 500,00 sarebbe irrisorio. La valutazione della Corte di appello sarebbe illegittima anche laddove sostiene l'abitualità della condotta perché l'imputato risulterebbe pluripregiudicato per delitti della stessa specie ed indole di quello per cui si procede: si tratterebbe, tuttavia, di precedenti molto risalenti nel tempo (anni 2010 e 2012), di tal che non è possibile dedurne la serialità delle condotte. Né la contestata recidiva può essere considerata ostativa all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; 2.2. Violazione dell'art. 133 cod. pen., nonché carenza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. di cui sussisterebbero i presupposti. La Corte territoriale si sarebbe limitata ad operare un'esigua e non motivata riduzione della pena inflitta in primo grado, in ragione del proscioglimento dell'imputato per il furto di tre dei cinque telefoni cellulari oggetto di contestazione, senza nulla aggiungere in merito alla sproporzione determinata dal fatto che la riduzione è pari ad un solo mese; 2.3. Violazione ed erronea applicazione degli artt. 163, 164 e 167 cod. pen., in relazione ai presupposti di applicazione della sospensione condizionale della pena anche in caso di precedente riconoscimento e precedenti condanne, trascorso il periodo per l'estinzione dei reati ex art 167 cod. pen.; nonché motivazione carente, illogica e contraddittoria sul punto.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. In data 14/11/2023, sono pervenute le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a firma dell'avv. prof. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, relativo alla mancata qualificazione del fatto nell'ambito della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile. Il riferimento al comportamento che deve risultare non abituale va posto in relazione con quanto indicato nell'art. 131-bis, comma 3, cod. pen., a mente del quale «Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate». Secondo la Relazione illustrativa del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, tale comma descriverebbe soltanto alcune ipotesi in cui il comportamento non può essere considerato non abituale, ampliando quindi il concetto di abitualità entro il quale potranno collocarsi altre condotte ostative alla declaratoria di non punibilità. Ciò detto, è manifestamente infondata la censura rivolta al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., articolata in riferimento alla (in)sussistenza dell'elemento ostativo dell'abitualità. La Corte territoriale, invero, rilevata la non esiguità del danno cagionato alla persona offesa, ha ravvisato, al fine di escludere l'invocata causa di non punibilità, l'abitualità della condotta dell'imputato nell'essere egli «pluripregiudicato per delitti della stessa specie di quello per cui si procede (furto), e per delitti della stessa indole (appropriazione indebita e truffa), come emerge dal certificato del casellario giudiziale». Il ricorrente si limita a richiamare, a sostegno dell'asserita non abitualità della condotta, il decorso di un lasso temporale rispetto ai precedenti reati commessi - che peraltro afferma genericamente (senza alcuna allegazione al riguardo) estinti ai sensi dell'art. 167 cod. pen. -, il cosiddetto tema del "tempo silente". Deve premettersi che il rilievo da attribuire al fattore tempo, in punto di valutazione dell'abitualità, non trova un riscontro letterale: l'art. 131-bis cod. pen., infatti, non evoca in alcun punto il postulato dell'attualità. L'istituto si conforma, invece, all'attitudine che una sequenza di reati, che condividono la medesima indole, siano - o meno - espressivi di una "non occasionalità" della condotta in disamina; valutazione da compiersi alla stregua di una complessiva valutazione del fatto rispetto alle ulteriori condotte omogenee, precedenti ed anche successive, non necessariamente irrevocabilmente accertate, estinte o improcedibili, e financo già dichiarate particolarmente tenui (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, che ha stabilito il principio secondo cui "Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame". In motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione - nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131-bis cod. pen.). E dunque il tempo silente non assume autonoma rilevanza, dovendo la "non occasionalità" della condotta essere desunta da elementi fattuali dotati della necessaria attitudine dimostrativa. Sul punto, la deduzione difensiva è aspecifica, giacché il ricorrente si limita ad invocare il "tempo silente" quale fattore ostativo al diniego dell'applicazione dell'istituto, omettendo di rappresentare quale positivo indicatore, evidenziato in appello e dalla Corte invece ignorato, avrebbe in concreto consentito di valutare la mera occasionalità della condotta, in una sequenza di delitti contro il patrimonio incontestata ed ex se indicativa di una serialità, non esclusa dall'intervallo temporale segnalato (e, in ipotesi, riferibile all'esecuzione della pena). Ne deriva che la statuizione del Giudice del merito si sottrae a censure nella presente sede di legittimità. Parimenti inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso, entrambi afferenti al trattamento sanzionatorio. Non sono infatti deducibili in sede di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto, con valutazione discrezionale del tutto congrua, di non poter riconoscere l'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in considerazione del valore, che «non può certo dirsi di speciale tenuità», dei telefoni trafugati, pari a complessivi euro 500,00. Merita, al riguardo, richiamare la giurisprudenza di questa Suprema Corte a mente della quale "La concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato" (Sez. 2, n. 5049, del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615). La motivazione relativa all'invocata sospensione della pena, infine, è immune dalle censure sollevate, poiché la sentenza impugnata ha adeguatamente illustrato le ragioni della mancata concessione del beneficio: i numerosi precedenti penali dell'imputato «fanno ritenere che in futuro egli non si asterrà dal commettere ulteriori delitti. Peraltro, la concessione del beneficio in parola, già concesso una prima volta all'imputato, non ha sortito effetto deterrente alcuno, visto che egli, dopo averne goduto, ha commesso i delitti oggetto del presente giudizio». Si tratta di motivazione che vale anche a dar conto della decisione in ordine alla commisurazione della pena. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Le spese in favore della parte civile non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]), la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
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