CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31856/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]::NI; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per il reato di furto aggravato, rimodulando la pena a fronte del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. e il correlato vizio motivazionale, è intrinsecamente generico perché si esaurisce in un assunto astratto che neppure indica, quali elementi di fatto, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e quale sia la causa di proscioglimento non valutata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il