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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2025

Cassazione n. 11846/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39035/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la condanna pronunziata dal Tribunale di Livorno per il reato di cui all'art. 624 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo del ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.4) cod.pen. - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Invero, già con l'atto di appello l'imputato si doleva del mancato riconoscimento della circostanza attenuante e la Corte ha negato la possibilità di riconoscergliela, sulla base della corretta premessa secondo cui l'attenuante di cui all'ad 62 n.4) cod.pen. presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia che il valore economico dello stesso sia pressoché irrisorio, avendo riguardo, oltre che al valore della cosa sottratta, anche agli altri ed ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito.

Ebbene la Corte di merito— con motivazione immune da vizi logici e giuridici e, pertanto, non censurabile da questa Corte — ha ritenuto che la sottrazione del cellulare e della somma di 90 euro imponesse di non applicare detta attenuante (cfr.pag.2).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso -con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio statuito dalla Corte di appello - è inammissibile in quanto inedito, perché l'appello riguardava solo il diverso punto della decisione concernente la richiesta di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39035/24 -Udienza del 26 febbraio 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la condanna pronunziata dal Tribunale di Livorno per il reato di cui all'art. 624 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo del ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.4) cod.pen. - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Invero, già con l'atto di appello l'imputato si doleva del mancato riconoscimento della circostanza attenuante e la Corte ha negato la possibilità di riconoscergliela, sulla base della corretta premessa secondo cui l'attenuante di cui all'ad 62 n.4) cod.pen. presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia che il valore economico dello stesso sia pressoché irrisorio, avendo riguardo, oltre che al valore della cosa sottratta, anche agli altri ed ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito. Ebbene la Corte di merito— con motivazione immune da vizi logici e giuridici e, pertanto, non censurabile da questa Corte — ha ritenuto che la sottrazione del cellulare e della somma di 90 euro imponesse di non applicare detta attenuante (cfr.pag.2). Rilevato che il secondo motivo di ricorso -con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio statuito dalla Corte di appello - è inammissibile in quanto inedito, perché l'appello riguardava solo il diverso punto della decisione concernente la richiesta di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4) cod. pen. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2025 Il consigliere este
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