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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 giugno 2025

Cassazione n. 17600/2025

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controricorrente -nonché sul ricorso iscritto al n. 13173/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025ARA ANTONELLO, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso la pec del primo;- controricorrente -avverso la sentenza n. 163/2023 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N.65/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con ricorso depositato il 17.4.2015, [OSCURATO:PERSONA] agiva neiconfronti del Comune di Sassari (suo datore di lavoro) dinanzi alTribunale di Sassari esponendo che: - aveva lavorato alle dipendenzedel predetto Ente in forza di molteplici contratti di lavoro subordinato atempo determinato con espressa indicazione “ex L.R. 11/88 art. 94”; - icontratti in parola dovevano essere disciplinati dalla normativanazionale di cui al d.lgs. n. 165/2001 e al d.lgs. n. 368/2001, avendol’indicata legge regionale natura meramente finanziaria e rinviando essastessa alla legislazione vigente per la disciplina dei negozi de quibus; -l’apposizione ad essi del termine finale era da considerare illegittima,non essendo giustificata dall’indicazione di temporanee ragioni tecniche,organizzative, produttive e/o sostitutive; - tali contratti, oltre cheessere privi di motivazione sotto il profilo formale, avevano ad oggettodell’Ente locale, ragion per cui dovevano considerarsi privi diRGN 9976/2024Pag.2Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025giustificazioni temporanee ed eccezionali, anche sotto il profilosostanziale; la ripetitività per lustri di siffatti contratti risultavapalesemente illegittima sia in base alla normativa nazionale, sia in basea quella europea; - la mancata elaborazione del DVR prima di ogniassunzione successiva al 2001 integrava un’ulteriore motivo di nullitàdei termini oggetto di causa; - il ricorso ai contratti a termine per unperiodo superiore a 36 mesi, ancorché non continuativi, davacomunque diritto alla conversione del rapporto in contratto a tempoindeterminato.Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva che, previa declaratoria dellanullità del termine apposto ai contratti in contesa fin dal primo accordosuccessivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n.368/2001: (i) in via principale, da un lato fosse riconosciuto il suodiritto ad essere dichiarato dipendente a tempo indeterminato delComune di Sassari e ad essere quindi riammesso in servizio, dall’altrofosse disposta la condanna dell’Ente convenuto al pagamento nei suoiconfronti delle mensilità maturate e maturande nel periodointercorrente fra l’atto di messa in mora e l’emanazione della sentenzaovvero al risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183/2010, oltreaccessori di legge; (ii) in via subordinata, fosse disposta la condannadell’Ente convenuto al risarcimento del danno commisurato alleretribuzioni omesse nell’intervallo compreso fra i vari contratti nonchénel periodo intercorrente fra il termine dell’ultimo contratto el’emanazione della sentenza e comunque non inferiore a venti mensilitàsecondo i criteri di cui all’art. 18 L. n. 300/1970 o in altra misuraritenuta equa alla luce del principio di effettività del risarcimento, oltreaccessori di legge; (iii) in ogni caso, con vittoria di spese e compensiprofessionali.Costituitosi in giudizio, il Comune di Sassari chiedeva il rigetto diogni avversa domanda, replicando che ai contratti in esame non potevaapplicarsi la disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001, essendo statiRGN 9976/2024Pag.3Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025stipulati per rispondere a specifiche esigenze di politica sociale a normadella L.R. n. 11/1988 allo scopo precipuo di “promuovere iniziative voltead avviare al lavoro disoccupati residenti nel proprio territorio”.2.

La causa, istruita mediante prova documentale, veniva definitadal Tribunale di Sassari con la sentenza di rigetto n. 806/2014, spese dilite compensate.Il giudice di prime cure, in particolare, escludeva l’applicabilità delladisciplina nazionale invocata dal ricorrente ai contratti oggetto di causa,in favore della loro speciale regolamentazione in base all’art. 94 dellaL.R. n. 11/1988, che disciplinerebbe compiutamente la materia deicontratti a termine nell’ambito dei progetti finanziati dalla Regione infavore di enti territoriali per finalità di politica sociale in armonia con laclausola 5 della direttiva 99/70/CE, senza lasciare spazio adun’eventuale integrazione ad opera delle disposizioni di cui al d.lgs. n.368/2001.3.

Avverso tale sentenza proponeva appello l’originario ricorrente,chiedendo l’integrale riforma della sentenza impugnata e l’accoglimentodi ogni precedente domanda, con vittoria di spese.La causa veniva definita con la sentenza n. 85/2016 della Corteterritoriale, che respingeva l’appello, compensando le spese di lite.Nello specifico, il giudice in seconde cure, rilevato che l’assunzione erastata disposta ai sensi dell’art. 94 della L.R.

Sardegna n. 11/1988,riteneva che: (i) il legislatore regionale, al fine di favorirel’occupazione, consente l’assunzione a termine per l’attuazione deiprogetti comunali, dettando al comma 9 del citato art. 94 una specificadisciplina del rapporto, sottratto all’applicazione del D.lgs. n. 368/2001nonché del D.lgs. n. 165/2001; (ii) lo Statuto della Regione Sardegna,approvato con legge costituzionale n. 3 del 1948, consente alla Regionedi emanare norme di integrazione ed attuazione della disciplina stataleanche nelle materie nelle quali non ha potestà legislativa esclusiva, frale quali sono ricomprese quella del lavoro e della previdenza eRGN 9976/2024Pag.4Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025assistenza sociale; (iii) la riforma del titolo quinto della CartaCostituzionale non può incidere sulla validità ed efficacia delle normeprecedentemente promulgate dalla Regione, con le quali sono statiprevisti strumenti finalizzati a risolvere il problema occupazionale diparticolari categorie svantaggiate; (iv) la legge regionale, che consenteil rinnovo del contratto a termine senza alcun limite, non contrasta conla clausola 5 dell’accordo quadro sul rapporto a tempo determinatoallegato alla direttiva 1999/70/CE, sia perché giustificata da fini diutilità sociale, sia perché esulano dal suo campo di applicazione irapporti che si ricollegano ad un “programma specifico di formazione,inserimento e riqualificazione pubblico o che usufruisca di contrattipubblici”.4.

Avverso detta sentenza l’appellante proponeva ricorso perCassazione, affidato a tre motivi.Con ordinanza n. 6154/2022, la Suprema Corte accoglieva i primidue motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassava la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti rinviando, anche per le spese, alla Corte diappello di Cagliari in diversa composizione.5.

Con ricorso in riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. l’appellanteradicava il giudizio di rinvio in cui chiedeva il recepimento dei principi didiritto enunciati dalla Suprema Corte.Con sentenza n. 163/2023 pubblicata il 15.12.2023, la Corted’appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari in diversa composizione,in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava la nullità dei terminiapposti ai contratti di lavoro stipulati tra l’appellante ed il Comune diSassari, condannando l’Ente appellato al risarcimento del danno afavore del lavoratore nella misura di 12 mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto oltre alla maggior somma tra gli interessilegali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dal deposito dellasentenza.RGN 9976/2024Pag.5Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025Evidenziava in premessa che fra il Comune di Sassari e l’attualecontroricorrente era stata stipulata una articolata serie di contratti atempo determinato intercorsi non in modo continuativo dall’aprile 1996al 14 marzo 2011.Aggiungeva che nei contratti era indicata unicamente la seguentecausale: ex L.R. 11/1988 art. 94 - progetti comunali di sviluppofinalizzati all’occupazione.Richiamato il principio della ragione più liquida e il contenuto dellapronuncia rescindente escludeva che fosse stata provata per i contrattisuccessivi all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n.368/2001 la temporaneità della esigenza tecnica, produttiva,organizzativa e sostitutiva ed evidenziava che la cura del verde pubblicoed il trasporto unico soddisfano esigenze permanenti e durevolidell’amministrazione prive del necessario carattere di temporaneità.Riteneva, quindi, nulli i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore deld.lgs. n. 165/2001 e, esclusa la possibilità della conversione, liquidavail «danno comunitario» in misura pari a 12 mensilità, oltre alla maggiorsomma tra interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare a fartempo dalla data della pronuncia.Compensava le spese di lite in misura pari a 1/3, in ragione dellasoccombenza reciproca e liquidava tali spese nei termini indicati indispositivo.In motivazione precisava che le spese dovevano essere liquidatesulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 quanto algiudizio di primo grado, al giudizio di appello e a quello di legittimità,con riduzione ex art. 4, comma 4, del 30% in quanto il medesimodifensore aveva affrontato le stesse questioni di fatto e di diritto inanaloghe procedure concernenti soggetti in identica posizioneprocessuale; le spese del giudizio di riassunzione dovevano essereliquidate tenendo conto del D.M. 147/2022 e operando il medesimoabbattimento.RGN 9976/2024Pag.6Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/20256.

Il Comune di Sassari ha proposto il presente ricorso percassazione (R.G.N. n. 9976/2024), affidando le proprie difese a quattromotivi cui il lavoratore ha resistito con controricorso.7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto successivo ricorso (R.G.N.13173/2024) avverso la medesima sentenza, affidato a due motivi cui ilComune di Sassari ha resistito con controricorso.8.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.CONSIDERATO CHE1.

In via preliminare, va disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc.civ. dei ricorsi, in quanto volti ad impugnare la medesima sentenza.2.

Sempre in via preliminare va ricordato il consolidato e condivisoindirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell’unicità del processodi impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una voltaavvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altredebbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo eperciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente ilcontroricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, percui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentementedalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorsoincidentale (Cass., Sez.

Un., 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 1°giugno 2020, n. 10412; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662).Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorsoproposto dal Comune di Sassari e incidentale quello proposto da[OSCURATO:PERSONA].3.

Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazionedell’art. 384 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello ottemperato ai principidi diritto enucleati dalla Suprema Corte nella ordinanza di cassazionecon rinvio.RGN 9976/2024Pag.7Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025Il motivo è sviluppato sostenendo che nella sentenza impugnatafosse mancato il vaglio della fattispecie concreta alla luce di tutti glielementi rilevanti al fine di verificarne la sussumibilità nella fattispecieastratta prevista dal legislatore regionale ed al fine di valutarecorrettamente l’abusività o meno dei contratti stipulati; in particolare,si legge nel motivo, la Corte territoriale aveva omesso di verificare inconcreto se i contratti di lavoro prevedessero lo svolgimento di attivitàcorrispondenti ai progetti comunali approvati, nonché il fatto di essersistipulati i contratti all’esito di apposite selezioni indette annualmente daCentri per l’impiego, sulla base dei requisiti di disagio sociale volta avolta individuati e prescegliendosi coloro che, pur se ripetutamente, sierano collocati in posizione utile nelle graduatorie, trascurandosi infineche i contratti conclusi fossero di tipo privatistico e che i lavoratori nonfossero stati assunti per sostituire il personale di ruolo.Nella censura si precisa come non potesse ritenersi sufficiente lamera verifica del solo numero di contratti intercorsi con ciascunlavoratore o delle mansioni in essi indicate, così come l’affermazioneche si trattava delle attività normalmente svolte dal Comune e laconclusione del tutto semplicistica nel senso dell’illegittimità per esserequei rapporti destinati a soddisfare esigenze permanenti e stabilidell’ente; viceversa, un corretto esame della fattispecie avrebbe fattoconcludere che le prestazioni rese erano indispensabili per losvolgimento delle attività previste nei progetti comunali annualmenteapprovati, i quali necessariamente, per disposto della legislazioneregionale che ne giustificava l’adozione, dovevano rispondere ade gestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità e allapromozione o sostegno di progetti occupazionali connessi al miglioreutilizzo delle risorse locali.RGN 9976/2024Pag.8Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/20254.

Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia omessoesame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc. civ.Tale omesso esame è individuato nell’avvenuto compimento dell’iterprocedurale propedeutico alla stipulazione dei contratti di lavoro atermine quale prevista dalla legge della Regione Sardegna n. 11 del1988 e quindi attraverso l’adozione di progetti comunali annuali, lesuccessive selezioni e la stipulazione dei contratti di tipo privatistico.5.

Con il terzo motivo il ricorrente principale, in subordine, denunciaviolazione e falsa applicazione della Clausola 2 della Direttiva 1999/70in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.Censura la decisione impugnata “per aver valutato il giudice delrinvio che i contratti in questione rientrassero nel campo di applicazionedella direttiva 1999/70, anziché ritenerli esclusi”.Richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia e deduce chenella specie i contratti, in quanto conformi alla legge regionale efinalizzati ad alleviare lo stato di disagio di alcune tipologie di soggettidovevano essere esclusi dalla applicazione della direttiva perché nonerano funzionali a soddisfare esigenze permanenti e durevoli dell’enteed inoltre i criteri utilizzati per giungere alla loro stipulazione sono statiapplicati in modo trasparente e controllabile.

Ribadisce poi tutte lecircostanze già evidenziate nei primi due motivi.6.

Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia, insubordine al motivo n. 3, violazione falsa applicazione art. 36 d.lgs.165/2001 e art.1 d.lgs. 368/2001 e della Clausola 5, punto 1, lettera a)della direttiva 1999/70 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ.Il motivo ribadisce considerazioni già sviluppate nelle precedenticensure e sostiene ancora una volta che i contratti erano sorretti daragioni oggettive perché finalizzati a realizzare i singoli progetti e nonesigenze permanenti dell’amministrazione.RGN 9976/2024Pag.9Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/20257.

I suesposti motivi vanno esaminati congiuntamente secondol’ordine logico-giuridico delle questioni ed anche a prescindere dai nessidi subordinazione impostati nel ricorso per cassazione, data la strettaconnessione tra i vari profili posti a base dell’impugnazione.8.

Va premesso il richiamo ai principi sanciti dall’ordinanzarescindente Cass. 24 febbraio 2022, n. 6154, sulla cui base si devedefinire il contenzioso.Essa ha delineato i seguenti punti fermi, in estrema sintesiriconducibili al fatto che: a) la legge regionale n. 11 del 1988, art. 94,va intesa, in doverosa coerenza con i principi della Costituzione (sulpiano del coordinamento tra la disciplina regionale e le normefondamentali dell’ordinamento civile di cui all’art. 117 dellaCostituzione) e del diritto dell’Unione Europea (sul piano della stipula atempo indeterminato come forma comune dei rapporti di lavoro), nelsenso che l’adozione di “specifici progetti” sulla base della citatadisciplina regionale deve essere coordinata con il rispetto della regola dicausalità e temporaneità delle esigenze imposte ai contratti a terminedalla normativa statale all’epoca vigente, al fine di assicurarel’osservanza dell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 e del d.lgs. n. 368del 2001, con verifica da effettuare in concreto e non per la solaastratta riconducibilità dei contratti ai menzionati progetti; b) l’incentivoall’occupazione non costituisce in sé ragione oggettiva rilevante al finedi impedire, ai sensi della clausola 5, lett. a dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Direttiva 1999/70/CE, l’applicazione delle regole di tutelaavverso la reiterazione abusiva di contratti a termine, in quanto lefinalità di politica sociale in tanto possono essere valorizzate, in quantosiano perseguite con il rispetto delle regole poste dall’ordinamentointerno, in coerenza con il diritto dell’Unione, al fine di evitare l’abusonella contrattazione a termine e quindi – nel caso di specie e secondo ilregime interno vigente – attraverso il rispetto della disciplina sullacausale e ciò perché in realtà, quel medesimo fine potrebbe essereRGN 9976/2024Pag.10Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025assicurato, in modo ancora più incisivo, mediante l’instaurazione dirapporti a tempo indeterminato; c) solo l’effettiva ricorrenza difattispecie riportabili alla clausola 2 paragrafo 2 (esigenze di“formazione professionale iniziale e di apprendistato o ricorrenza di“programmi specifici di formazione”) possono consentire agli Statimembri – nei corrispondenti casi - di non applicare l’[OSCURATO:PERSONA],con verifica da effettuarsi in concreto, rispetto al concreto atteggiarsidei rapporti, onde evitare l’esclusione del diritto dell’Unione.9.

La sentenza qui impugnata, a propria volta, richiamate lemansioni, la pluralità e l’arco temporale dei rapporti quali soprariepilogati al punto 1 dello storico di lite, ha evidenziato che: - «la solagiustificazione inserita» nei contratti tra le parti era la «dicitura “ex L.R.11/88 art. 94”, rubricato “Progetti comunali di sviluppo finalizzatiall’occupazione” e si riferisse appunto a siffatti progetti»; - il rispettodell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 e della regola di cui all’art. 1 deld. lgs. n. 368 del 2001 «non può discendere esclusivamente» dallariconducibilità dei rapporti ai «progetti per lo sviluppo e l’occupazionefinanziati dalla Regione Sardegna», ciò non integrando «il concetto diragione tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva di caratteretemporaneo o eccezionale»; - per identiche ragioni non ricorreva unobiettivo idoneo ad integrare una ragione oggettiva rilevante ai sensidella clausola 5 per escludere l’applicazione delle misure e delle tuteleavverso la reiterazione abusiva di contratti a termine; - nel caso dispecie i contratti erano viceversa diretti «rientrando la cura dell’igieneambientale e del verde urbano fra i servizi istituzionali – a soddisfareesigenze permanenti e durevoli dell’Amministrazione prive delnecessario carattere della temporaneità».10.

Ciò posto ed iniziando dai profili più generali, va detto che lasentenza impugnata resiste al motivo di ricorso (il terzo) con il quale siprospetta ancora la possibilità che i contratti si sottraggano alladisciplina eurounitaria ed alla declinazione di essa nell’ordinamentoRGN 9976/2024Pag.11Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025interno di cui al d. lgs. n. 368 del 2001 e 36 del d. lgs. n. 165 del 2001,per essere essi motivati da esigenze di formazione o inserimento allavoro di cui all’art. 2, paragrafo 2 dell’[OSCURATO:PERSONA]; la sentenza hainfatti evidenziato, ponendosi pienamente nel solco delle pronuncerescindenti (v. supra, punto 8 lett. c) e del diritto eurounitario comeinteso dalla Corte di Giustizia (Corte di Giustizia 11 dicembre 2019,Città di Verviers), che la «sola» giustificazione inserita nei contrattifosse il richiamo alla legge regionale ed alla mera finalizzazioneall’occupazione; nulla è stato accertato su scopi di formazione ed ancheil motivo di ricorso, nel sostenere l’esistenza di tali scopi formativi, faleva sull’esigenza di alleviare lo stato di disagio di soggetti disoccupati,che è cosa diversa, e sulla pubblica utilità delle opere e dei servizi cui ilavoratori venivano addetti, che è in sé inconferente sotto il profilo quiin esame; si tratta dunque di esigenze incoerenti rispetto a quelleformative e di ingresso nel modo del lavoro che potrebbero giustificarela deroga, senza contare che il discorrere di scopi formativi rispetto acontratti più volte reiterati nel corso di diversi anni è in sémanifestamente contraddittorio.11.

Non senza rilevare che il ricorso per cassazione del Comune nonè impostato nei termini di inesistenza o apparenza della motivazione(art. 132 n. 4 cod. proc. civ.), non può poi comunque dirsi che siamancato l’accertamento dell’assenza di valide causali nel senso pretesodalla sentenza rescindente e riepilogato sopra al punto 5 lett. a); lasentenza impugnata, nel passaggio sull’assenza di idonee ragionigiustificative della temporaneità dei diversi contratti, va intesa nelsenso – espressamente affermato – che le causali erano «prive» di taliconnotazioni per riguardare la cura dell’igiene ambientale e del verdeurbano quali servizi «istituzionali», con ciò evidentemente intendendosinon tanto lo scontato riferirsi ad utilità dell’ente in quanto gestore diquei settori, quanto il rispondere essi ad esigenze non transitorie, mastabili della P.A. di riferimento; del resto - non senza dimenticare ilRGN 9976/2024Pag.12Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025principio generale per cui, stante la natura eccezionale del rapporto dilavoro a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato, èa carico del datore l’onere non solo di specificare la causale ma anchedi provare la legittimità del termine (v. già Cass. 27 gennaio 2011, n.1931, poi sempre confermata e in tema di lavoro privato, ma conprincipi che non vi è ragione di non applicare nel discorreresull’applicazione della medesima norma in ambito di pubblico impiegoprivatizzato) – non si può non osservare che ancora nel ricorso percassazione il Comune continua a fare riferimento agli specifici progettidi cui alla legge regionale, senza indicare in modo esatto, ma solo conformule generiche, quali fossero le causali in ipotesi realmentetemporanee che giustificassero il ricorso a lavoratori a termine ed inparticolare quali fossero specificamente le opere o i servizi indicati daiprogetti presentati; così come analogamente sterili sono i richiami,sempre del primo motivo, al rispetto delle selezioni e delle graduatorie,alla stipula di contratti privatistici - profili tutti in sé irrilevanti quanto alconnotato della temporaneità in concreto delle esigenze - come ancheall’assenza di ragioni sostitutive, in quanto anche quest’ultimo profilonon significa necessariamente che le assunzioni andassero a sopperirea necessità non temporanee dell’ente.12.

Ciò comporta la reiezione del primo motivo di ricorso, ma vaparimenti detto che sono prive di pregio anche le deduzioni sub speciedi omesso esame di fatto decisivo di cui al secondo motivo, ove ilrichiamo al rispetto delle procedure di cui alla legge regionale non haalcun rilievo rispetto al profilo sostanziale dell’esplicitazione edesistenza di una causale temporanea delle assunzioni.13.

Per quanto precisato nella ordinanza rescindente (supra punto 8lett. b) va da sé che, in assenza di una causale giustificativa delleassunzioni a termine e quindi dell’osservanza di una delle regole che illegislatore interno ratione temporis aveva posto onde evitare il ricorsoabusivo a tale forma contrattuale, anche sotto il profilo della successivaRGN 9976/2024Pag.13Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025reiterazione per analoghe esigenze, non si può in alcun modo parlare diragioni obiettive correlate all’intento di favorire l’occupazione, come si èdetto ben più tutelata semmai da assunzioni a tempo indeterminato eciò comporta il rigetto anche del quarto motivo.14.

Il ricorso principale va quindi complessivamente rigettato.15.

Il primo motivo del ricorso successivo/incidentale assumel’omessa, erronea, insufficiente o contraddittoria motivazione circa unfatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.),nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. (art.360 n. 3 cod. proc. civ.).Il motivo evidenzia come la Corte territoriale abbia compensato perun terzo le spese dell’intero processo, condannando il Comune arifondere ai lavoratori i restanti due terzi e ciò sull’assunto di unaparziale soccombenza di questi ultimi, per essersi visti rigettare ladomanda di conversione a tempo indeterminato dei rapporti a termine.Secondo il lavoratore la decisione sarebbe errata, per violazione delprincipio di soccombenza, in quanto nel giudizio di rinvio la domanda diconversione non era stata più proposta e quindi il Comune aveva vistointegralmente disattendere le proprie ragioni, così come non potevadirsi che il tema della conversione fosse stato coinvolto dal giudizio dicassazione.16.

Il motivo è infondato.È pacifico che la domanda di conversione fosse stata proposta inprimo e secondo grado, ove le pretese dei lavoratori erano stateintegralmente rigettate ed il tema del giudizio di legittimità, per comeemerge dalle pronunce rescindenti, era quello pregiudiziale dellalegittimità o meno dei termini apposti ai contratti; è dunque improprioparlare di mancata riproposizione presso la S.C. della domanda diconversione, in quanto quest’ultima riguardava semmai gli effetti diquelle nullità, che erano consequenziali a quanto fosse stato poi decisoin sede di legittimità; ciò posto, è indubbio che in sede di rinvio laRGN 9976/2024Pag.14Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025domanda non sia stata più avanzata e che tuttavia la Corte d’appello, inalmeno due passaggi motivazionali, ovverosia quando ha richiamato ildivieto di conversione sancito dall’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 equando ha deciso sulle spese, ne abbia valutato l’infondatezza.Ne deriva che, in questa prospettiva, vi è stata parzialesoccombenza rispetto alle domande originariamente proposte.Vale quindi il principio per cui, in tema di spese processuali, ilgiudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere alprincipio della soccombenza applicato all’esito globale del processo,piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché nondeve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma,in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire adun provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale,ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio dicassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborsodelle stesse in favore della controparte (Cass., S.U., 8 novembre 2022,32906; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289).La Corte territoriale ha dunque giustamente ritenuto, rispettoall’intero processo, la parziale soccombenza dei lavoratori ecorrettamente, valutandone la portata in misura minoritaria rispetto aicapi di domanda accolti, ha disposto solo la compensazione in misura diun terzo, condannando il Comune, in quanto maggiormentesoccombente sul merito, al pagamento dei restanti due terzi alle partivittoriose.17.

Il secondo motivo del ricorso successivo/incidentale denuncia laviolazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, del D.M. n. 55 del20142014 quale modificato dai successivi D.M. n. 37 del 2018 e 147 del2022 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) e ciò sul presupposto che la Corteterritoriale, nel liquidare le spese, ha applicato la riduzione del 30%,per avere il medesimo difensore affrontato le stesse questioni di fatto eRGN 9976/2024Pag.15Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025di diritto rispetto alla pluralità di parti da lui difese, nonostante le causefossero state separatamente introdotte e così condotte fino alla fase dirinvio.18.

Il motivo è infondato.18.1.

È principio diffuso, nella giurisprudenza di questa S.C., quelloper cui non è sindacabile in sede di legittimità la determinazione deicompensi da rimborsare alla controparte vittoriosa allorquando nonsiano violati i minimi ed i massimi della tariffa vigente; ciò venivaaffermato nel vigore dei più risalenti criteri di liquidazione attraverso ilprincipio per cui «la determinazione degli onorari di avvocatocostituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, secontenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiedespecifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede dilegittimità» (Cass. 23 maggio 2002, n. 7527; Cass. 22 giugno 2004, n.11583, quest’ultima con riferimento anche all’attività stragiudiziale;Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289); a seguire, Cass. 10 maggio 2019, n.12537 ha ritenuto, con riferimento al d.m. n. 140 del 2012, che «ladisciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione delcompenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A va intesanel senso che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenutotra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede dilegittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimodecida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili siale ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni chene giustifichino la misura»; analoghe conclusioni sono state estese, purnella diversità del testo tariffario, anche al sistema di cui al D.M. n. 55del 2014, che qui rileva, essendosi ritenuto che anche in tale ambito,«l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimoe il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo purRGN 9976/2024Pag.16Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione èdoverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuireulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in talcaso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento ela misura di questo» (Cass. 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. 5 maggio2022, n. 14198, nonché, in sostanza, anche Cass. 7 gennaio 2021, n.89 e Cass. 20 dicembre 2024, n. 33642); quest’ultimo indirizzo va quiconfermato in quanto l’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014 – purdopo la limitazione del “di regola” ai soli aumenti (D.M. 37/2018) e poila sua totale eliminazione (D.M. 147/2022) - muove dai parametri”medi”, di cui assume che il giudice «tiene conto», ma immediatamentefissa un aumento (ora) fino al 50% ed una riduzione non oltre il 50%,così ponendo, pur senza riproporre la dizione («di regola») di cui alprecedente art. 11 d.m. n. 140 del 2012, un analogo criterio elasticoentro cui devono muoversi le liquidazioni giudiziali dei compensi; ciò inun contesto in cui si è altresì chiarito, coerentemente con il senso dellacitata disposizione tariffaria (il “tiene conto”) che in tema di liquidazionedelle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trovafondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valorimedi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra ilminimo ed il massimo delle tariffe (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2386;Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. 20 dicembre 2024, n. 33642).Vale dunque in pieno il principio icasticamente ribadito già da Cass.24 febbraio 2020, n. 4782, secondo cui «la determinazione in concretodella misura del compenso per prestazioni professionali di avvocato èrimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice dimerito (p. es.

Cass. 29 marzo 1962, n. 656; Cass. 26 ottobre 1968, n.3589)».18.2.

A tale assetto, cui va data continuità per la coerenza con ildato normativo, va poi affiancata la risalente considerazione –parimenti fondante – secondo cui la denuncia del vizio nellaRGN 9976/2024Pag.17Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025liquidazione delle spese non attiene all’ambito degli errores inprocedendo, ma degli errores in iudicando (Cass. 29 ottobre 2014, n.22983; Cass. 29 ottobre 2000, n. 6864) che a propria volta si rendecoerente con la regola di insindacabilità della misura di tale liquidazionese essa si ponga entro i minimi ed i massimi stabiliti dalla tariffa, per lalineare considerazione che, in tanto si può ritenere realizzata unaviolazione della legge sostanziale, in quanto siano superati quei limiti enon altrimenti; ciò è stato detto al fine di ritenere l’irrilevanzadell’errore nella determinazione dello scaglione (Cass. 11 febbraio2004, n. 2626), ma vale anche rispetto ad errori motivazionali che nonsuperino quei limiti, non potendosi a tali errori attribuire effettisuperiori a quelli che avrebbe una totale carenza di motivazione; dettoaltrimenti, i vizi procedurali e nell’articolazione della motivazione nonrilevano, se non quando si accompagnino ad una violazione certa dellaregola sostanziale elastica di individuazione tra i minimi ed i massimi,anche perché la fissazione giudiziale, al di là dei meccanismi tecniciesposti, ha ad oggetto alla fine un importo, che è quello su cui simanifesta la decisione.18.3.

Poste tali premesse, vanno definite anche ulterioriconseguenze.La giurisprudenza di questa S.C. si è in effetti consolidata nel sensoche, partire dalle modifiche apportate al D.M. n. 55 del 2014 dal D.M.n. 37 del 2018, i minimi di tariffa sono assolutamente inderogabili inquanto le riduzioni sui valori medi possono operare «in ogni caso nonoltre il 50 per cento» (Cass. 13 aprile 2023, n. 9815; poi anche Cass.20 ottobre 2023, n. 19184); viceversa, restano derogabili i massimi ditariffa, ma, secondo quanto precisato da Cass. 10 maggio 2019, n.12537 e poi da Cass. 3 giugno 2024, n. 15506, solo sulla base dispecifica motivazione; in quest’ultimo caso la motivazione assumedunque portata sostanziale, perché necessaria al superamento dellaRGN 9976/2024Pag.18Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025regola e dunque la sua mancanza o la sua manifesta irrazionalitàpossono viziare la decisione.In questo contesto si pongono quindi altri temi, dati dal rilievo dacomma 2, cit.) che possono intervenire in ragione della difesa dipluralità di parti e\o dell’essere coinvolte questioni comuni a piùcontendenti patrocinati dal medesimo difensore.Quanto alle riduzioni, la menzionata regola di inderogabilità deiminimi esclude certamente che, attraverso esse, si possa scendere al disotto di tali minimi per effetto dell’applicazione di un siffatto criterio.Quanto agli aumenti, va evidenziato come l’art. 4, comma 2, delD.M. n. 55 sia stato modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nel senso cheper essi non è più riproposta la dizione per cui gli stessi potrebberoessere attuati “di regola”; ciò non va però inteso nel senso di unariduzione della discrezionalità, ma di un suo ampliamento, ma pursempre entro un elastico percentuale prefissato dalla tariffa (30%, finoa un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggettooltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta), sicché si deve ritenereche anche tale previsione sia da riportare, per coerenza di fondo delsistema, al principio per cui la liquidazione entro i margini di tariffa nonnecessita di motivazione (v. supra, punti

18.1. e 18.3.); pertanto,l’applicazione o meno di quegli aumenti non può essere censurata insede di legittimità.Ciò è stato del resto già ritenuto da Cass. 5 dicembre 2024, n.31217 la quale – in concreto discostandosi da Cass. 14 gennaio 2020,n. 461 (poi seguita da Cass. 5 gennaio 2024, n. 376; Cass. 13 giugno2024, n. 16465) - ha affermato che non possa esservi sindacatorispetto agli aumenti praticati ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.M.citato; ciò sul presupposto che solo l’aumento al di fuori dei parametrimassimi di tariffa imporrebbe la motivazione, proprio per essere di«ampiezza indiscriminata» (Cass. 12537/2019 cit.) e per riguardareRGN 9976/2024Pag.19Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025«casi del tutto eccezionali» (Cass. 15506/2024 cit.), quale in sé solonon è certamente quello della difesa in caso di pluralità di parti munitedi analoga posizione processuale; ciò per concluderne quindi che gliaumenti previsti dalla tariffa per il caso della difesa di o contro unapluralità di parti (art. 4, comma 2, del DM n. 55 del 2014) non sonosindacabili perché si basano su parametri esplicitati nella tariffa,secondo una logica da ricostruire nel senso che quanto viene stabilitodal giudice sulla base di regole dettate dalla tariffa non è viziato anchequalora manchi una specifica motivazione, mentre quanto èliberamente definibile senza parametri prefissati va invece munito dimotivazione; la conseguenza è che – data la bilateralità degli argomenti– l’essersi o meno applicati gli aumenti di cui all’art. 4, comma 2 per ladifesa di una pluralità di parti non comporta in sé vizio della sentenzaimpugnata, se non siano violati i minimi (in caso di mancataapplicazione) o i massimi (in caso di applicazione); principio che delresto è insito anche nella motivazione di Cass., S.U., 27 novembre2019, n. 31030 ove – con riferimento alla riduzione, ma conragionamento che vale appieno per l’aumento – si afferma che ilcorrispondente potere «ha natura discrezionale, sicché il suo mancatoesercizio non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 10/1/2017, n.269; nello stesso senso, Cass. 18/04/2005, n. 8084, in motivazione;Cass. 03/07/2003, n. 10532)».18.4.

Va solo precisato, in chiusura, che l’esclusione del sindacatosugli aumenti o riduzioni contenuti entro i minimi e massimi di tariffariguarda solo le cause riguardanti soggetti caratterizzati dalla «stessaposizione processuale» (art. 4, comma 2 e comma 4 citt.) e nonevidentemente il diverso caso in cui l’autonomia di tali posizionicomporta necessariamente separatezza di liquidazioni (v. anche Cass. 6giugno 2022, n. 18047).18.5.

Applicando al caso di specie i menzionati principi, ne derivache il secondo motivo sulle spese di lite va disatteso.RGN 9976/2024Pag.20Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025È corretta la difesa in esso contenuta secondo cui la riduzione aisensi dell’art. 4, comma 4, non può operare nelle fasi in cui i giudizierano separati, per l’inevitabile autonomia delle posizioni giuridiche eprocessuali dei diversi contendenti (Cass., S.U., 31030/2019 cit.).Tuttavia, avendo la Corte territoriale operato l’abbattimento del30% sui valori medi (che non era tenuta ad applicare) perché il viziopotesse essere fatto valere era necessario che il ricorrente allegasseche attraverso l’abbattimento disposto applicando (erroneamente) l’art.4, comma 4, fossero stati violati i valori minimi.Stante la menzionata irrilevanza della motivazione, non essendodimostrata e neppure addotta come tale l’avvenuta complessivaviolazione dei minimi assoluti di tariffa, la censura intercetta insostanza un profilo non censurabile in sede di legittimità.19.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integraletra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione conseguente allafase di rinvio.

P.Q.MLa Corte decidendo sui ricorsi riuniti li rigetta entrambi e compensale spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente principale e del ricorrentesuccessivo/incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 9976/2024Pag.21Numero registro generale 19188/2025Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 12021/2026Data pubblicazione 30/04/2026AULA ’B’OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Correzione dierroreSEZIONE LAVOROmaterialeComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - 19188/2025Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel.

Consigliere-Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso n. 19188-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente per correzione -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiMARIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente per correzione -per la correzione dell’ordinanza n. 17600/2025della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA,depositata il 30/06/2025 nei procedimenti riunitiR.G.N. 9976/2024, 13173/2024;udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19188/2025Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 12021/2026Data pubblicazione 30/04/2026RILEVATO CHE1.

Il ricorrente in epigrafe chiede la correzionedell’ordinanza di questa Corte n. 17600/2025 incausa contro il Comune di Sassari, nella parte incui non ha espressamente provveduto sulle speseper il giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c., aventead oggetto la richiesta di sospensione dellasentenza della Corte d’Appello che avevacondannato il Comune al risarcimento del danno,richiesta respinta dalla medesima Corte nelcontraddittorio con il lavoratore; sostiene che permero errore materiale non si sia provveduto su talispese, essendosi questa Corte pronunciata solo sulricorso principale e su quello incidentale (concompensazione integrale delle spese del giudizio dicassazione giustificata da reciproca soccombenza).2.

Il ricorrente e l’amministrazione comunalehanno depositato memoria per l’odierna adunanza.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso non è fondato.2.

La regolamentazione delle spese di literiguarda tutto il giudizio come pervenuto all’esamedella Corte di legittimità e quindi anche l’eventualefase incidentale, sicché la disposta compensazioneè da intendersi relativa, appunto, a tutto il giudizioe quindi anche a tale fase incidentale (ancorchésvoltasi innanzi alla Corte d’Appello).3.

Come chiarito da Cass. n. 25283/2025,l’ordinanza emessa ex art. 373 c.p.c., nelprocedimento di sospensione dell’esecuzione dellaNumero registro generale 19188/2025Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 12021/2026Data pubblicazione 30/04/2026sentenza di appello non deve contenere laliquidazione delle spese, trattandosi di unapronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia ècondizionata all’esito del giudizio di cassazione e difronte alla quale non esiste una partedefinitivamente soccombente, sicché la relativaliquidazione spetta alla Corte di cassazione,nell’ambito di quella delle spese del giudizio dilegittimità; e la disciplina delle spese delprocedimento ex art. 373 c.p.c. è informata alprincipio della soccombenza, riferito all’esito finaledel giudizio (v.

Cass. n. 20893/2025).4.

Nel caso di specie, deve evincersi dalcompendio motivazionale complessivo che ladisposta compensazione delle spese in ragionedella reciproca soccombenza comprendevaimplicitamente anche quelle della fase incidentale,in quanto l’esito di tale fase è rimasto provvisorioe manca un espresso riferimento alla stessa.5.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese delpresente procedimento, in quanto (Cass.

S.U. n.29432/2024) nel procedimento di correzione deglierrori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis c.p.c.,di natura sostanzialmente amministrativa e nondiretto a incidere, in situazione di contrasto tra leparti, sull’assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non può procedersi allaliquidazione delle spese, non essendo configurabilein alcun caso una situazione di soccombenza, aisensi e per gli effetti di cui all’art. 91 c.p.c.,Numero registro generale 19188/2025Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 12021/2026Data pubblicazione 30/04/2026neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente,partecipando al contraddittorio, oppongaresistenza all’istanza.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso per correzione dierrore materiale.

Così deciso in Roma, nellacamera di consiglio, il 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
controricorrente -nonché sul ricorso iscritto al n. 13173/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025ARA ANTONELLO, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso la pec del primo;- controricorrente -avverso la sentenza n. 163/2023 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N.65/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con ricorso depositato il 17.4.2015, [OSCURATO:PERSONA] agiva neiconfronti del Comune di Sassari (suo datore di lavoro) dinanzi alTribunale di Sassari esponendo che: - aveva lavorato alle dipendenzedel predetto Ente in forza di molteplici contratti di lavoro subordinato atempo determinato con espressa indicazione “ex L.R. 11/88 art. 94”; - icontratti in parola dovevano essere disciplinati dalla normativanazionale di cui al d.lgs. n. 165/2001 e al d.lgs. n. 368/2001, avendol’indicata legge regionale natura meramente finanziaria e rinviando essastessa alla legislazione vigente per la disciplina dei negozi de quibus; -l’apposizione ad essi del termine finale era da considerare illegittima,non essendo giustificata dall’indicazione di temporanee ragioni tecniche,organizzative, produttive e/o sostitutive; - tali contratti, oltre cheessere privi di motivazione sotto il profilo formale, avevano ad oggettodell’Ente locale, ragion per cui dovevano considerarsi privi diRGN 9976/2024Pag.2Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025giustificazioni temporanee ed eccezionali, anche sotto il profilosostanziale; la ripetitività per lustri di siffatti contratti risultavapalesemente illegittima sia in base alla normativa nazionale, sia in basea quella europea; - la mancata elaborazione del DVR prima di ogniassunzione successiva al 2001 integrava un’ulteriore motivo di nullitàdei termini oggetto di causa; - il ricorso ai contratti a termine per unperiodo superiore a 36 mesi, ancorché non continuativi, davacomunque diritto alla conversione del rapporto in contratto a tempoindeterminato.Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva che, previa declaratoria dellanullità del termine apposto ai contratti in contesa fin dal primo accordosuccessivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n.368/2001: (i) in via principale, da un lato fosse riconosciuto il suodiritto ad essere dichiarato dipendente a tempo indeterminato delComune di Sassari e ad essere quindi riammesso in servizio, dall’altrofosse disposta la condanna dell’Ente convenuto al pagamento nei suoiconfronti delle mensilità maturate e maturande nel periodointercorrente fra l’atto di messa in mora e l’emanazione della sentenzaovvero al risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183/2010, oltreaccessori di legge; (ii) in via subordinata, fosse disposta la condannadell’Ente convenuto al risarcimento del danno commisurato alleretribuzioni omesse nell’intervallo compreso fra i vari contratti nonchénel periodo intercorrente fra il termine dell’ultimo contratto el’emanazione della sentenza e comunque non inferiore a venti mensilitàsecondo i criteri di cui all’art. 18 L. n. 300/1970 o in altra misuraritenuta equa alla luce del principio di effettività del risarcimento, oltreaccessori di legge; (iii) in ogni caso, con vittoria di spese e compensiprofessionali.Costituitosi in giudizio, il Comune di Sassari chiedeva il rigetto diogni avversa domanda, replicando che ai contratti in esame non potevaapplicarsi la disciplina di cui al d.lgs. n. 368/2001, essendo statiRGN 9976/2024Pag.3Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025stipulati per rispondere a specifiche esigenze di politica sociale a normadella L.R. n. 11/1988 allo scopo precipuo di “promuovere iniziative voltead avviare al lavoro disoccupati residenti nel proprio territorio”.2. La causa, istruita mediante prova documentale, veniva definitadal Tribunale di Sassari con la sentenza di rigetto n. 806/2014, spese dilite compensate.Il giudice di prime cure, in particolare, escludeva l’applicabilità delladisciplina nazionale invocata dal ricorrente ai contratti oggetto di causa,in favore della loro speciale regolamentazione in base all’art. 94 dellaL.R. n. 11/1988, che disciplinerebbe compiutamente la materia deicontratti a termine nell’ambito dei progetti finanziati dalla Regione infavore di enti territoriali per finalità di politica sociale in armonia con laclausola 5 della direttiva 99/70/CE, senza lasciare spazio adun’eventuale integrazione ad opera delle disposizioni di cui al d.lgs. n.368/2001.3. Avverso tale sentenza proponeva appello l’originario ricorrente,chiedendo l’integrale riforma della sentenza impugnata e l’accoglimentodi ogni precedente domanda, con vittoria di spese.La causa veniva definita con la sentenza n. 85/2016 della Corteterritoriale, che respingeva l’appello, compensando le spese di lite.Nello specifico, il giudice in seconde cure, rilevato che l’assunzione erastata disposta ai sensi dell’art. 94 della L.R. Sardegna n. 11/1988,riteneva che: (i) il legislatore regionale, al fine di favorirel’occupazione, consente l’assunzione a termine per l’attuazione deiprogetti comunali, dettando al comma 9 del citato art. 94 una specificadisciplina del rapporto, sottratto all’applicazione del D.lgs. n. 368/2001nonché del D.lgs. n. 165/2001; (ii) lo Statuto della Regione Sardegna,approvato con legge costituzionale n. 3 del 1948, consente alla Regionedi emanare norme di integrazione ed attuazione della disciplina stataleanche nelle materie nelle quali non ha potestà legislativa esclusiva, frale quali sono ricomprese quella del lavoro e della previdenza eRGN 9976/2024Pag.4Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025assistenza sociale; (iii) la riforma del titolo quinto della CartaCostituzionale non può incidere sulla validità ed efficacia delle normeprecedentemente promulgate dalla Regione, con le quali sono statiprevisti strumenti finalizzati a risolvere il problema occupazionale diparticolari categorie svantaggiate; (iv) la legge regionale, che consenteil rinnovo del contratto a termine senza alcun limite, non contrasta conla clausola 5 dell’accordo quadro sul rapporto a tempo determinatoallegato alla direttiva 1999/70/CE, sia perché giustificata da fini diutilità sociale, sia perché esulano dal suo campo di applicazione irapporti che si ricollegano ad un “programma specifico di formazione,inserimento e riqualificazione pubblico o che usufruisca di contrattipubblici”.4. Avverso detta sentenza l’appellante proponeva ricorso perCassazione, affidato a tre motivi.Con ordinanza n. 6154/2022, la Suprema Corte accoglieva i primidue motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassava la sentenza impugnatain relazione ai motivi accolti rinviando, anche per le spese, alla Corte diappello di Cagliari in diversa composizione.5. Con ricorso in riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. l’appellanteradicava il giudizio di rinvio in cui chiedeva il recepimento dei principi didiritto enunciati dalla Suprema Corte.Con sentenza n. 163/2023 pubblicata il 15.12.2023, la Corted’appello di Cagliari, Sez. distaccata di Sassari in diversa composizione,in riforma della sentenza di prime cure, dichiarava la nullità dei terminiapposti ai contratti di lavoro stipulati tra l’appellante ed il Comune diSassari, condannando l’Ente appellato al risarcimento del danno afavore del lavoratore nella misura di 12 mensilità dell’ultimaretribuzione globale di fatto oltre alla maggior somma tra gli interessilegali e la rivalutazione monetaria con decorrenza dal deposito dellasentenza.RGN 9976/2024Pag.5Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025Evidenziava in premessa che fra il Comune di Sassari e l’attualecontroricorrente era stata stipulata una articolata serie di contratti atempo determinato intercorsi non in modo continuativo dall’aprile 1996al 14 marzo 2011.Aggiungeva che nei contratti era indicata unicamente la seguentecausale: ex L.R. 11/1988 art. 94 - progetti comunali di sviluppofinalizzati all’occupazione.Richiamato il principio della ragione più liquida e il contenuto dellapronuncia rescindente escludeva che fosse stata provata per i contrattisuccessivi all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n.368/2001 la temporaneità della esigenza tecnica, produttiva,organizzativa e sostitutiva ed evidenziava che la cura del verde pubblicoed il trasporto unico soddisfano esigenze permanenti e durevolidell’amministrazione prive del necessario carattere di temporaneità.Riteneva, quindi, nulli i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore deld.lgs. n. 165/2001 e, esclusa la possibilità della conversione, liquidavail «danno comunitario» in misura pari a 12 mensilità, oltre alla maggiorsomma tra interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare a fartempo dalla data della pronuncia.Compensava le spese di lite in misura pari a 1/3, in ragione dellasoccombenza reciproca e liquidava tali spese nei termini indicati indispositivo.In motivazione precisava che le spese dovevano essere liquidatesulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 quanto algiudizio di primo grado, al giudizio di appello e a quello di legittimità,con riduzione ex art. 4, comma 4, del 30% in quanto il medesimodifensore aveva affrontato le stesse questioni di fatto e di diritto inanaloghe procedure concernenti soggetti in identica posizioneprocessuale; le spese del giudizio di riassunzione dovevano essereliquidate tenendo conto del D.M. 147/2022 e operando il medesimoabbattimento.RGN 9976/2024Pag.6Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/20256. Il Comune di Sassari ha proposto il presente ricorso percassazione (R.G.N. n. 9976/2024), affidando le proprie difese a quattromotivi cui il lavoratore ha resistito con controricorso.7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto successivo ricorso (R.G.N.13173/2024) avverso la medesima sentenza, affidato a due motivi cui ilComune di Sassari ha resistito con controricorso.8. Entrambe le parti hanno depositato memorie.CONSIDERATO CHE1. In via preliminare, va disposta la riunione, ex art. 335 cod. proc.civ. dei ricorsi, in quanto volti ad impugnare la medesima sentenza.2. Sempre in via preliminare va ricordato il consolidato e condivisoindirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell’unicità del processodi impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una voltaavvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altredebbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo eperciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente ilcontroricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, percui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentementedalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorsoincidentale (Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 1°giugno 2020, n. 10412; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662).Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorsoproposto dal Comune di Sassari e incidentale quello proposto da[OSCURATO:PERSONA].3. Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia la violazionedell’art. 384 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ., per non avere la Corte d’appello ottemperato ai principidi diritto enucleati dalla Suprema Corte nella ordinanza di cassazionecon rinvio.RGN 9976/2024Pag.7Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025Il motivo è sviluppato sostenendo che nella sentenza impugnatafosse mancato il vaglio della fattispecie concreta alla luce di tutti glielementi rilevanti al fine di verificarne la sussumibilità nella fattispecieastratta prevista dal legislatore regionale ed al fine di valutarecorrettamente l’abusività o meno dei contratti stipulati; in particolare,si legge nel motivo, la Corte territoriale aveva omesso di verificare inconcreto se i contratti di lavoro prevedessero lo svolgimento di attivitàcorrispondenti ai progetti comunali approvati, nonché il fatto di essersistipulati i contratti all’esito di apposite selezioni indette annualmente daCentri per l’impiego, sulla base dei requisiti di disagio sociale volta avolta individuati e prescegliendosi coloro che, pur se ripetutamente, sierano collocati in posizione utile nelle graduatorie, trascurandosi infineche i contratti conclusi fossero di tipo privatistico e che i lavoratori nonfossero stati assunti per sostituire il personale di ruolo.Nella censura si precisa come non potesse ritenersi sufficiente lamera verifica del solo numero di contratti intercorsi con ciascunlavoratore o delle mansioni in essi indicate, così come l’affermazioneche si trattava delle attività normalmente svolte dal Comune e laconclusione del tutto semplicistica nel senso dell’illegittimità per esserequei rapporti destinati a soddisfare esigenze permanenti e stabilidell’ente; viceversa, un corretto esame della fattispecie avrebbe fattoconcludere che le prestazioni rese erano indispensabili per losvolgimento delle attività previste nei progetti comunali annualmenteapprovati, i quali necessariamente, per disposto della legislazioneregionale che ne giustificava l’adozione, dovevano rispondere ade gestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità e allapromozione o sostegno di progetti occupazionali connessi al miglioreutilizzo delle risorse locali.RGN 9976/2024Pag.8Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/20254. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia omessoesame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc. civ.Tale omesso esame è individuato nell’avvenuto compimento dell’iterprocedurale propedeutico alla stipulazione dei contratti di lavoro atermine quale prevista dalla legge della Regione Sardegna n. 11 del1988 e quindi attraverso l’adozione di progetti comunali annuali, lesuccessive selezioni e la stipulazione dei contratti di tipo privatistico.5. Con il terzo motivo il ricorrente principale, in subordine, denunciaviolazione e falsa applicazione della Clausola 2 della Direttiva 1999/70in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.Censura la decisione impugnata “per aver valutato il giudice delrinvio che i contratti in questione rientrassero nel campo di applicazionedella direttiva 1999/70, anziché ritenerli esclusi”.Richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia e deduce chenella specie i contratti, in quanto conformi alla legge regionale efinalizzati ad alleviare lo stato di disagio di alcune tipologie di soggettidovevano essere esclusi dalla applicazione della direttiva perché nonerano funzionali a soddisfare esigenze permanenti e durevoli dell’enteed inoltre i criteri utilizzati per giungere alla loro stipulazione sono statiapplicati in modo trasparente e controllabile. Ribadisce poi tutte lecircostanze già evidenziate nei primi due motivi.6. Con il quarto motivo il ricorrente principale denuncia, insubordine al motivo n. 3, violazione falsa applicazione art. 36 d.lgs.165/2001 e art.1 d.lgs. 368/2001 e della Clausola 5, punto 1, lettera a)della direttiva 1999/70 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ.Il motivo ribadisce considerazioni già sviluppate nelle precedenticensure e sostiene ancora una volta che i contratti erano sorretti daragioni oggettive perché finalizzati a realizzare i singoli progetti e nonesigenze permanenti dell’amministrazione.RGN 9976/2024Pag.9Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/20257. I suesposti motivi vanno esaminati congiuntamente secondol’ordine logico-giuridico delle questioni ed anche a prescindere dai nessidi subordinazione impostati nel ricorso per cassazione, data la strettaconnessione tra i vari profili posti a base dell’impugnazione.8. Va premesso il richiamo ai principi sanciti dall’ordinanzarescindente Cass. 24 febbraio 2022, n. 6154, sulla cui base si devedefinire il contenzioso.Essa ha delineato i seguenti punti fermi, in estrema sintesiriconducibili al fatto che: a) la legge regionale n. 11 del 1988, art. 94,va intesa, in doverosa coerenza con i principi della Costituzione (sulpiano del coordinamento tra la disciplina regionale e le normefondamentali dell’ordinamento civile di cui all’art. 117 dellaCostituzione) e del diritto dell’Unione Europea (sul piano della stipula atempo indeterminato come forma comune dei rapporti di lavoro), nelsenso che l’adozione di “specifici progetti” sulla base della citatadisciplina regionale deve essere coordinata con il rispetto della regola dicausalità e temporaneità delle esigenze imposte ai contratti a terminedalla normativa statale all’epoca vigente, al fine di assicurarel’osservanza dell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 e del d.lgs. n. 368del 2001, con verifica da effettuare in concreto e non per la solaastratta riconducibilità dei contratti ai menzionati progetti; b) l’incentivoall’occupazione non costituisce in sé ragione oggettiva rilevante al finedi impedire, ai sensi della clausola 5, lett. a dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Direttiva 1999/70/CE, l’applicazione delle regole di tutelaavverso la reiterazione abusiva di contratti a termine, in quanto lefinalità di politica sociale in tanto possono essere valorizzate, in quantosiano perseguite con il rispetto delle regole poste dall’ordinamentointerno, in coerenza con il diritto dell’Unione, al fine di evitare l’abusonella contrattazione a termine e quindi – nel caso di specie e secondo ilregime interno vigente – attraverso il rispetto della disciplina sullacausale e ciò perché in realtà, quel medesimo fine potrebbe essereRGN 9976/2024Pag.10Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025assicurato, in modo ancora più incisivo, mediante l’instaurazione dirapporti a tempo indeterminato; c) solo l’effettiva ricorrenza difattispecie riportabili alla clausola 2 paragrafo 2 (esigenze di“formazione professionale iniziale e di apprendistato o ricorrenza di“programmi specifici di formazione”) possono consentire agli Statimembri – nei corrispondenti casi - di non applicare l’[OSCURATO:PERSONA],con verifica da effettuarsi in concreto, rispetto al concreto atteggiarsidei rapporti, onde evitare l’esclusione del diritto dell’Unione.9. La sentenza qui impugnata, a propria volta, richiamate lemansioni, la pluralità e l’arco temporale dei rapporti quali soprariepilogati al punto 1 dello storico di lite, ha evidenziato che: - «la solagiustificazione inserita» nei contratti tra le parti era la «dicitura “ex L.R.11/88 art. 94”, rubricato “Progetti comunali di sviluppo finalizzatiall’occupazione” e si riferisse appunto a siffatti progetti»; - il rispettodell’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 e della regola di cui all’art. 1 deld. lgs. n. 368 del 2001 «non può discendere esclusivamente» dallariconducibilità dei rapporti ai «progetti per lo sviluppo e l’occupazionefinanziati dalla Regione Sardegna», ciò non integrando «il concetto diragione tecnica, produttiva, organizzativa o sostitutiva di caratteretemporaneo o eccezionale»; - per identiche ragioni non ricorreva unobiettivo idoneo ad integrare una ragione oggettiva rilevante ai sensidella clausola 5 per escludere l’applicazione delle misure e delle tuteleavverso la reiterazione abusiva di contratti a termine; - nel caso dispecie i contratti erano viceversa diretti «rientrando la cura dell’igieneambientale e del verde urbano fra i servizi istituzionali – a soddisfareesigenze permanenti e durevoli dell’Amministrazione prive delnecessario carattere della temporaneità».10. Ciò posto ed iniziando dai profili più generali, va detto che lasentenza impugnata resiste al motivo di ricorso (il terzo) con il quale siprospetta ancora la possibilità che i contratti si sottraggano alladisciplina eurounitaria ed alla declinazione di essa nell’ordinamentoRGN 9976/2024Pag.11Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025interno di cui al d. lgs. n. 368 del 2001 e 36 del d. lgs. n. 165 del 2001,per essere essi motivati da esigenze di formazione o inserimento allavoro di cui all’art. 2, paragrafo 2 dell’[OSCURATO:PERSONA]; la sentenza hainfatti evidenziato, ponendosi pienamente nel solco delle pronuncerescindenti (v. supra, punto 8 lett. c) e del diritto eurounitario comeinteso dalla Corte di Giustizia (Corte di Giustizia 11 dicembre 2019,Città di Verviers), che la «sola» giustificazione inserita nei contrattifosse il richiamo alla legge regionale ed alla mera finalizzazioneall’occupazione; nulla è stato accertato su scopi di formazione ed ancheil motivo di ricorso, nel sostenere l’esistenza di tali scopi formativi, faleva sull’esigenza di alleviare lo stato di disagio di soggetti disoccupati,che è cosa diversa, e sulla pubblica utilità delle opere e dei servizi cui ilavoratori venivano addetti, che è in sé inconferente sotto il profilo quiin esame; si tratta dunque di esigenze incoerenti rispetto a quelleformative e di ingresso nel modo del lavoro che potrebbero giustificarela deroga, senza contare che il discorrere di scopi formativi rispetto acontratti più volte reiterati nel corso di diversi anni è in sémanifestamente contraddittorio.11. Non senza rilevare che il ricorso per cassazione del Comune nonè impostato nei termini di inesistenza o apparenza della motivazione(art. 132 n. 4 cod. proc. civ.), non può poi comunque dirsi che siamancato l’accertamento dell’assenza di valide causali nel senso pretesodalla sentenza rescindente e riepilogato sopra al punto 5 lett. a); lasentenza impugnata, nel passaggio sull’assenza di idonee ragionigiustificative della temporaneità dei diversi contratti, va intesa nelsenso – espressamente affermato – che le causali erano «prive» di taliconnotazioni per riguardare la cura dell’igiene ambientale e del verdeurbano quali servizi «istituzionali», con ciò evidentemente intendendosinon tanto lo scontato riferirsi ad utilità dell’ente in quanto gestore diquei settori, quanto il rispondere essi ad esigenze non transitorie, mastabili della P.A. di riferimento; del resto - non senza dimenticare ilRGN 9976/2024Pag.12Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025principio generale per cui, stante la natura eccezionale del rapporto dilavoro a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato, èa carico del datore l’onere non solo di specificare la causale ma anchedi provare la legittimità del termine (v. già Cass. 27 gennaio 2011, n.1931, poi sempre confermata e in tema di lavoro privato, ma conprincipi che non vi è ragione di non applicare nel discorreresull’applicazione della medesima norma in ambito di pubblico impiegoprivatizzato) – non si può non osservare che ancora nel ricorso percassazione il Comune continua a fare riferimento agli specifici progettidi cui alla legge regionale, senza indicare in modo esatto, ma solo conformule generiche, quali fossero le causali in ipotesi realmentetemporanee che giustificassero il ricorso a lavoratori a termine ed inparticolare quali fossero specificamente le opere o i servizi indicati daiprogetti presentati; così come analogamente sterili sono i richiami,sempre del primo motivo, al rispetto delle selezioni e delle graduatorie,alla stipula di contratti privatistici - profili tutti in sé irrilevanti quanto alconnotato della temporaneità in concreto delle esigenze - come ancheall’assenza di ragioni sostitutive, in quanto anche quest’ultimo profilonon significa necessariamente che le assunzioni andassero a sopperirea necessità non temporanee dell’ente.12. Ciò comporta la reiezione del primo motivo di ricorso, ma vaparimenti detto che sono prive di pregio anche le deduzioni sub speciedi omesso esame di fatto decisivo di cui al secondo motivo, ove ilrichiamo al rispetto delle procedure di cui alla legge regionale non haalcun rilievo rispetto al profilo sostanziale dell’esplicitazione edesistenza di una causale temporanea delle assunzioni.13. Per quanto precisato nella ordinanza rescindente (supra punto 8lett. b) va da sé che, in assenza di una causale giustificativa delleassunzioni a termine e quindi dell’osservanza di una delle regole che illegislatore interno ratione temporis aveva posto onde evitare il ricorsoabusivo a tale forma contrattuale, anche sotto il profilo della successivaRGN 9976/2024Pag.13Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025reiterazione per analoghe esigenze, non si può in alcun modo parlare diragioni obiettive correlate all’intento di favorire l’occupazione, come si èdetto ben più tutelata semmai da assunzioni a tempo indeterminato eciò comporta il rigetto anche del quarto motivo.14. Il ricorso principale va quindi complessivamente rigettato.15. Il primo motivo del ricorso successivo/incidentale assumel’omessa, erronea, insufficiente o contraddittoria motivazione circa unfatto controverso e decisivo del giudizio (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.),nonché la violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. (art.360 n. 3 cod. proc. civ.).Il motivo evidenzia come la Corte territoriale abbia compensato perun terzo le spese dell’intero processo, condannando il Comune arifondere ai lavoratori i restanti due terzi e ciò sull’assunto di unaparziale soccombenza di questi ultimi, per essersi visti rigettare ladomanda di conversione a tempo indeterminato dei rapporti a termine.Secondo il lavoratore la decisione sarebbe errata, per violazione delprincipio di soccombenza, in quanto nel giudizio di rinvio la domanda diconversione non era stata più proposta e quindi il Comune aveva vistointegralmente disattendere le proprie ragioni, così come non potevadirsi che il tema della conversione fosse stato coinvolto dal giudizio dicassazione.16. Il motivo è infondato.È pacifico che la domanda di conversione fosse stata proposta inprimo e secondo grado, ove le pretese dei lavoratori erano stateintegralmente rigettate ed il tema del giudizio di legittimità, per comeemerge dalle pronunce rescindenti, era quello pregiudiziale dellalegittimità o meno dei termini apposti ai contratti; è dunque improprioparlare di mancata riproposizione presso la S.C. della domanda diconversione, in quanto quest’ultima riguardava semmai gli effetti diquelle nullità, che erano consequenziali a quanto fosse stato poi decisoin sede di legittimità; ciò posto, è indubbio che in sede di rinvio laRGN 9976/2024Pag.14Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025domanda non sia stata più avanzata e che tuttavia la Corte d’appello, inalmeno due passaggi motivazionali, ovverosia quando ha richiamato ildivieto di conversione sancito dall’art. 36 del d. lgs. n. 165 del 2001 equando ha deciso sulle spese, ne abbia valutato l’infondatezza.Ne deriva che, in questa prospettiva, vi è stata parzialesoccombenza rispetto alle domande originariamente proposte.Vale quindi il principio per cui, in tema di spese processuali, ilgiudice del rinvio, al quale la causa sia stata rimessa anche perprovvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere alprincipio della soccombenza applicato all’esito globale del processo,piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché nondeve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma,in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire adun provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale,ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio dicassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborsodelle stesse in favore della controparte (Cass., S.U., 8 novembre 2022,32906; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289).La Corte territoriale ha dunque giustamente ritenuto, rispettoall’intero processo, la parziale soccombenza dei lavoratori ecorrettamente, valutandone la portata in misura minoritaria rispetto aicapi di domanda accolti, ha disposto solo la compensazione in misura diun terzo, condannando il Comune, in quanto maggiormentesoccombente sul merito, al pagamento dei restanti due terzi alle partivittoriose.17. Il secondo motivo del ricorso successivo/incidentale denuncia laviolazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 4, del D.M. n. 55 del20142014 quale modificato dai successivi D.M. n. 37 del 2018 e 147 del2022 (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) e ciò sul presupposto che la Corteterritoriale, nel liquidare le spese, ha applicato la riduzione del 30%,per avere il medesimo difensore affrontato le stesse questioni di fatto eRGN 9976/2024Pag.15Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025di diritto rispetto alla pluralità di parti da lui difese, nonostante le causefossero state separatamente introdotte e così condotte fino alla fase dirinvio.18. Il motivo è infondato.18.1. È principio diffuso, nella giurisprudenza di questa S.C., quelloper cui non è sindacabile in sede di legittimità la determinazione deicompensi da rimborsare alla controparte vittoriosa allorquando nonsiano violati i minimi ed i massimi della tariffa vigente; ciò venivaaffermato nel vigore dei più risalenti criteri di liquidazione attraverso ilprincipio per cui «la determinazione degli onorari di avvocatocostituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, secontenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiedespecifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede dilegittimità» (Cass. 23 maggio 2002, n. 7527; Cass. 22 giugno 2004, n.11583, quest’ultima con riferimento anche all’attività stragiudiziale;Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289); a seguire, Cass. 10 maggio 2019, n.12537 ha ritenuto, con riferimento al d.m. n. 140 del 2012, che «ladisciplina secondo cui i parametri specifici per la determinazione delcompenso sono, "di regola", quelli di cui alla allegata tabella A va intesanel senso che l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenutotra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede dilegittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella,mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimodecida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi dariconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili siale ragioni dello scostamento dalla "forcella" di tariffa, sia le ragioni chene giustifichino la misura»; analoghe conclusioni sono state estese, purnella diversità del testo tariffario, anche al sistema di cui al D.M. n. 55del 2014, che qui rileva, essendosi ritenuto che anche in tale ambito,«l’esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimoe il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo purRGN 9976/2024Pag.16Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione èdoverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuireulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in talcaso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento ela misura di questo» (Cass. 13 luglio 2021, n. 19989; Cass. 5 maggio2022, n. 14198, nonché, in sostanza, anche Cass. 7 gennaio 2021, n.89 e Cass. 20 dicembre 2024, n. 33642); quest’ultimo indirizzo va quiconfermato in quanto l’art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014 – purdopo la limitazione del “di regola” ai soli aumenti (D.M. 37/2018) e poila sua totale eliminazione (D.M. 147/2022) - muove dai parametri”medi”, di cui assume che il giudice «tiene conto», ma immediatamentefissa un aumento (ora) fino al 50% ed una riduzione non oltre il 50%,così ponendo, pur senza riproporre la dizione («di regola») di cui alprecedente art. 11 d.m. n. 140 del 2012, un analogo criterio elasticoentro cui devono muoversi le liquidazioni giudiziali dei compensi; ciò inun contesto in cui si è altresì chiarito, coerentemente con il senso dellacitata disposizione tariffaria (il “tiene conto”) che in tema di liquidazionedelle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trovafondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valorimedi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra ilminimo ed il massimo delle tariffe (Cass. 31 gennaio 2017, n. 2386;Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. 20 dicembre 2024, n. 33642).Vale dunque in pieno il principio icasticamente ribadito già da Cass.24 febbraio 2020, n. 4782, secondo cui «la determinazione in concretodella misura del compenso per prestazioni professionali di avvocato èrimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice dimerito (p. es. Cass. 29 marzo 1962, n. 656; Cass. 26 ottobre 1968, n.3589)».18.2. A tale assetto, cui va data continuità per la coerenza con ildato normativo, va poi affiancata la risalente considerazione –parimenti fondante – secondo cui la denuncia del vizio nellaRGN 9976/2024Pag.17Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025liquidazione delle spese non attiene all’ambito degli errores inprocedendo, ma degli errores in iudicando (Cass. 29 ottobre 2014, n.22983; Cass. 29 ottobre 2000, n. 6864) che a propria volta si rendecoerente con la regola di insindacabilità della misura di tale liquidazionese essa si ponga entro i minimi ed i massimi stabiliti dalla tariffa, per lalineare considerazione che, in tanto si può ritenere realizzata unaviolazione della legge sostanziale, in quanto siano superati quei limiti enon altrimenti; ciò è stato detto al fine di ritenere l’irrilevanzadell’errore nella determinazione dello scaglione (Cass. 11 febbraio2004, n. 2626), ma vale anche rispetto ad errori motivazionali che nonsuperino quei limiti, non potendosi a tali errori attribuire effettisuperiori a quelli che avrebbe una totale carenza di motivazione; dettoaltrimenti, i vizi procedurali e nell’articolazione della motivazione nonrilevano, se non quando si accompagnino ad una violazione certa dellaregola sostanziale elastica di individuazione tra i minimi ed i massimi,anche perché la fissazione giudiziale, al di là dei meccanismi tecniciesposti, ha ad oggetto alla fine un importo, che è quello su cui simanifesta la decisione.18.3. Poste tali premesse, vanno definite anche ulterioriconseguenze.La giurisprudenza di questa S.C. si è in effetti consolidata nel sensoche, partire dalle modifiche apportate al D.M. n. 55 del 2014 dal D.M.n. 37 del 2018, i minimi di tariffa sono assolutamente inderogabili inquanto le riduzioni sui valori medi possono operare «in ogni caso nonoltre il 50 per cento» (Cass. 13 aprile 2023, n. 9815; poi anche Cass.20 ottobre 2023, n. 19184); viceversa, restano derogabili i massimi ditariffa, ma, secondo quanto precisato da Cass. 10 maggio 2019, n.12537 e poi da Cass. 3 giugno 2024, n. 15506, solo sulla base dispecifica motivazione; in quest’ultimo caso la motivazione assumedunque portata sostanziale, perché necessaria al superamento dellaRGN 9976/2024Pag.18Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025regola e dunque la sua mancanza o la sua manifesta irrazionalitàpossono viziare la decisione.In questo contesto si pongono quindi altri temi, dati dal rilievo dacomma 2, cit.) che possono intervenire in ragione della difesa dipluralità di parti e\o dell’essere coinvolte questioni comuni a piùcontendenti patrocinati dal medesimo difensore.Quanto alle riduzioni, la menzionata regola di inderogabilità deiminimi esclude certamente che, attraverso esse, si possa scendere al disotto di tali minimi per effetto dell’applicazione di un siffatto criterio.Quanto agli aumenti, va evidenziato come l’art. 4, comma 2, delD.M. n. 55 sia stato modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nel senso cheper essi non è più riproposta la dizione per cui gli stessi potrebberoessere attuati “di regola”; ciò non va però inteso nel senso di unariduzione della discrezionalità, ma di un suo ampliamento, ma pursempre entro un elastico percentuale prefissato dalla tariffa (30%, finoa un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggettooltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta), sicché si deve ritenereche anche tale previsione sia da riportare, per coerenza di fondo delsistema, al principio per cui la liquidazione entro i margini di tariffa nonnecessita di motivazione (v. supra, punti 18.1. e 18.3.); pertanto,l’applicazione o meno di quegli aumenti non può essere censurata insede di legittimità.Ciò è stato del resto già ritenuto da Cass. 5 dicembre 2024, n.31217 la quale – in concreto discostandosi da Cass. 14 gennaio 2020,n. 461 (poi seguita da Cass. 5 gennaio 2024, n. 376; Cass. 13 giugno2024, n. 16465) - ha affermato che non possa esservi sindacatorispetto agli aumenti praticati ai sensi dell’art. 4, comma 2 del D.M.citato; ciò sul presupposto che solo l’aumento al di fuori dei parametrimassimi di tariffa imporrebbe la motivazione, proprio per essere di«ampiezza indiscriminata» (Cass. 12537/2019 cit.) e per riguardareRGN 9976/2024Pag.19Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025«casi del tutto eccezionali» (Cass. 15506/2024 cit.), quale in sé solonon è certamente quello della difesa in caso di pluralità di parti munitedi analoga posizione processuale; ciò per concluderne quindi che gliaumenti previsti dalla tariffa per il caso della difesa di o contro unapluralità di parti (art. 4, comma 2, del DM n. 55 del 2014) non sonosindacabili perché si basano su parametri esplicitati nella tariffa,secondo una logica da ricostruire nel senso che quanto viene stabilitodal giudice sulla base di regole dettate dalla tariffa non è viziato anchequalora manchi una specifica motivazione, mentre quanto èliberamente definibile senza parametri prefissati va invece munito dimotivazione; la conseguenza è che – data la bilateralità degli argomenti– l’essersi o meno applicati gli aumenti di cui all’art. 4, comma 2 per ladifesa di una pluralità di parti non comporta in sé vizio della sentenzaimpugnata, se non siano violati i minimi (in caso di mancataapplicazione) o i massimi (in caso di applicazione); principio che delresto è insito anche nella motivazione di Cass., S.U., 27 novembre2019, n. 31030 ove – con riferimento alla riduzione, ma conragionamento che vale appieno per l’aumento – si afferma che ilcorrispondente potere «ha natura discrezionale, sicché il suo mancatoesercizio non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 10/1/2017, n.269; nello stesso senso, Cass. 18/04/2005, n. 8084, in motivazione;Cass. 03/07/2003, n. 10532)».18.4. Va solo precisato, in chiusura, che l’esclusione del sindacatosugli aumenti o riduzioni contenuti entro i minimi e massimi di tariffariguarda solo le cause riguardanti soggetti caratterizzati dalla «stessaposizione processuale» (art. 4, comma 2 e comma 4 citt.) e nonevidentemente il diverso caso in cui l’autonomia di tali posizionicomporta necessariamente separatezza di liquidazioni (v. anche Cass. 6giugno 2022, n. 18047).18.5. Applicando al caso di specie i menzionati principi, ne derivache il secondo motivo sulle spese di lite va disatteso.RGN 9976/2024Pag.20Numero registro generale 9976/2024Numero sezionale 1767/2025Numero di raccolta generale 17600/2025Data pubblicazione 30/06/2025È corretta la difesa in esso contenuta secondo cui la riduzione aisensi dell’art. 4, comma 4, non può operare nelle fasi in cui i giudizierano separati, per l’inevitabile autonomia delle posizioni giuridiche eprocessuali dei diversi contendenti (Cass., S.U., 31030/2019 cit.).Tuttavia, avendo la Corte territoriale operato l’abbattimento del30% sui valori medi (che non era tenuta ad applicare) perché il viziopotesse essere fatto valere era necessario che il ricorrente allegasseche attraverso l’abbattimento disposto applicando (erroneamente) l’art.4, comma 4, fossero stati violati i valori minimi.Stante la menzionata irrilevanza della motivazione, non essendodimostrata e neppure addotta come tale l’avvenuta complessivaviolazione dei minimi assoluti di tariffa, la censura intercetta insostanza un profilo non censurabile in sede di legittimità.19. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integraletra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione conseguente allafase di rinvio. P.Q.MLa Corte decidendo sui ricorsi riuniti li rigetta entrambi e compensale spese del giudizio di cassazione.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente principale e del ricorrentesuccessivo/incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma delcomma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 9976/2024Pag.21Numero registro generale 19188/2025Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 12021/2026Data pubblicazione 30/04/2026AULA ’B’OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E Correzione dierroreSEZIONE LAVOROmaterialeComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - 19188/2025Cron.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere-Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso n. 19188-2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente per correzione -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dagli avvocatiMARIA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- resistente per correzione -per la correzione dell’ordinanza n. 17600/2025della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA,depositata il 30/06/2025 nei procedimenti riunitiR.G.N. 9976/2024, 13173/2024;udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio del 04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 19188/2025Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 12021/2026Data pubblicazione 30/04/2026RILEVATO CHE1. Il ricorrente in epigrafe chiede la correzionedell’ordinanza di questa Corte n. 17600/2025 incausa contro il Comune di Sassari, nella parte incui non ha espressamente provveduto sulle speseper il giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c., aventead oggetto la richiesta di sospensione dellasentenza della Corte d’Appello che avevacondannato il Comune al risarcimento del danno,richiesta respinta dalla medesima Corte nelcontraddittorio con il lavoratore; sostiene che permero errore materiale non si sia provveduto su talispese, essendosi questa Corte pronunciata solo sulricorso principale e su quello incidentale (concompensazione integrale delle spese del giudizio dicassazione giustificata da reciproca soccombenza).2. Il ricorrente e l’amministrazione comunalehanno depositato memoria per l’odierna adunanza.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso non è fondato.2. La regolamentazione delle spese di literiguarda tutto il giudizio come pervenuto all’esamedella Corte di legittimità e quindi anche l’eventualefase incidentale, sicché la disposta compensazioneè da intendersi relativa, appunto, a tutto il giudizioe quindi anche a tale fase incidentale (ancorchésvoltasi innanzi alla Corte d’Appello).3. Come chiarito da Cass. n. 25283/2025,l’ordinanza emessa ex art. 373 c.p.c., nelprocedimento di sospensione dell’esecuzione dellaNumero registro generale 19188/2025Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 12021/2026Data pubblicazione 30/04/2026sentenza di appello non deve contenere laliquidazione delle spese, trattandosi di unapronuncia soltanto provvisoria, la cui efficacia ècondizionata all’esito del giudizio di cassazione e difronte alla quale non esiste una partedefinitivamente soccombente, sicché la relativaliquidazione spetta alla Corte di cassazione,nell’ambito di quella delle spese del giudizio dilegittimità; e la disciplina delle spese delprocedimento ex art. 373 c.p.c. è informata alprincipio della soccombenza, riferito all’esito finaledel giudizio (v. Cass. n. 20893/2025).4. Nel caso di specie, deve evincersi dalcompendio motivazionale complessivo che ladisposta compensazione delle spese in ragionedella reciproca soccombenza comprendevaimplicitamente anche quelle della fase incidentale,in quanto l’esito di tale fase è rimasto provvisorioe manca un espresso riferimento alla stessa.5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese delpresente procedimento, in quanto (Cass. S.U. n.29432/2024) nel procedimento di correzione deglierrori materiali, ex artt. 287-288 e 391-bis c.p.c.,di natura sostanzialmente amministrativa e nondiretto a incidere, in situazione di contrasto tra leparti, sull’assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non può procedersi allaliquidazione delle spese, non essendo configurabilein alcun caso una situazione di soccombenza, aisensi e per gli effetti di cui all’art. 91 c.p.c.,Numero registro generale 19188/2025Numero sezionale 551/2026Numero di raccolta generale 12021/2026Data pubblicazione 30/04/2026neppure nell’ipotesi in cui la parte non richiedente,partecipando al contraddittorio, oppongaresistenza all’istanza.P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso per correzione dierrore materiale. Così deciso in Roma, nellacamera di consiglio, il 4 febbraio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Sentenza Cassazione n. 17600/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris