CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2021
Cassazione n. 19636/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte di Appello di Roma per riesame; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle richieste formulate dal collega e chiede l'accoglimento del ricorso. DaPOWTAT;.. . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con decisione del 31 marzo 2021 ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Tivoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 8 mesi di reclusione ed C 1.000,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 73, primo comma T. U. stup. (detenzione di grammi 37,8 dì cocaina, commesso il 28 dicembre 2020). 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Nullità della sentenza di appello per violazione di legge (art. 125 e 546 cod. proc. pen.). La Corte di appello non ha risposto alle doglianze dell'atto di appello in quanto nella motivazione della sentenza si analizzano i fatti di altro procedimento, deciso dal Tribunale di Tivoli il 25 ottobre 2018, a carico di [OSCURATO:PERSONA] (altro imputato che non ha nulla a che vedere con l'odierno ricorrente). La decisione relativa a [OSCURATO:PERSONA] è, invece, del Tribunale di Roma del 29 dicembre 2020, per diverso capo di imputazione. I fatti e le circostanze considerate dalla sentenza impugnata oggi in cassazione sono completamente estranei alla vicenda del ricorrente. Basta leggere la sentenza di primo grado e il verbale di convalida dell'arresto per avere la certezza del riferimento della motivazione ad altro caso giudiziario. La sentenza poi è nulla in quanto manca del dispositivo che in una prima PEC veniva inviato in un senso ed in sentenza trascritto in modo diverso. Il dispositivo della sentenza riguarda altra sentenza del Tribunale di Tivoli del 25 ottobre 2018 e non quella del Tribunale di Roma del 29 dicembre 2020 di condanna del ricorrente, appellata dallo stesso. Inoltre, la sentenza deve ritenersi nulla in quanto manca la data e la sottoscrizione del giudice. La data della pronuncia è indicata in sentenza in quella del 13 giugno 2019 mentre il deposito indica la data del 4 giugno 2021. Le firme dei giudici sono incomprensibili e non consentono di individuare il reale estensore della sentenza. 2. 2. Assoluta mancanza della motivazione. La sentenza, comunque, non risponde ai motivi di appello; sulla qualificazione dei /bv -fatGel quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. nulla motiva la decisione impugnata. Manca un effettivo secondo grado di giudizio. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato e la sentenza deve annullarsi con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Risulta evidente che la motivazione della sentenza non riguarda il caso in giudizio, ma altro processo deciso dal Tribunale di Tivoli in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Manca pertanto qualsiasi reale motivazione della sentenza sul caso oggi in giudizio relativo alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Roma. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello d