CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08609/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino del 15 giugno 2020, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. e ritenute le attenuanti generiche preva- lenti sulle contestate aggravanti, ha ridotto a mesi sei di reclusione ed euro cento- quaranta di multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, comma primo, n. 2, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irri- sorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). La Corte territoriale, pertanto, allineandosi al consolidato dictum di questa Corte sopra riportato, ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non poteyk essere riconosciuta in favore dell'imputato, tenuto conto del rile- vante valore delle plurime confezioni di detersivi, saponi ed acqua sottratti e del danno derivante dalla rottura della catena della porta della cantina. Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha escluso che il danno patri- moniale, sebbene non quantificabile, fosse di speciale tenuità. Il ricorrente si limita a censurare il logico iter motivazionale della sentenza, senza neanche illustrare adeguatamente le ragioni dell'asserita minima rilevanza economica del danno. 3. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- j u guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 nov