CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 00908/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile sia in quanto proposto sulla base di un motivo non previamente dedotto in sede di gravame, là dove necessariamente presuppone lo svolgimento di un completo accertamento in punto di fatto che non può essere sollecitato in questa Sede, sia per manifesta infondatezza, là dove deduce il vizio di inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d'appello erroneamente applicato la disciplina della continuazione ad una fattispecie di detenzione di plurime ed eterogenee sostanze stupefacenti sequestrate nello stesso periodo e custodite nello stesso luogo - sì da comportare, in tesi, la consunzione del fatto meno grave in quello più grave globalmente inteso - senza considerare che, in tema di stupefacenti, la reviviscenza dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, successivamente dichiarate incostituzionali dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014) comporta la configurabilità di reati distinti qualora la condotta abbia ad oggetto sostanze appartenenti a tabelle diverse, che possono dar luogo, a seconda delle peculiari evenienze storico-fattuali, a concorso materiale, a concorso formale e alla continuazione tra reati, con effetti diversi sul piano del trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 14193 del 11/03/2021, Ventimiglia, Rv. 281015); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA]